[color=red][b]LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 [/b][/color]
[b]Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138) [/b]
(GU n.187 del 13-8-2015)
Vigente al: 28-8-2015
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[color=blue][b]IN ALLEGATO IL TESTO IN PDF[/b][/color]
Sono poche le disposizioni della legge immediatamente in vigore (la maggior parte delle disposizioni sono DELEGHE AL GOVERNO per cui occorrerà attendere i decreti attuativi, forse pronti per la primavera).
Ecco le principali disposizioni già in vigore dal [b]28 agosto 2015[/b]
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
[b]Art. 3 [/b]
[b]Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni
pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici [/b]
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito
il seguente:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o
nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di
gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il
proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine
e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato
comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di
provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in
cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo
2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o
nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da
parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini
senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.».
[color=red][b]Art. 6
Autotutela amministrativa [/b][/color]
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la
sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende
vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dalla
seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento
di cui all'articolo 21-nonies.»;
d) all'articolo 21-nonies:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo
la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma
136 e' abrogato.
[color=red][b] Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche [/b][/color]
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la
sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di
nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',
garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della
performance organizzativa e individuale all'interno delle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano
altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno,
individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche'
sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei
commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,
della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione
del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e
da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche
comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali».