Data: 2015-08-14 18:14:09

COMUNI IN DISSESTO, QUATTRO REGOLE PER LE ASSUNZIONI IN DEROGA

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXYS5FpDdY4wzVlo8Na8ir5T_5jVJrOOdgTjnVGhHuHZMHQSy5[/img]COMUNI IN DISSESTO, QUATTRO REGOLE PER LE ASSNZIONI IN DEROGA

FONTE: SOLE 24 ORE DEL 6 Agosto 2015
L'articolo 6 del decreto legge n.78 del 2015 in materia di enti locali, appena convertito in legge col voto di fiducia, conserva quasi inalterate le disposizioni finalizzate a consentire agli enti “impegnati nel ripristino della legalità” di superare il periodo di commissariamento ex articolo 143 del Tuel. Sono previste misure per l'emergenza liquidità e assunzioni in deroga.
In primo luogo, gli enti che versino in tali situazioni possono richiedere un
anticipo di liquidità al ministero dell'Interno con la finalità di garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali come previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 231/2002. L'anticipazione, dell'importo massimo di 40 milioni di euro per il 2015, è riconosciuta agli enti che alla data di entrata in vigore del decreto (20 giugno 2015) risultino commissariati o per i quali il periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi (era un anno nella versione originaria). L'anticipazione è concessa con decreto del Viminale di concerto con l'Economia. Qualora le istanze superino il budget previsto, le anticipazioni sono concesse in misura proporzionale (comma 2). La restituzione è effettuata con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 30 anni a decorrere dal 2019. Il tasso di interesse sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione (comma 3).
Il ministero dell'Interno, con il comunicato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 150 del 1° luglio, ha reso nota l'approvazione del modello di istanza per la concessione dell'anticipazione per il 2015, il cui termine è scaduto lo scorso 20 luglio. Ogni ente richiedente ha trasmesso, insieme alla richiesta, la delibera consiliare – per gli enti il cui periodo di commissariamento è scaduto da non più di 18 mesi – o commissariale – per gli enti ancora soggetti alle procedure dell'articolo 143 – autorizzatorie dell'anticipazione.
Da evidenziare è , poi, l'articolo 6, comma 7, che  introduce un varco per le assunzioni negli enti commissariati o il cui periodo di commissariamento sia scaduto da non più di 18 mesi, i quali sono autorizzati ad assumere

• fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, da impegnare per «assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità», la cui durata non è collegata al periodo di commissariamento – essendo destinata la deroga anche a enti che commissariati non lo sono più – ma rinviata al prudente apprezzamento del singolo ente, in relazione alla specifica situazione e alle disponibilità di bilancio;
• «per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale», ossia per assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità;
• in base agli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del Tuel, e quindi per assumere collaboratori di staff agli organi politici, direttori generali, per i quali però vige il limite dei 100mila abitanti fissato dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009, e dirigenti. Gli enti sono tenuti a rispettare tutte le condizioni previste: per gli incarichi di staff deve esserci la specifica disciplina regolamentare; per il direttore generale, il regolamento di organizzazione deve disciplinare la figura e prevedere i criteri per la nomina; per i dirigenti deve esserci una specifica copertura statutaria mentre il regolamento deve fissare la quota non superiore al 30% dei posti istituiti per la qualifica, fermo restando che gli incarichi devono essere conferiti «previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico»;
• «anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente», relativi tanto alle limitazioni al turn over quanto alla spesa di personale; questa eccezione è però arginata dall'ultimo periodo del comma 7, che obbliga a far fronte agli oneri nei limiti delle disponibilità di bilancio attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti. Per il periodo di scioglimento e per i cinque anni immediatamente successivi non si applica l'articolo 41, comma 2, del Dl 66/2014, che preclude le assunzioni a qualsiasi titolo per gli enti che registrino tempi medi di pagamento superiori a 60 giorni.

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