Data: 2015-08-14 07:40:27

Noleggio NCC non ammissione istanza

Dr. Chiarelli buongiorno,
dobbiamo rilasciare n. 2 licenze NCC.
Abbiamo fatto il Regolamento ed il bando, regolarmente pubblicato sul BURT.
Sono arrivate le domande tutte nei tempi previsti dal bando.
La commissione Comunale ha esaminato le domande ed ha stilato la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo pretorio on line per 15 gg. per far si che qualcuno possa presentare ricorso.
Andiamo al problema.
Abbiamo escluso una istanza perché presentata a firma del Socio Accomandante di una SAS.
Abbiamo controllato la visura camerale dove nella sezione “Poteri – poteri da statuto o da patti sociali” viene riportato che: La rappresentanza della società, con i poteri della ordinaria e straordinaria amministrazione, è affidata al socio accomandatario sig. Tizio, il quale potrà fra l’altro compiere le seguenti operazioni:
OMISSIS…………………….
- Rilascio di procure ad negotia, speciali o generali, anche ai soci accomandanti.
Il socio sopra indicato non ha allegato all’istanza la procura e quindi, secondo noi, non aveva titolo alla presentazione dell’istanza stessa. 
Abbiamo parlato con la persona interessata che, naturalmente, farà ricorso, dicendoci, fra l’altro, che la procura la presentava quando il Comune andava poi a chiedere la documentazione integrativa!!!!!!!, se eventualmente però era in graduatoria ed aveva titolo al rilascio di una autorizzazione.
La procedura seguita è, secondo lei, giusta oppure è possibile accettare le istanze, ed in questo caso voglio dire qualsiasi caso di istanza quale può esser una SCIA, DIA, richiesta autorizzazione, ecc, a firma del socio accomandante, od altra persona che rappresenta una società così come mi è capitato per i direttori degli Hotel ai quali viene rilasciata una procura speciale, senza allegare una procura?.
Nel ringraziare per la risposta, saluto cordialmente.
Gianni

P.S. – posso, eventualmente, contattarla per avere chiarimenti quando riceviamo il ricorso?.
Grazie di nuovo.

riferimento id:28309

Data: 2015-08-14 12:03:48

Re:Noleggio NCC non ammissione istanza


Dr. Chiarelli buongiorno,
dobbiamo rilasciare n. 2 licenze NCC.
Abbiamo fatto il Regolamento ed il bando, regolarmente pubblicato sul BURT.
Sono arrivate le domande tutte nei tempi previsti dal bando.
La commissione Comunale ha esaminato le domande ed ha stilato la graduatoria provvisoria pubblicata all’albo pretorio on line per 15 gg. per far si che qualcuno possa presentare ricorso.
Andiamo al problema.
Abbiamo escluso una istanza perché presentata a firma del Socio Accomandante di una SAS.
Abbiamo controllato la visura camerale dove nella sezione “Poteri – poteri da statuto o da patti sociali” viene riportato che: La rappresentanza della società, con i poteri della ordinaria e straordinaria amministrazione, è affidata al socio accomandatario sig. Tizio, il quale potrà fra l’altro compiere le seguenti operazioni:
OMISSIS…………………….
- Rilascio di procure ad negotia, speciali o generali, anche ai soci accomandanti.
Il socio sopra indicato non ha allegato all’istanza la procura e quindi, secondo noi, non aveva titolo alla presentazione dell’istanza stessa. 
Abbiamo parlato con la persona interessata che, naturalmente, farà ricorso, dicendoci, fra l’altro, che la procura la presentava quando il Comune andava poi a chiedere la documentazione integrativa!!!!!!!, se eventualmente però era in graduatoria ed aveva titolo al rilascio di una autorizzazione.
La procedura seguita è, secondo lei, giusta oppure è possibile accettare le istanze, ed in questo caso voglio dire qualsiasi caso di istanza quale può esser una SCIA, DIA, richiesta autorizzazione, ecc, a firma del socio accomandante, od altra persona che rappresenta una società così come mi è capitato per i direttori degli Hotel ai quali viene rilasciata una procura speciale, senza allegare una procura?.
Nel ringraziare per la risposta, saluto cordialmente.
Gianni

P.S. – posso, eventualmente, contattarla per avere chiarimenti quando riceviamo il ricorso?.
Grazie di nuovo.
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Ciao,
avete operato CORRETTAMENTE in quanto le istante devono essere necessariamente sottoscritte dai soggetti legittimati in base all'ordinamento.
Nelle SAS solo i soci accomandatari hanno potere di amministrazione (quindi anche di sottoscrizione delle istanze).
I soci accomandanti NON HANNO TITOLO a meno che non ricevano procura speciale, necessariamente preventiva e da allegare all'istanza.
La tesi "difensiva" circa la possibilità di integrare successivamente la procura "non regge".

PRECISAZIONE: se è vero che la tesi difensiva potrebbe puntare sulla circostanza che l'eventuale ingerenza dell'accomandante nella amministrazione determina effetti di responsabilità "allargata" dello stesso oltre i limiti del conferimento di capitale ... tale ulteriore tesi è IRRILEVANTE.
Qui non si contesta tale profilo, ma semplicemente il fatto che il firmatario non aveva i poteri di impegnare la società verso l'esterno ... l'istanza ha lo stesso valore di una domanda presentata da un dipendente o, addirittura, da un estraneo alla società.

Non vi è giurisprudenza specifica ma alcuni spunti si ricavano da qui:
[b]Trib. Milano Sez. lavoro, 01-09-2014
[/b]Il socio accomandatario ha l'esercizio esclusivo dell'impresa e ne è responsabile, essendo precluso all'accomandante il compimento di atti ordinari e straordinari di amministrazione: alla qualifica di accomandatario consegue, dunque, la piena responsabilità della conduzione dell'impresa.

[b]Cons. Stato Sez. V, 17-09-2012, n. 4917
[/b]L'art. 2320 c.c. vieta ai soci accomandanti di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società "se non in forza di procura speciale per singoli affari" (Conferma della sentenza del T.a.r. Basilicata - Potenza, sez. I, n. 305/2011).

OVVIAMENTE PUOI CHIAMARMI QUANDO VUOI 3337663638

Ciao

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