Data: 2015-08-14 05:34:14

Leggi di RIFORMA DELLA PA - approfondimenti

[color=red][b]LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 [/b][/color]
[b]Deleghe  al  Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle amministrazioni pubbliche. (15G00138) [/b]
(GU n.187 del 13-8-2015)
  Vigente al: 28-8-2015 

[img width=300 height=200]http://www.iltabloid.it/wp-content/uploads/2015/07/1343783_30936866-765x510.jpg[/img]

[color=blue][b]IN ALLEGATO IL TESTO IN PDF[/b][/color]

riferimento id:28305

Data: 2015-08-14 05:44:33

Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche

Sono poche le disposizioni della legge immediatamente in vigore (la maggior parte delle disposizioni sono DELEGHE AL GOVERNO per cui occorrerà attendere i decreti attuativi, forse pronti per la primavera).

Ecco le principali disposizioni già in vigore dal [b]28 agosto 2015[/b]

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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

[b]Art. 3 [/b]
[b]Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni
  pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici [/b]

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito
il seguente:
  «Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e  tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione  di  assensi,  concerti  o
nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di
gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione  di  provvedimenti
normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il
proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il  termine
e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini.
  2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato
comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si
intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni
statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema  di
provvedimento.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in
cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta
comunque  denominati  di  amministrazioni  preposte  alla  tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della
salute dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e
amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo
2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o
nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da
parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini
senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla
osta, lo stesso si intende acquisito.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi
in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.».

riferimento id:28305

Data: 2015-08-14 05:44:58

SCIA ed AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

[color=red][b]Art. 6
Autotutela amministrativa [/b][/color]

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. Qualora sia possibile conformare  l'attivita'  intrapresa  e  i
suoi effetti alla normativa  vigente,  l'amministrazione  competente,
con atto motivato, invita il  privato  a  provvedere,  disponendo  la
sospensione  dell'attivita'  intrapresa  e  prescrivendo  le  misure
necessarie con la fissazione di un termine  non  inferiore  a  trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione  delle
misure stesse, decorso il suddetto termine,  l'attivita'  si  intende
vietata.
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  primo  periodo,  ovvero  di  cui  al  comma  6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal  medesimo  comma  3  in  presenza  delle  condizioni  previste
dall'articolo 21-nonies»;
    b) all'articolo 21:
      1) al comma  1,  la  parola:  «denuncia»  e'  sostituita  dalla
seguente: «segnalazione»;
      2) il comma 2 e' abrogato;
    c) all'articolo 21-quater, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o
perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di  annullamento
di cui all'articolo 21-nonies.»;
    d) all'articolo 21-nonies:
      1) al comma 1, dopo le parole: «entro un  termine  ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto  mesi
dal momento dell'adozione dei provvedimenti di  autorizzazione  o  di
attribuzione  di  vantaggi  economici,  inclusi  i  casi  in  cui  il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. I provvedimenti amministrativi  conseguiti  sulla  base  di
false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione  anche  dopo
la scadenza del termine di diciotto mesi di cui  al  comma  1,  fatta
salva l'applicazione delle sanzioni  penali  nonche'  delle  sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  il  comma
136 e' abrogato.

riferimento id:28305

Data: 2015-08-14 05:45:26

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

[color=red][b]  Art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche [/b][/color]

  1. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte  a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro  e  per  la
sperimentazione, anche al fine di  tutelare  le  cure  parentali,  di
nuove modalita' spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per  cento
dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi  di  tali  modalita',
garantendo che  i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non  subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della
progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono
oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione  della
performance  organizzativa  e  individuale    all'interno    delle
amministrazioni  pubbliche.  Le  amministrazioni  pubbliche  adeguano
altresi' i  propri  sistemi  di  monitoraggio  e  controllo  interno,
individuando  specifici  indicatori  per  la  verifica  dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa,  nonche'
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati,  delle  misure  organizzative
adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro  dei
dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente,  sia
nelle loro forme associative.
  2. Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  risorse  di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, procedono, al  fine  di  conciliare  i
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con
asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare,  anche  attraverso
accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla
genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
  3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione  dei
commi 1 e 2 del presente articolo e  linee  guida  contenenti  regole
inerenti l'organizzazione del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
  4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro  autonomia,
possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e  2017.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,
della quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno  2018,  la  dotazione
del fondo di cui al comma  1  e'  determinata  annualmente  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196»;
    b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «oltre  che    da    minori    figli    di    dipendenti
dell'Amministrazione  della  difesa,  anche  da  minori  figli  di
dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,
nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali  e
da minori che non  trovano  collocazione  nelle  strutture  pubbliche
comunali,».
  6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente:
  «1-ter. La dipendente vittima di violenza  di  genere  inserita  in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali  del  comune  di  residenza,  puo'  presentare  domanda  di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un  comune
diverso  da    quello    di    residenza,    previa    comunicazione
all'amministrazione di  appartenenza.  Entro  quindici  giorni  dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza  dispone  il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi  siano  posti  vacanti  corrispondenti  alla  sua  qualifica
professionale».
  7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato
a casi o esigenze eccezionali».

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