Data: 2015-08-15 07:35:39

NUOVE MISURE DI SICUREZZA E MODALITA' DI SCAMBIO DEI DATI PERSONALI TRA AMMINIST

Nuove misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.
E. Daniela Lo Piccolo
Fonte: Sole 24 ore

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E’stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.179 del 04/08/2015, il provvedimento 2 luglio 2015, concernente “Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”
Con tale provvedimento, il Garante per la protezione dei dati personali, ha prescritto, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice,  che le pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  che devono  essere comunicate  al Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto,  tutte  le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere  un impatto significativo sui  dati  personali  contenuti  nelle  proprie banche dati e che tali comunicazioni debbano essere  redatte  secondo lo schema riportato  nell'Allegato  1  al  presente  provvedimento  e inviate tramite posta elettronica  o  posta  elettronica  certificata all'indirizzo: databreach.pa@pec.gpdp.it;
Sempre ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett.  c),  del  Codice,  nelle more della definizione degli «standard di comunicazione e  le  regole tecniche» da parte dell'Agid ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Cad, prescrive alle pubbliche  amministrazioni  che  intendano  mettere  a disposizione  gli  accessi  alle  proprie  banche  dati  alle  altre amministrazioni che  ne  abbiano  diritto  mediante  la  cooperazione applicativa  di  cui  all'art.  72,  comma  1,  lettera  e)  del  Cad l'adozione delle misure necessarie  individuate  nell'Allegato  2  al presente provvedimento, salvo che le modalita' di accesso alle banche dati  siano  gia'  state  oggetto  di  esame  da  parte  del  Garante nell'ambito di specifici  provvedimenti;  laddove  siano  gia'  state previste modalita' di accesso ai sensi della nuova  formulazione  del predetto art. 58, comma 2 del Cad,  non  conformi  alle  misure  gia' individuate  dal  Garante  nel  provvedimento  del  4  luglio  2013, prescrive che le misure necessarie  previste  nell'Allegato  2  siano adottate dalle amministrazioni interessate entro e non  oltre  il  31 dicembre 2015;
Infine, ai  sensi  dell'art.  143,  comma  2,  del  Codice  dispone  la trasmissione di copia del presente provvedimento al  Ministero  della giustizia -  Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti,  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il provvedimento nasce dalla constatazione delle peculiari caratteristiche delle  banche  dati  delle amministrazioni  pubbliche,  contraddistinte,  in  particolare, dall'ingente  mole  di  dati  trattati,  dalla  delicatezza  delle informazioni  ivi  contenute  e  dalla  molteplicita'  di  soggetti autorizzati  ad  accedervi,  nonche'  l'esigenza  di  garantire costantemente l'esattezza, l'integrita' e la disponibilita' dei dati personali ivi contenuti non solo in relazione alle c. d. basi dati di interesse nazionale (art. 60  del  Cad),  unitamente  agli  specifici rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito;
Si è, pertanto, ritenuto necessario assoggettare il trattamento dei dati  personali effettuato nell'ambito delle  predette  banche  dati,  all'obbligo  di comunicazione al Garante del verificarsi di  violazioni  dei  dati  o incidenti informatici (accessi abusivi, azione di malware)  che, pur non avendo un impatto diretto su di essi, possano comunque esporli  a rischi di violazione;
Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165 debbono, petanto, comunicare al Garante, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli  incidenti  informatici che  possano  avere  un  impatto  significativo  sui  dati  personali contenuti nelle proprie banche dati (c.d. data  breach)  e  che  tali comunicazioni devono  essere  redatte  secondo  lo  schema  riportato nell'Allegato 1 del provvedimento  e  inviate  tramite  posta elettronica  o  posta  elettronica  certificata    all'indirizzo: databreach.pa@pec.gpdp.it;
La nuova formulazione dell'art. 58,  comma  2,  del Cad,  cosi'  come  modificato  dall'art.  24-quinquies,  comma  1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto 2014,  ha previsto che «le pubbliche  amministrazioni  comunicano  tra loro attraverso la messa  a  disposizione  a  titolo  gratuito  degli
accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera  e).
L'Agenzia per l'Italia digitale, pertanto, sentiti il Garante per la protezione dei  dati  personali  e  le  amministrazioni  interessate  alla comunicazione telematica, definirà entro novanta giorni gli standard di  comunicazione  e  le  regole  tecniche  a  cui  le  pubbliche amministrazioni devono conformarsi»;
Vale la pena di ricordare, peraltro, che tale modifica ha  superato  il  pregresso impianto normativo relativo  all'accessibilita'  telematica  ai  dati delle pubbliche amministrazioni,  fondato  su  “apposite  convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate  volte  a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da  parte  delle  stesse amministrazioni procedenti” (testo previgente dell'art. 58,  comma  2 del Cad).

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