IMU AGRICOLA: IL TAR ASSEGNA I COMPITI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, AL MEF ED AI COMUNI.
(E.Daniela Lo Piccolo)
Fonte: Sole 24 ore
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Nella giornata del 4 agosto scorso è stata depositata la sentenza non definitiva del TAR Lazio N. 10660/2015, sulla questione dell'IMU agricola, ricordando che nell'avvenuta celebrazione dell'udienza del 17 giugno, il TAR Lazio aveva trattenuto in decisione il ricorso proposto dall'ANCI Lazio, capofila e promotrice dell'azione giudiziale per numerosi Comuni laziali.
A distanza di quasi due mesi, come anticipato, il giudice amministrativo ha depositato la Sua decisione che, tuttavia, non è definitiva.
Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato all'ISTAT di depositare una relazione per chiarire le modalità con le quali è stato realizzato l'elenco che contiene la classificazione dei Comuni in "montani" (esenti dal pagamento dell'IMU agricola), "parzialmente montani" (esenti esclusivamente i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali) e "non montani" (nessuna esenzione).
Orbene, nella sentenza non definitiva depositata il 4 agosto 2015 la Sezione Seconda bis del TAR Lazio ha espressamente affermato che nella relazione illustrativa depositata dall'ISTAT le indicazioni fornite "appaiono all’evidenza insufficienti a chiarire in base a quali criteri i comuni italiani siano stati classificati".
Sulla base di ciò il giudice capitolino aveva ritenuto necessario acquisire una ulteriore dettagliata relazione, ma questa volta visto il voto insufficiente preso dall'ISTAT - ed ecco il colpo di scena - se ne dovrà far carico anche la Presidenza del Consiglio ed il MEF in quanto tale relazione dovrà essere "redatta in maniera congiunta dall’Istat, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che potranno eventualmente assumere informazioni e documentazione presso altre strutture pubbliche interessate al procedimento, al fine di chiarire, a prescindere ed in aggiunta a quanto già rappresentato circa le pregresse competenze della Commissione censuaria centrale e dell’UNCEM, quali sono stati in concreto i criteri in base ai quali la classificazione è stata effettuata e, quindi, è stato predisposto l’impugnato elenco dei comuni italiani, con particolare riferimento alla classificazione dei Comuni ricorrenti".
Dall'altro lato poi, l'ANCI Lazio esaurisce la sua funzione processuale in quanto - dopo aver tirato la volata in giudizio ai Comuni - nella sentenza il TAR ha dichiarato che a prescindere dalla esistenza di previsioni normative che consentano ad Anci di rappresentare in giudizio gli enti locali, l’Associazione dei Comuni del Lazio, in quanto rappresentativa di tutti i comuni della Regione, dovrebbe tutelare gli interessi di ogni singolo comune, mentre, nella vicenda in esame è da presumere la presenza in ambito regionale anche di comuni che, non esenti né prima né ora, non hanno alcun concreto interesse all’azione o di comuni classificati come totalmente montani e, quindi, esentati dall’imposizione tributaria. La prossima puntata della saga giudiziale sull'IMU Agricola è ora fissata al 4 novembre 2015.