[size=14pt][color=red][b]Nuove norme sulla SCIA ed i CONTROLLI (L. 241/1990) - in vigore dal 28/8/2015[/b][/color][/size]
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
[color=red][b]note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015[/b][/color]
Art. 6
Autotutela amministrativa
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la
sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende
vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dalla
seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento
di cui all'articolo 21-nonies.»;
d) all'articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo
la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
136 e' abrogato.
[b]LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. [/b]
[i]La LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13/08/2015, n.187) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 19, commi 3 e 4.[/i]
[color=red][b]TESTO COORDINATO[/b][/color]
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La
segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
[b][color=red] ((3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la
sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende
vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies)). [/color][/b]
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo
unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
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AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3, comma
1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del
privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3,
il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della
denuncia o della domanda."
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 5, comma 2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si
applicano alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in
base alla normativa statale o regionale, siano alternative o
sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta,
comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale."
[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]
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