Data: 2015-08-13 07:17:29

FUOCHI D'ARTIFICIO - nuove norme nel DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123

DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123
[b]Attuazione della direttiva  2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141) [/b]
(GU n.186 del 12-8-2015)
[color=red][b]  Vigente al: 13-8-2015  [/b][/color]

[img width=300 height=192]http://www.mentelocale.it/images/articoli/full/32883-1.jpg[/img]

Capo I



Disposizioni generali



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2013/29/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 giugno  2013,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di articoli pirotecnici, con la  quale  si  e'  proceduto
alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  del  23  maggio  2007,  relativa  all'immissione  sul
mercato di articoli pirotecnici;
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo
semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo
Allegato B;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  recante
attuazione della direttiva  2007/23/CE  relativa  all'immissione  sul
mercato di prodotti pirotecnici,  come  modificato  dall'articolo  1,
comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176;
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia  di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga  la  decisione
93/465/CEE;
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo  regolamento  per  l'esecuzione,  approvato  con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
attuativa  delle  direttive  98/34/CE  e  98/48/CE,  concernente  gli
obblighi  di  preventiva  informazione  in  ambito  comunitario,  che
concernono le «regole tecniche»;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  7,  recante
recepimento della direttiva  93/15/CEE,  relativa  all'armonizzazione
delle disposizioni in materia di immissione sul mercato  e  controllo
degli esplosivi  per  uso  civile,  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione,  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  19
settembre 2002, n. 272;
  Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione,  del  2  settembre
2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20
dicembre  1996,  sull'equipaggiamento  marittimo,  e  le  pertinenti
convenzioni internazionali ivi menzionate;
  Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio,  del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE  del  Consiglio,
del  9  dicembre  1996,  sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo  rilevante  ai  fini
del SEE);
  Visto l'articolo 4 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  recante
disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese, nonche' in materia di energia,  con  il  quale  si  e'  data
attuazione al capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008,  ed  i
relativi provvedimenti di attuazione di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo  economico  22  dicembre  2009,  recante  prescrizioni
relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico  organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' al regolamento  (CE)  n.  765/2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del  25  gennaio  2010,  e  al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  22  dicembre  2009,  recante
designazione di «Accredia» quale unico organismo  nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento  e  vigilanza  del
mercato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  20  del  26  gennaio
2010;
  Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica
le  direttive  89/686/CEE  e  93/15/CEE  del  Consiglio,  nonche'  le
direttive  94/9/CE,  94/25/CE,  95/16/CE,  97/23/CE,    98/34/CE,
2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
  Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere, nonche'  in  tema  di  protezione
civile  e  di  commissariamento  delle  province,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno, della difesa e dello  sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto-legislativo:

                              Art. 1


                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare  la
libera circolazione degli articoli pirotecnici nel  mercato  interno,
assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e  della
sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la  tutela
dei consumatori e  la  protezione  ambientale.  Il  presente  decreto
individua, inoltre, i  requisiti  essenziali  di  sicurezza  che  gli
articoli pirotecnici  devono  possedere  per  poter  essere  messi  a
disposizione sul mercato.
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
  a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a  fini
non commerciali, conformemente alla normativa  vigente,  dalle  Forze
armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
  b) all'equipaggiamento che rientra  nel  campo  d'applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
  c)  agli  articoli  pirotecnici  da  impiegarsi  nell'industria
aeronautica e spaziale;
  d) alle capsule a percussione  da  utilizzarsi  specificamente  nei
giocattoli che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
  e) agli esplosivi che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
  f) alle munizioni;
  g) ai fuochi  artificiali  riconosciuti  e  classificati  ai  sensi
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti  dal  fabbricante  per
uso  proprio  e  che  siano  destinati  ad  essere  utilizzati,  sul
territorio  nazionale,  direttamente  dal  fabbricante  medesimo  per
spettacoli eseguiti da lui direttamente o  da  dipendenti  della  sua
azienda;
  h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e
dimostrazioni per la  commercializzazione  di  articoli  pirotecnici,
oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova  a  condizione
che sugli stessi  sia  riportato  chiaramente,  mediante  un'evidente
indicazione  grafica,  la  denominazione  e  la  data  della  fiera
campionaria, della mostra  o  della  dimostrazione,  nonche'  la  non
conformita' e la non disponibilita' alla vendita o  ai  fini  diversi
della ricerca, sviluppo  e  prova.  Gli  articoli  esposti  in  fiere
campionarie, mostre e dimostrazioni  devono,  in  ogni  caso,  essere
riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773,  se  destinati  ad  essere  utilizzati  in  tali
contesti a scopo dimostrativo;
  i) alle campionature di articoli  pirotecnici  nuovi  destinati  ad
essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione  a
prova degli organismi notificati, a condizione che sugli  stessi  sia
indicata la loro non conformita' e non disponibilita' alla vendita  e
che ne sia data formale  comunicazione  al  prefetto  competente  per
territorio prima della loro fabbricazione.
  3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione  di
misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e  la
repressione  del  traffico  e  dell'impiego  illecito  di  articoli
pirotecnici.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo  contenente  sostanze
esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un
effetto calorifico,  luminoso,  sonoro,  gassoso  o  fumogeno  o  una
combinazione di tali effetti grazie a reazioni  chimiche  esotermiche
automantenute;
  b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di
svago;
  c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli  pirotecnici  per  uso
scenico,  in  interni  o  all'aperto,  anche  in  film  e  produzioni
televisive o per usi analoghi;
  d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di  dispositivi
di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche  utilizzati
per attivare questi o altri dispositivi;
  e) «munizioni»: i proiettili e le cariche  propulsive,  nonche'  le
munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e
pezzi d'artiglieria;
  f) «persona con conoscenze specialistiche»  una  persona  abilitata
secondo  l'ordinamento  vigente  a  manipolare  o  utilizzare  fuochi
d'artificio  di  categoria  F4,  articoli  pirotecnici  teatrali  di
categoria T2 o altri articoli  pirotecnici  di  categoria  P2,  quali
definiti all'articolo 3;
  g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un  articolo
pirotecnico per la distribuzione, il  consumo  o  l'uso  nel  mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
  h) «immissione sul mercato»: la  prima  messa  a  disposizione  sul
mercato dell'Unione europea di  un  articolo  pirotecnico;  i  fuochi
d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio  e  che  siano
stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo  territorio  non  sono
considerati immessi sul mercato;
  i) «fabbricante»: la persona fisica o  giuridica  che  fabbrica  un
articolo  pirotecnico,  o  che  lo  fa  progettare  o  fabbricare,  e
commercializza tale  articolo  pirotecnico  con  il  proprio  nome  o
marchio commerciale;
  l)  «importatore»:  la  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione europea che immette sul mercato  dell'Unione  europea  un
articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
  m) «distributore»: la persona fisica  o  giuridica  presente  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore,  che
mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
  n)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,  l'importatore  e  il
distributore;
  o) «specifica tecnica»: un  documento  che  prescrive  i  requisiti
tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;
  p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata  sulla  base  di
una  richiesta  della  Commissione  dell'Unione  europea  ai  fini
dell'applicazione    della    legislazione    dell'Unione    europea
sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1,  lettera
c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
  q)  «organismo  nazionale  di  accreditamento»:  l'unico  organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di  vigilanza
del mercato, di seguito denominato ACCREDIA;
  r)  «accreditamento»:  attestazione  da  parte  di  ACCREDIA  che
certifica  che  un  determinato  organismo  di  valutazione  della
conformita' soddisfa i criteri stabiliti  dal  presente  decreto  per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
  s) «valutazione della conformita'»: il processo atto  a  dimostrare
il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del  presente
decreto relativi agli articoli pirotecnici;
  t) «organismo di valutazione della conformita'»: un  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
  u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di
un articolo pirotecnico gia' messo a  disposizione  dell'utilizzatore
finale;
  v)  «ritiro»:  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di un articolo  pirotecnico  presente  nella
catena di fornitura;
  z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la  normativa
dell'Unione    europea    che    armonizza    le    condizioni    di
commercializzazione dei prodotti;
  aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale  il  fabbricante
indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali
di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici,
secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV;
  bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale
esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel
certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.
                              Art. 3


                  Categorie di articoli pirotecnici

  1. Gli articoli pirotecnici  sono  classificati  in  categorie  dal
fabbricante conformemente al loro tipo di  utilizzazione,  alla  loro
finalita' e al livello di rischio  potenziale,  compreso  il  livello
della loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui  all'articolo
20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 17, comma 3.
  2.  Gli  articoli  pirotecnici  sono  classificati  nelle  seguenti
categorie:
    a) fuochi d'artificio:
  1) categoria F1:  fuochi  d'artificio  che  presentano  un  rischio
potenziale  estremamente  basso  e  un  livello  di  rumorosita'
trascurabile e che sono  destinati  ad  essere  utilizzati  in  spazi
confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati  ad  essere  usati
all'interno di edifici d'abitazione;
  2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio
potenziale e un basso livello di rumorosita' e che sono  destinati  a
essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
  3) categoria F3:  fuochi  d'artificio  che  presentano  un  rischio
potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori  di
edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e'
nocivo per la salute umana;
  4) categoria F4:  fuochi  d'artificio  che  presentano  un  rischio
potenziale  elevato  e  che  sono  destinati  ad  essere  usati
esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche,  comunemente
noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il  cui  livello  di
rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
    b) articoli pirotecnici teatrali:
  1)  categoria  T1:  articoli  pirotecnici  per  uso  scenico  che
presentano un rischio potenziale ridotto;
  2) categoria T2: articoli pirotecnici  per  uso  scenico  che  sono
destinati esclusivamente all'uso da parte di persone  con  conoscenze
specialistiche;
    c) altri articoli pirotecnici:
  1)  categoria  P1:  articoli  pirotecnici,  diversi  dai  fuochi
d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano  un
rischio potenziale ridotto;
  2)  categoria  P2:  articoli  pirotecnici,  diversi  dai  fuochi
d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati
alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di  persone  con
conoscenze specialistiche.
                              Art. 4


                    Autorizzazione delle persone
                    con conoscenze specialistiche

  1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'  di  utilizzo,  a
qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c),  n.  2),
possono  essere  rilasciate  solo  ai  soggetti  in  possesso  delle
abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni, che  abbiano  superato  corsi  di
formazione, iniziale e periodica, nelle  materie  del  settore  della
pirotecnica.
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni,  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  i
programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento  dei
predetti corsi. Con il medesimo decreto sono,  altresi',  definiti  i
programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai
richiedenti e ai titolari delle  abilitazioni  di  cui  al  comma  1,
nonche' agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali.
  3. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del  lavoro
e delle politiche sociali, entro un anno dalla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  un  regolamento  con  il  quale  sono
rideterminate le abilitazioni  di  cui  all'articolo  101  del  regio
decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  in  relazione  alle  tipologie  di
prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro uso.
  4. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, un regolamento con il quale sono  adeguate,  ai  fini  della
detenzione e del  deposito,  le  disposizioni  regolamentari  vigenti
applicate alle categorie degli articoli pirotecnici  alle  classi  di
rischio  previste  dalla  normativa  delle  Nazioni  Unite  ed  alle
definizioni  e  ai  criteri  di  classificazione  degli  articoli
pirotecnici  previsti  dal  presente  decreto,  con  le  conseguenti
modifiche  e  abrogazioni  delle  disposizioni  del  regolamento  di
esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  5. Fino al termine di un anno dalla data di entrata in  vigore  del
decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi  le  disposizioni
vigenti per il rilascio delle autorizzazioni  previste  dal  presente
articolo, anche ai fini dell'utilizzo, a qualsiasi titolo,  da  parte
dei titolari del certificato di idoneita' di cui all'articolo 101 del
regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  e  successive  modificazioni,
degli articoli pirotecnici di cui al comma 1.
  6.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza comunica al Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  la
successiva informazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea,  le
procedure in base alle quali le persone con conoscenze specialistiche
sono identificate e autorizzate.
                              Art. 5


          Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

  1. Gli articoli pirotecnici  non  sono  messi  a  disposizione  sul
mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di eta':
    a) fuochi d'artificio:
  1)  di  categoria  F1  a  privati  che  non  abbiano  compiuto  il
quattordicesimo anno;
  2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni  e  che  non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
  3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni  e  che  non
siano muniti di nulla osta rilasciato  dal  questore  ovvero  di  una
licenza di porto d'armi;
    b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli
pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che
non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
  2. I fabbricanti,  gli  importatori  e  i  distributori  mettono  a
disposizione  sul  mercato  i  seguenti  articoli    pirotecnici
esclusivamente  a  persone  con  conoscenze  specialistiche  di  cui
all'articolo 4 ed in possesso della licenza di  cui  all'articolo  47
del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  o  del  nulla  osta  del
questore di cui all'articolo 55,  terzo  comma,  del  medesimo  testo
unico:
  a) fuochi d'artificio di categoria F4;
  b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e  altri  articoli
pirotecnici di categoria P2.
  3. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1  per  i  veicoli,
compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture  di
sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo  laddove
siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma,  del  regio
decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  non  si  applicano  agli  articoli
pirotecnici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e  lettera
b).
  5.  Per  esigenze  di  ordine,  sicurezza,  soccorso  pubblico  e
incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la  vendita,
la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici
del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto  (NEC)
di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere  nera,  o
fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo,  o  fino  a
grammi 0,5 di  miscela  a  base  di  perclorato  e  metallo,  nonche'
articoli pirotecnici del tipo  «razzo»  con  un  contenuto  esplosivo
netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo  e  di
apertura, se presente, di non oltre 5 grammi  di  polvere  nera  o  2
grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di  miscela
a base di perclorato e metallo.
  6. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a
quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo  netto  (NEC)
complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura,  se
presente, di non oltre 10 grammi  di  polvere  nera  o  4  grammi  di
miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base  di
perclorato e metallo, sono  riservati  ai  maggiori  di  anni  18  in
possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.
  7. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a
quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a
quanto  previsto  dal  comma  6,  sono  destinati  esclusivamente  ad
operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di  cui
al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
  8. E' vietata  la  compravendita  per  corrispondenza  di  articoli
pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di  categoria  T2,  di
quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla  categoria  4
riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, nonche' di  quelli  appartenenti  alle  medesime
categorie classificati ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  9  agosto  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.

Capo II



Obblighi degli operatori economici


                              Art. 6


                      Obblighi dei fabbricanti

  1. All'atto  dell'immissione  dei  loro  articoli  pirotecnici  sul
mercato, i  fabbricanti  assicurano  che  siano  stati  progettati  e
fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di  cui
all'allegato I.
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato II e fanno eseguire la procedura  di  valutazione  della
conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora  la  conformita'
di un articolo pirotecnico alle prescrizioni  applicabili  sia  stata
dimostrata  da  tale  procedura,  i  fabbricanti  redigono  una
dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e  la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al  presente  decreto.  Si  tiene  debitamente  conto  delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,
nonche'  delle  modifiche  delle  norme  armonizzate  o  delle  altre
specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita' dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in
considerazione dei rischi  presentati  dall'articolo  pirotecnico,  i
fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori,  e
su richiesta debitamente giustificata dell'autorita' di  sorveglianza
del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico  messo  a
disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico
non conforme e i richiami  dell'articolo  pirotecnico  non  conforme,
mantengono, se del caso, un  registro  degli  stessi  e  informano  i
distributori di tale monitoraggio.
  5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che  hanno
immesso sul mercato siano etichettati conformemente  all'articolo  8,
qualora si tratti di  articoli  pirotecnici  diversi  dagli  articoli
pirotecnici per i veicoli, o all'articolo  9  qualora  si  tratti  di
articoli pirotecnici per i veicoli.
  6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il  loro  nome,
la loro  denominazione  commerciale  registrata  o  il  loro  marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono  essere  contattati
oppure,  ove  cio'  non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento dell'articolo  pirotecnico.  L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo'  essere  contattato.
Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
  7.  I  fabbricanti  garantiscono  che  l'articolo  pirotecnico  sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza  in  lingua
italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari  di
qualunque  etichettatura,  devono  essere  chiare,  comprensibili  e
intelligibili.
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  articolo  pirotecnico,  per
ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'articolo  pirotecnico  presenti  un  rischio,  i  fabbricanti  ne
informano immediatamente i Ministeri dell'interno  e  dello  sviluppo
economico, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri  in  cui
hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  l'articolo  pirotecnico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa.
  9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli  organi
di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato,  forniscono
tutte le informazioni e la  documentazione,  in  formato  cartaceo  o
elettronico, necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico al presente decreto, in lingua  italiana.  I  fabbricanti
cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi
azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dagli  articoli
pirotecnici da essi immessi sul mercato.
                              Art. 7


                          Tracciabilita'

  1.  Al  fine  di  consentire  la  tracciabilita'  degli  articoli
pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di
registrazione  assegnato  dall'organismo  notificato  che  esegue  la
valutazione di conformita' ai sensi dell'articolo  17,  comma  3.  La
numerazione e' realizzata in base  a  un  sistema  uniforme  definito
dalla Commissione dell'Unione europea.
  2.  I  fabbricanti  e  gli  importatori  conservano  i  numeri  di
registrazione degli articoli pirotecnici che mettono  a  disposizione
sul mercato e,  su  richiesta  motivata,  rendono  tali  informazioni
disponibili agli organi di polizia e alle autorita'  di  sorveglianza
del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
                              Art. 8


          Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi
              dagli articoli pirotecnici per i veicoli

  1. I fabbricanti assicurano che gli  articoli  pirotecnici  diversi
dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati,  in  modo
visibile, leggibile e  indelebile.  Tale  etichettatura  deve  essere
chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana.
  2. L'etichetta  degli  articoli  pirotecnici  comprende  almeno  le
informazioni sul fabbricante di  cui  all'articolo  6,  comma  6,  e,
qualora il fabbricante non  sia  stabilito  nell'Unione  europea,  le
informazioni  sul  fabbricante  e  sull'importatore    di    cui,
rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 10, comma 3,
il nome e  il  tipo  dell'articolo  pirotecnico,  il  suo  numero  di
registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto  o  di  serie,  i
limiti minimi d'eta' e le altre condizioni  per  la  vendita  di  cui
all'articolo 5, la categoria pertinente e le  istruzioni  per  l'uso,
l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4
nonche', se del caso, la distanza minima  di  sicurezza.  L'etichetta
comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).
  3. I fuochi  d'artificio  sono  inoltre  corredati  delle  seguenti
informazioni minime:
  a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi  aperti»
e indicazione della distanza minima di sicurezza;
  b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi  aperti»  e,  se  del
caso, indicazione della distanza minima o delle  distanze  minime  di
sicurezza;
  c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione
della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
  d) categoria F4: «puo' essere usato esclusivamente da  persone  con
conoscenze specialistiche» e  indicazione  della  distanza  minima  o
delle distanze minime di sicurezza.
  4.  Gli  articoli  pirotecnici  teatrali  indicano  le  seguenti
informazioni minime:
  a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi  aperti»
e indicazione della  distanza  minima  o  delle  distanze  minime  di
sicurezza;
  b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da  persone  con
conoscenze specialistiche» e  indicazione  della  distanza  minima  o
delle distanze minime di sicurezza.
  5. Se l'articolo pirotecnico non presenta  uno  spazio  sufficiente
per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da  2  a  4  le
informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
                              Art. 9


        Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

  1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta  le
informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il  nome
e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e
il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e,  se  del  caso,  le
istruzioni in materia di sicurezza.
  2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli  non  presenta  spazio
sufficiente per soddisfare i requisiti di  etichettatura  di  cui  al
comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
  3. Agli  utilizzatori  professionali  deve  essere  fornita,  nella
lingua da loro richiesta, una scheda con  i  dati  di  sicurezza  per
l'articolo pirotecnico  per  autoveicoli,  compilata  in  conformita'
dell'allegato II del regolamento (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  18  dicembre  2006,  concernente  la
registrazione, la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione
delle sostanze chimiche (REACH), che  istituisce  un'Agenzia  europea
per le sostanze chimiche.
  4. Ai fini della sicurezza sui  depositi,  l'etichetta  di  cui  al
comma  2  e'  anche  apposta  sulla  confezione  esterna  costituente
l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.
                              Art. 10


                    Obblighi degli importatori

  1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli  pirotecnici
conformi.
  2. Prima di immettere  un  articolo  pirotecnico  sul  mercato  gli
importatori  assicurano  che  il  fabbricante  abbia    eseguito
l'appropriata procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui
all'articolo 17, comma 3. Essi assicurano che  il  fabbricante  abbia
preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia  apposta
sull'articolo pirotecnico,  che  quest'ultimo  sia  accompagnato  dai
documenti prescritti,  e  che  il  fabbricante  abbia  rispettato  le
prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e  6.  L'importatore,  se
ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico  non  sia
conforme all'allegato  I,  non  immette  l'articolo  pirotecnico  sul
mercato fino a quando non sia stato reso  conforme.  Inoltre,  quando
l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne  informa
il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato.
  3. Gli importatori indicano sull'articolo  pirotecnico,  in  lingua
italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale  registrata
o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al  quale  possono
essere  contattati  oppure,  ove  cio'  non    sia    possibile,
sull'imballaggio o in un documento di  accompagnamento  dell'articolo
pirotecnico.
  4. Gli importatori  garantiscono  che  l'articolo  pirotecnico  sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza  in  lingua
italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari  di
qualunque  etichettatura,  devono  essere  chiare,  comprensibili  e
intelligibili.
  5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'articolo  pirotecnico
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettano a rischio la sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei  rischi
presentati dall'articolo pirotecnico, gli importatori  eseguono,  per
proteggere la sicurezza dei consumatori, e su  richiesta  debitamente
giustificata dell'autorita' di sorveglianza del mercato, una prova  a
campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul  mercato,
esaminano i reclami,  gli  articoli  pirotecnici  non  conformi  e  i
richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se  del
caso, un registro degli stessi e informano  i  distributori  di  tale
monitoraggio.
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  articolo  pirotecnico,  per
ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'articolo  pirotecnico  presenti  un  rischio,  gli  importatori  ne
informano immediatamente l'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,
nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno  messo
a disposizione  sul  mercato  l'articolo  pirotecnico,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa.
  8. Per un periodo di  dieci  anni  dalla  data  in  cui  l'articolo
pirotecnico e' stato immesso sul mercato gli  importatori  mantengono
la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita'  di
vigilanza del mercato; garantiscono inoltre  che,  su  richiesta,  la
documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'.
  9. Gli importatori, a seguito di una  richiesta  dell'autorita'  di
sorveglianza del mercato,  forniscono  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione, in formato cartaceo  o  elettronico,  necessarie  per
dimostrare  la  conformita'  dell'articolo  pirotecnico  al  presente
decreto,  in  lingua  italiana.  Gli  importatori  cooperano  con  la
medesima autorita', su richiesta, a qualsiasi azione  intrapresa  per
eliminare i rischi presentati  dagli  articoli  pirotecnici  da  essi
immessi sul mercato.
                              Art. 11


                      Obblighi dei distributori

  1. Quando  mettono  un  articolo  pirotecnico  a  disposizione  sul
mercato,  i  distributori  applicano  con  la  dovuta  diligenza  le
prescrizioni del presente decreto.
  2. Prima di mettere un  articolo  pirotecnico  a  disposizione  sul
mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia
accompagnato  dalla  documentazione  necessaria,  nonche'  dalle
istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana  e
che  il  fabbricante  e  l'importatore  si  siano  conformati  alle
prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6,  e
all'articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo  di
ritenere  che  un  articolo  pirotecnico  non  sia  conforme  alle
prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo  pirotecnico
a disposizione sul mercato fino a quando  esso  non  sia  stato  reso
conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio,  il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato.
  3. I distributori garantiscono che, mentre  l'articolo  pirotecnico
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettano a rischio la sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla presente direttiva si assicurano  che  siano  prese  le
misure correttive  necessarie  per  rendere  conforme  tale  articolo
pirotecnico,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.
Inoltre,  qualora  l'articolo  pirotecnico  presenti  un  rischio,  i
distributori ne informano immediatamente l'autorita' di  sorveglianza
del mercato, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui
hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  l'articolo  pirotecnico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa.
  5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi
di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato,  forniscono
tutte le informazioni e la  documentazione,  in  formato  cartaceo  o
elettronico, necessarie per dimostrare la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorita', su
loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i  rischi
presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul
mercato.
  6. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti,  di
cui  all'articolo  47  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
nonche' agli altri soggetti autorizzati  alla  vendita  dei  medesimi
prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di
esecuzione del predetto testo unico, approvato con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635.
                              Art. 12


              Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti
          si applicano agli importatori e ai distributori

  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante  di
cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico
con il proprio nome o marchio  commerciale  o  modifica  un  articolo
pirotecnico  gia'  immesso  sul  mercato  in  modo  tale  da  poterne
condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.
                              Art. 13


              Identificazione degli operatori economici

  1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia  e  alle
autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta:
  a) qualsiasi operatore economico che abbia  fornito  loro  articoli
pirotecnici;
  b) qualsiasi  operatore  economico  cui  abbiano  fornito  articoli
pirotecnici.
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci  anni  dal
momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un
periodo di dieci  anni  dal  momento  in  cui  essi  abbiano  fornito
articoli pirotecnici.
                              Art. 14


Disposizioni  concernenti  le  importazioni,  le  esportazioni  ed  i
          trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE

  1. Gli articoli pirotecnici marcati CE  possono  essere  introdotti
nel territorio nazionale  previa  comunicazione,  al  prefetto  della
provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della  movimentazione,
contenente i dati identificativi dei prodotti,  del  mittente  e  del
destinatario,  il  quantitativo  complessivo  netto  di  materiale
esplodente attivo, nonche' le modalita' di trasferimento.
  2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli
articoli  pirotecnici  marcati  CE  la  comunicazione  deve  essere
presentata, nei termini e con le modalita' di  cui  al  comma  1,  al
prefetto del luogo di partenza dei materiali.
  3. Le attivita' di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  effettuate
esclusivamente  da  operatori  economici  muniti  della  licenza  di
fabbricazione  o  deposito  di  articoli  pirotecnici,  ai  sensi
dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
                              Art. 15


                Sistema informatico di raccolta dati

  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  disciplinate  le
modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico
di  raccolta  dei  dati  contenuti  nei  registri  anche  informatici
previsti per l'importazione e la commercializzazione  degli  articoli
pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.

Capo III



Conformita' degli articoli pirotecnici


                              Art. 16


        Presunzione di conformita' degli articoli pirotecnici

  1.  Gli  articoli  pirotecnici  che  sono  conformi  alle  norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea,  sono  considerati
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme  o  parti
di esse di cui all'allegato I.
                              Art. 17


            Procedure di valutazione della conformita'

  1.  Gli  articoli  pirotecnici  devono  soddisfare  i  requisiti
essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e
i), e' vietato detenere, utilizzare, porre  in  vendita  o  cedere  a
qualsiasi titolo, trasportare, importare od  esportare  articoli  che
sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione
di conformita' di cui all'allegato II.
  3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici
il  fabbricante  applica  una  delle  seguenti  procedure  di  cui
all'allegato II:
    a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie:
      1) esame UE del tipo (modulo B) e, a  scelta  del  fabbricante,
una delle seguenti procedure:
  1.1)  conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione unito a  prove  ufficiali  del  prodotto  sotto  controllo
effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
  1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della  qualita'  del
processo di produzione (modulo D);
  1.3) conformita' al tipo basata  sulla  garanzia  di  qualita'  del
prodotto (modulo E);
      2) conformita' basata sulla garanzia  totale  di  qualita'  del
prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi  fuochi
d'artificio di categoria F4;
    b) per gli  articoli  pirotecnici  da  realizzare  in  produzione
unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo
G).
                              Art. 18


                  Dichiarazione di conformita' UE

  1. La dichiarazione di  conformita'  UE  attesta  il  rispetto  dei
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato III, contiene gli elementi  specificati  nei  pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta nella lingua italiana.
  3. Se all'articolo pirotecnico si applicano piu'  atti  dell'Unione
che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene  compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della  conformita'  dell'articolo  pirotecnico  ai
requisiti stabiliti dal presente decreto.
                              Art. 19


                            Marcatura CE

  1. La marcatura CE di conformita' e' soggetta ai principi  generali
esposti all'articolo 30 del  regolamento  (CE)  n.  765/2008  e  deve
corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la
natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa e' apposta sul
suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
  3. La marcatura CE e' apposta sull'articolo pirotecnico prima della
sua immissione sul mercato.
  4. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale  organismo  intervenga  nella
fase di controllo della  produzione.  Il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base
alle sue istruzioni, dal fabbricante.
  5. La marcatura CE e, se del caso,  il  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da  qualsiasi  altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
  6.  E'  vietato  apporre  sugli  articoli  pirotecnici  marchi  o
iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita',  la
riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di  conformita'
e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

Capo IV



Notifica degli organismi di valutazione della conformita'


                              Art. 20


            Organismi di valutazione della conformita'.
                  Domanda e procedura di notifica

  1.  Per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione  della
conformita' degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, e'
richiesta un'autorizzazione rilasciata con  decreto  del  Capo  della
polizia - Direttore Generale della pubblica  sicurezza,  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita  la  Commissione
consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplodenti. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o
il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo  11
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  2. Il provvedimento di cui al comma  1  e'  rilasciato,  entro  180
giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione  di
cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni
dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a  privati,  che
rispettano le prescrizioni  di  cui  all'articolo  22,  ed  autorizza
ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e
all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di  valutazione
di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H.  Il  richiedente
l'autorizzazione deve essere, altresi',  in  possesso  dei  requisiti
soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n.  110.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma  4,  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
  3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma  1
e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza,  accompagnata  da  una  descrizione  delle  attivita'  di
valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione
della conformita' e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per  i
quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente,  nonche'
dal certificato  di  accreditamento  di  cui  al  comma  4,  se  gia'
disponibile.
  4.  Il  certificato  di  accreditamento  rilasciato  dall'organismo
nazionale italiano di accreditamento,  denominato  ACCREDIA,  attesta
che l'organismo di valutazione della  conformita'  e'  conforme  alle
prescrizioni di cui all'articolo 22.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale
di notifica, a seguito del rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da  ACCREDIA,
provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione  europea  e  alle
autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri,  degli  organismi
autorizzati  ad  espletare  le  procedure  di  valutazione  della
conformita'  di  cui  al  presente  decreto,  di  seguito  denominati
«organismi notificati», nonche' dei compiti  specifici  per  i  quali
ciascuno  di  essi  e'  autorizzato.  La  notifica  e'  effettuata
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e  gestito
dalla Commissione dell'Unione europea, ed include  tutti  i  dettagli
riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il  modulo
o i moduli di  valutazione  della  conformita'  e  l'articolo  o  gli
articoli pirotecnici interessati, nonche' la relativa attestazione di
competenza.
  6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di  organismo
notificato solo se  non  sono  sollevate  obiezioni  da  parte  della
Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro  due
settimane dalla notifica.  Solo  tale  organismo  e'  considerato  un
organismo notificato ai fini del presente decreto.
  7. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri di  eventuali  modifiche
di rilievo apportate successivamente alla notifica.
                              Art. 21


                      Modifica delle notifiche

  1. Qualora il Ministero dello  sviluppo  economico  accerti  o  sia
informato che un organismo  notificato  non  e'  piu'  conforme  alle
prescrizioni di cui all'articolo 22, o non adempie ai suoi  obblighi,
sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione  della
gravita'  del  mancato  rispetto  di    tali    prescrizioni    o
dell'inadempimento di tali obblighi, dandone  immediata  informazione
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di
limitazione,  sospensione  o  ritiro  della  notifica,  oppure  di
cessazione dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta  misure  volte  a  garantire  che  le
pratiche  di  tale  organismo  siano  evase  da  un  altro  organismo
notificato.
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e  la
notifica degli organismi di valutazione della conformita'  e  per  il
controllo degli organismi notificati, nonche' di  qualsiasi  modifica
delle stesse e  fornisce,  inoltre,  alla  Commissione  medesima,  su
richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica  o
del mantenimento della competenza di un organismo notificato.
                              Art. 22


          Prescrizioni relative agli organismi notificati

  1.  Ai  fini  del  conseguimento  dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, e della successiva notifica  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione  della
conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
  2. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione  o  dall'articolo  pirotecnico
che valuta. Esso ha personalita' giuridica.
  3. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della  manutenzione  degli  articoli
pirotecnici ovvero delle sostanze esplosive, ne' il rappresentante di
uno di questi  soggetti.  Cio'  non  preclude  l'uso  degli  articoli
pirotecnici o delle sostanze esplosive valutati  che  sono  necessari
per il funzionamento dell'organismo di valutazione della  conformita'
o l'uso di articoli pirotecnici per  scopi  privati.  L'organismo  di
valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e  il  personale
addetto  alla  valutazione  della  conformita'  non  intervengono
direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella  costruzione,
nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o  nella
manutenzione degli articoli pirotecnici o delle  sostanze  esplosive,
ne'  rappresentano  i  soggetti  impegnati  in  tali  attivita'.  Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli
organismi  di  valutazione  della  conformita'  garantiscono  che  le
attivita' delle loro affiliate  o  dei  loro  subappaltatori  non  si
ripercuotano    sulla    riservatezza,    sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  loro  attivita'  di  valutazione  della
conformita'.
  4. Gli  organismi  di  valutazione  della  conformita'  e  il  loro
personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con
il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione  e  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'.
  5. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i  compiti  di  valutazione  della  conformita'
assegnatigli in base all'allegato II e per cui e'  stato  notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria di articoli pirotecnici per i quali  e'  stato  notificato,
l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
  a) personale con conoscenze tecniche ed  esperienza  sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
  b) le necessarie descrizioni delle procedure in  conformita'  delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo  la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
  c) le procedure per svolgere le attivita' che  tengono  debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo.
  6. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle  attivita'  di  valutazione  della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
  7.  Il  personale  responsabile  dell'esecuzione  dei  compiti  di
valutazione della conformita' dispone dei seguenti requisiti:
  a) una formazione tecnica e professionale solida che includa  tutte
le attivita' di valutazione della  conformita'  in  relazione  a  cui
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
  b)  soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni;
  c)  una  conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato  I,  delle  norme
armonizzate  applicabili  e  delle  disposizioni  pertinenti  della
normativa  armonizzata  dell'Unione  europea  e  delle  normative
nazionali;
  d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti  atti
a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alla valutazione  della  conformita'.  La  remunerazione  degli  alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della  conformita'
di un organismo di valutazione  della  conformita'  non  dipende  dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile.
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo  del  segreto
non puo' essere fatto valere nei confronti delle autorita' competenti
in materia.
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente normativa di armonizzazione  dell'Unione,  o  garantiscono
che il loro personale addetto alla valutazione della  conformita'  ne
sia informato, e applicano come guida  generale  le  decisioni  ed  i
documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
                              Art. 23


                Controllo degli organismi notificati

  1. Il Ministero dello sviluppo  economico  si  avvale  senza  oneri
dell'ente nazionale italiano di accreditamento, denominato  ACCREDIA,
per il controllo degli organismi notificati.
                              Art. 24


        Presunzione di conformita' degli organismi notificati

  1. Si presume  conforme  l'organismo  notificato  che  dimostri  la
propria  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal  presente  decreto,
nonche' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o  in
parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
                              Art. 25


        Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

  1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure  ricorra  a
un'affiliata,  garantisce  che  il  subappaltatore  o  l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 22  e  delle  connesse
norme di attuazione e ne informa di conseguenza  il  Ministero  dello
sviluppo economico.
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o  eseguite  da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello  sviluppo  economico  i  documenti  pertinenti  riguardanti  la
valutazione delle qualifiche del subappaltatore  o  dell'affiliata  e
del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato II.
                              Art. 26


            Obblighi operativi degli organismi notificati

  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono  le  valutazioni  della
conformita'  conformemente  alle  procedure  di  valutazione  della
conformita' di cui all'allegato II.
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite  in  modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia  del  prodotto  in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo  di  produzione,  rispettando,
tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari  per
la  conformita'  dell'articolo  pirotecnico  alle  disposizioni  del
presente decreto.
  3.  Gli  organismi  notificati  che  eseguono  valutazioni  della
conformita'  assegnano  numeri  di  registrazione  con  i  quali
identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto  di  una
valutazione della conformita' e i relativi fabbricanti, e tengono  un
registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per
i quali hanno rilasciato dei certificati.
  4. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le  norme  armonizzate
corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati
da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di  prendere  le  misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.
  5. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un
prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante  di  prendere  le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato.
  6. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
                              Art. 27


                      Obbligo di informazione
                a carico degli organismi notificati

  1. Gli organismi notificati informano il Ministero  dello  sviluppo
economico:
  a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o  ritiro  di  un
certificato;
  b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e  sulle
condizioni della notifica;
  c) di eventuali richieste  di  informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita';
  d) su richiesta, delle attivita' di valutazione  della  conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri  organismi
notificati  a  norma  del  presente  decreto,  le  cui  attivita'  di
valutazione della  conformita'  sono  simili  e  coprono  gli  stessi
articoli  pirotecnici,  informazioni  pertinenti  sulle  questioni
relative ai  risultati  negativi  e,  su  richiesta,  positivi  delle
valutazioni della conformita'.
                              Art. 28


              Coordinamento degli organismi notificati

  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  garantisce  che  gli
organismi  notificati,  direttamente  o  tramite  rappresentanti
designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale  di  organismi
notificati nell'ambito del sistema di cooperazione  coordinato  dalla
Commissione dell'Unione europea.

Capo V



Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici


                              Art. 29


                      Sorveglianza del mercato

  1.  Il  Prefetto,  quale  autorita'  di  sorveglianza  del  mercato
territorialmente competente, di seguito cosi'  denominata,  controlla
che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato  soltanto  se,
adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati,  sono
sicuri e non mettono in pericolo  la  salute  e  l'incolumita'  delle
persone.
  2. L'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato,  avvalendosi  della
collaborazione della Commissione tecnica territoriale in  materia  di
sostanze esplodenti, dei competenti uffici  doganali  e  dei  comandi
della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non  puo'
essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e  strutture  pubbliche,
attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione  di  un
piano contenente le misure tese a:
  a) effettuare  periodiche  ispezioni  all'ingresso  del  territorio
nazionale, nonche' nei luoghi di  fabbricazione,  di  deposito  e  di
vendita;
  b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi
volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di  cui
deve essere rilasciata copia agli interessati;
  c)  conseguentemente,  ritirare  dal  mercato,  in  esito  agli
accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura  CE
corredati  della  dichiarazione  di  conformita'  CE,  e  usati
conformemente allo scopo cui sono destinati,  siano  suscettibili  di
mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
  d) ordinare  e  coordinare  o,  se  del  caso,  organizzare  con  i
fabbricanti, gli  importatori  o  i  distributori,  il  richiamo  dal
mercato  degli  articoli  pirotecnici  suscettibili  di  mettere  in
pericolo  la  salute  e  la  sicurezza  delle  persone,  e  la  loro
distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a
carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.
  3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono  eseguite
dagli organi della Polizia di  Stato,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e
della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le  misure  di
cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla
base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo
precedente.
  4.  Il  Ministero  dell'interno,  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  predispone,  annualmente,  un  programma  settoriale  di
sorveglianza  del  mercato  degli  articoli  pirotecnici  a  livello
nazionale.  Tale  programma,    unitamente    alla    raccolta    e
all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso
di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero  dello
sviluppo  economico  per  il  successivo  inoltro  alla  Commissione
dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta  dei  dati
rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
                              Art. 30


        Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici
                        che presentano rischi

  1. Qualora l'autorita' di sorveglianza  del  mercato  abbia  motivi
sufficienti per ritenere che  un  articolo  pirotecnico  presenti  un
rischio per la salute o  l'incolumita'  delle  persone  o  per  altri
aspetti della protezione del pubblico interesse di  cui  al  presente
decreto, essa  effettua  una  valutazione  dell'articolo  pirotecnico
interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti  di  cui  al
presente decreto. A tal fine,  gli  operatori  economici  interessati
cooperano, ove necessario, con l'autorita'  medesima.  Se  nel  corso
della valutazione l'autorita' conclude che l'articolo pirotecnico non
rispetta  le  prescrizioni  di  cui  al  presente  decreto,  chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le  misure  correttive  del  caso  al  fine  di  rendere  l'articolo
pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o
di  richiamarlo  dal  mercato  entro  un  termine  ragionevole  e
proporzionato  alla  natura  del  rischio,  a  seconda  dei  casi.
L'autorita'  di  sorveglianza  del  mercato  informa  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica  sicurezza  e  l'organismo
notificato competente delle misure adottate.
  2. Alle misure di cui al comma  1  si  applica  l'articolo  21  del
regolamento (CE) n. 765/2008.
  3. Salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, l'autorita' di
sorveglianza del mercato, qualora ritenga che l'inadempienza non  sia
ristretta  al  territorio  nazionale,  ne  informa  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per la successiva
informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri  Stati
membri dei risultati della valutazione e  dei  provvedimenti  che  ha
chiesto all'operatore economico di assumere.
  4.  L'operatore  economico  prende  tutte  le  opportune  misure
correttive  nei  confronti  di  tutti  gli  articoli  pirotecnici
interessati  che  ha  messo  a  disposizione  sull'intero  mercato
dell'Unione europea.
  5. Qualora l'operatore economico interessato non prenda  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma  1,  l'autorita'
di  sorveglianza  del  mercato  adotta  tutte  le  opportune  misure
provvisorie per proibire o limitare la  messa  a  disposizione  degli
articoli pirotecnici sul mercato nazionale, per ritirarli dal mercato
medesimo o per richiamarli. Delle misure adottate e'  data  immediata
informazione nei termini di cui al commi 1, ultimo periodo, e 3,  che
include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione dell'articolo pirotecnico non  conforme,  la  sua
origine, la natura  della  presunta  non  conformita'  e  dei  rischi
connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali  adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico  interessato.
In particolare, l'autorita' di sorveglianza  del  mercato  indica  se
l'inadempienza sia dovuta:
  a) alla non conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni
relative alla salute o  all'incolumita'  delle  persone  o  ad  altri
aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti  nel  presente
decreto; oppure;
  b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che
conferiscono la presunzione di conformita'.
  6. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento  delle  informazioni  di
cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea
non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria  adottata,  tale
misura  e'  ritenuta  giustificata  e  l'articolo  pirotecnico  e'
immediatamente  ritirato  dal  mercato.  Qualora  la  Commissione
dell'Unione europea emetta un  atto  di  esecuzione  poiche'  ritiene
ingiustificata la misura provvisoria adottata, la misura medesima  e'
revocata.
  7. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 29  che  limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro  o  il
richiamo, deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il
provvedimento e' definitivo.
                              Art. 31


        Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi
                    per la salute o la sicurezza

  1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato
una valutazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  ritiene  che  un
articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto,  presenti  un
rischio per la salute o  la  sicurezza  delle  persone  o  per  altri
aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore
economico interessato di  far  si'  che  tale  articolo  pirotecnico,
all'atto della sua immissione sul mercato,  non  presenti  piu'  tale
rischio o  che  l'articolo  pirotecnico  sia,  a  seconda  dei  casi,
ritirato  dal  mercato  o  richiamato  entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
  2.  L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  misure
correttive  nei  confronti  di  tutti  gli  articoli  pirotecnici
interessati,  da  esso  messi  a  disposizione  sull'intero  mercato
dell'Unione europea.
  3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei  termini
di  cui  all'articolo  30,  commi  1,  ultimo  periodo,  e  3.  Tali
informazioni  includono  tutti  i  particolari  disponibili,  in
particolare  i  dati  necessari  all'identificazione  dell'articolo
pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura  del
prodotto, la natura dei rischi  connessi,  nonche'  la  natura  e  la
durata delle misure nazionali adottate.
  4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante  propri
atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici  interessati,
che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non
siano  giustificate,  quest'ultima  adotta  tutti  i  provvedimenti
necessari per conformarsi a  tale  decisione.  I  provvedimenti  sono
emanati all'atto del ricevimento della  decisione  della  Commissione
europea.
                              Art. 32


                      Non conformita' formale

  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  30,  se
l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una  delle  seguenti
conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine
allo stato di non conformita' in questione:
  a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo  19
o dell'allegato IV del presente decreto;
  b) la marcatura CE non e' stata apposta;
  c) il numero di identificazione dell'organismo notificato,  qualora
tale organismo intervenga nella fase di controllo  della  produzione,
e' stato apposto  in  violazione  dell'articolo  7  o  non  e'  stato
apposto;
  d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
  e)  non  e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE;
  f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
  g) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6,  o  all'articolo
10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;
  h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui  all'articolo
6 o all'articolo 10 non e' rispettata.
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita'  di
sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare  o  proibire
la messa a  disposizione  sul  mercato  dell'articolo  pirotecnico  o
garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Capo VI



Disposizioni transitorie e finali


                              Art. 33


                      Disciplina sanzionatoria

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
fuochi artificiali o altri prodotti  pirotecnici  a  minori  di  anni
quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi  ad  un  anno  e  con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e  articoli
pirotecnici delle categorie T1 e P1  a  minori  di  anni  diciotto  o
fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di
identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18  giugno  1931,  n.  773,  ovvero  in  violazione  delle  previste
autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei  mesi  a  due
anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e  articoli
pirotecnici professionali delle categorie T2 e  P2  a  persone  prive
dell'abilitazione e dei requisiti di cui  all'articolo  5,  comma  2,
ovvero  in  violazione  degli  obblighi  di  identificazione  e  di
registrazione previsti o delle prescrizioni di cui  alle  licenze  di
polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con  la
multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del divieto di cui all'articolo 5, comma 8, e' punita  con  l'arresto
da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.
  5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione
ed esportazione, dei prodotti di cui  al  presente  decreto,  nonche'
l'autorizzazione per lo svolgimento delle  procedure  di  valutazione
della conformita' degli articoli pirotecnici di cui all'articolo  20,
comma 1, non possono essere concesse,  o  se  concesse,  non  possono
essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo
43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei
titolari delle licenze di polizia di cui  al  comma  5,  nonche'  dei
titolari  delle  licenze  di  polizia  per  il  trasporto,  deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti  di  cui  al  presente
decreto, puo' essere disposta la sospensione  dell'autorizzazione  di
polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso  di  recidiva,
puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, la  mancata  comunicazione
al prefetto di cui  all'articolo  14  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione  totale
dell'apposizione  delle  etichette  regolamentari  sui  prodotti
pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto,  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a  700  euro
per ciascun pezzo non  etichettato  ovvero  per  ciascuna  confezione
ancora  integra,  qualora  i  singoli  pezzi  non  etichettati  siano
contenuti nella stessa.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  sanzione  di  cui  al
comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque  detiene,  per  la
sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la  sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque:
  a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento
ai sensi dell'articolo 53 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  b)  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento  e  la
classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
  c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni
per il trasporto in  sicurezza,  nonche'  la  data  di  scadenza,  se
prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con  caratteri
chiari e facilmente leggibili;
  d) le precise ed univoche indicazioni su  elementi  essenziali  per
l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del  distributore
e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC
(contenuto esplosivo netto).
  10. Nei confronti del soggetto che detiene,  per  l'immissione  nel
mercato, un prodotto sul  quale  nell'etichetta  sono  state  omesse,
anche parzialmente, indicazioni  previste  dalla  vigente  normativa,
diverse da  quelle  di  cui  al  comma  8,  si  applica  la  sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per  ciascun  pezzo  parzialmente
etichettato.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di cui  all'articolo  19,  comma  6,  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.
                              Art. 34


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui  all'articolo  4,  comma  4,  sono
aggiornate le vigenti disposizioni  in  materia  di  prevenzione  dei
disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai
depositi,    all'importazione,      esportazione,      trasferimento
intracomunitario,  nonche'  quelle  sugli  esercizi  di  vendita  dei
prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e  del
lavoro e delle politiche  sociali,  da  adottarsi  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione
dei prodotti esplodenti e dei  rifiuti  prodotti  dall'accensione  di
pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le  esigenze
di  soccorso,  prevedendo  anche  una  disciplina  specifica  per  la
raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
  3. E' consentita la messa a disposizione sul  mercato  di  articoli
pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,  e
immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015.
  4. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per
i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli  articoli
pirotecnici  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  presente
decreto, riconosciuti e classificati ai sensi  dell'articolo  53  del
regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  ivi  compresi  i  manufatti
classificati ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente  al  4
luglio  2013  per  gli  altri  articoli  pirotecnici,  per  i  fuochi
d'artificio  della  categoria  F4  e  per  gli  articoli  pirotecnici
teatrali continuano a essere valide sul territorio dello  Stato  fino
alla loro data di scadenza o fino al 4  luglio  2017,  a  seconda  di
quale dei  due  termini  e'  il  piu'  breve,  anche  ai  fini  dello
smaltimento.
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  6. In deroga al comma 4, le autorizzazioni  nazionali  relative  ad
articoli pirotecnici per i veicoli, anche  come  pezzi  di  ricambio,
concesse antecedentemente al 4  luglio  2013,  continuano  ad  essere
valide fino alla loro scadenza.
  7. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono
validi a norma del presente decreto.
  8. Decorsi i termini di cui al comma 4, decadono i provvedimenti di
riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque  categoria
e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti  classificati  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9  agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
                              Art. 35


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 36


                            Abrogazioni

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,  ad  eccezione
del comma 1 dell'articolo 17, e il decreto legislativo  25  settembre
2012, n. 176, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 1.
                              Art. 37


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 luglio 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Pinotti, Ministro della difesa

                                Guidi,  Ministro  dello    sviluppo
                                economico

                                Gentiloni  Silveri,  Ministro  degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                          Allegato I

                                    (di cui all'articolo 6, comma 1)

                  REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

  1. Ogni articolo pirotecnico  deve  presentare  caratteristiche  di
funzionamento  conformi  a  quelle  indicate  dal    fabbricante
all'organismo  notificato  per  assicurare  il  livello  massimo  di
sicurezza e di affidabilita'.
  2. Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in
modo da assicurarne  uno  smaltimento  sicuro  mediante  un  processo
adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.
  3. Ogni articolo pirotecnico deve funzionare  correttamente  quando
usato ai fini cui e' destinato.
  Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni  affini
a quelle reali. Ove cio' non sia possibile in laboratorio,  le  prove
devono essere  effettuate  alle  condizioni  nelle  quali  l'articolo
pirotecnico e' destinato ad essere usato.
  Si  devono  esaminare  o  testare  le  seguenti  informazioni  e
caratteristiche, ove opportuno:
    a)  progettazione,  produzione  e  caratteristiche,  compresa  la
composizione chimica dettagliata (massa  e  percentuale  di  sostanze
utilizzate) nonche' dimensioni;
    b) stabilita' fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte
le condizioni ambientali normali prevedibili;
    c) sensibilita' a condizioni di manipolazione e trasporto normali
e prevedibili;
    d) compatibilita' di tutti i componenti in  relazione  alla  loro
stabilita' chimica;
    e) resistenza dell'articolo  pirotecnico  all'effetto  dell'acqua
qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato
e  qualora  la  sua  sicurezza  o  affidabilita'  possano  essere
pregiudicate dall'acqua;
    f) resistenza alle temperature basse e  alte  qualora  l'articolo
pirotecnico sia  destinato  ad  essere  conservato  o  usato  a  tali
temperature  e  la  sua  sicurezza  o  affidabilita'  possano  essere
pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un  componente
o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;
    g) caratteristiche di sicurezza volte  a  prevenire  l'innesco  o
l'accensione intempestivi o involontari;
    h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in  relazione
alla manipolazione in condizioni di sicurezza,  all'immagazzinamento,
all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento;
    i) la capacita' dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o
di altri componenti di resistere al deterioramento in  condizioni  di
immagazzinamento normali e prevedibili;
    j) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori  necessari  e
istruzioni per l'uso al fine di assicurare  un  funzionamento  sicuro
dell'articolo pirotecnico.
  Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione,  ove
non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli
articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.
  4.  Gli  articoli  pirotecnici  non  devono  contenere  esplosivi
detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di  lampo,  ad
eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2  e  dei
fuochi  d'artificio  di  categoria  F4  che  soddisfano  le  seguenti
condizioni:
    a) l'esplosivo detonante  non  puo'  essere  facilmente  estratto
dall'articolo pirotecnico;
    b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una
funzione di detonante oppure non puo', cosi'  come  e'  progettato  e
fabbricato, innescare esplosivi secondari;
    c) per le categorie  F4,  T2  e  P2,  l'articolo  pirotecnico  e'
progettato in modo da non funzionare come  detonante  oppure,  se  e'
progettato per la detonazione non puo', cosi' come  e'  progettato  e
fabbricato, innescare esplosivi secondari.
  5. I diversi  gruppi  di  articoli  pirotecnici  devono  soddisfare
almeno i seguenti requisiti:
A. Fuochi d'artificio.
  1. Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio  secondo  diverse
categorie conformemente  all'articolo  3  sulla  base  del  contenuto
esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di
fattori affini. La categoria e' chiaramente indicata sull'etichetta:
    a) i fuochi d'artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti
condizioni:
    i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 1 m.  Tuttavia,  se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
    ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp)  o  un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,
alla distanza di sicurezza;
    iii) la  categoria  F1  non  comprende  artifizi  ad  effetto  di
scoppio, batterie per artifizi ad effetto  di  scoppio,  artifizi  ad
effetto di scoppio e lampo e  batterie  di  artifizi  ad  effetto  di
scoppio e lampo;
    iv) i petardini da ballo della categoria F1 non  contengono  piu'
di 2,5 mg di fulminato d'argento;
    b) i fuochi d'artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti
condizioni:
    i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 8 m.  Tuttavia,  se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
    ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp)  o  un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,
alla distanza di sicurezza;
    c) i fuochi d'artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti
condizioni:
    i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 15 m. Tuttavia,  se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
    ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp)  o  un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo  appropriato,
alla distanza di sicurezza.
  2. I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente  materiali
costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono
comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.
  3. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o  deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
  4. I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e
imprevedibile.
  5. I fuochi d'artificio di categoria F1,  F2  e  F3  devono  essere
protetti contro  l'accensione  involontaria  mediante  una  copertura
protettiva, mediante la confezione o grazie alle  caratteristiche  di
produzione dell'articolo pirotecnico stesso. I fuochi d'artificio  di
categoria F4 devono essere protetti contro l'accensione  involontaria
con i metodi indicati dal fabbricante.
B. Altri articoli pirotecnici.
  1. Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in  modo  tale
da ridurre al minimo i rischi per  la  salute,  i  beni  materiali  e
l'ambiente durante il loro uso normale.
  2. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o  deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
  3. L'articolo pirotecnico deve essere progettato in  modo  tale  da
ridurre al minimo  i  rischi  per  la  salute,  i  beni  materiali  e
l'ambiente    derivanti    da    frammenti    allorche'    innescato
involontariamente.
  4. Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente
fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.
C. Dispositivi d'accensione.
  1. I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile  e
disporre  di  una  sufficiente  capacita'  d'innesco  in  tutte  le
condizioni d'uso normali e prevedibili.
  2.  I  dispositivi  d'accensione  devono  essere  protetti  contro
scariche  elettrostatiche  in  condizioni  normali  e  prevedibili
d'immagazzinamento e d'uso.
  3. I dispositivi elettrici di  accensione  devono  essere  protetti
contro i campi elettromagnetici in condizioni normali  e  prevedibili
d'immagazzinamento e d'uso.
  4. La copertura  delle  micce  deve  avere  un'adeguata  resistenza
meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche'
esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.
  5. I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce  devono
essere forniti assieme all'articolo pirotecnico.
  6. Le  caratteristiche  elettriche  (ad  esempio  corrente  di  non
accensione, resistenza ecc.) dei dispositivi elettrici di  accensione
devono essere fornite assieme all'articolo pirotecnico.
  7. I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono  avere  un
isolamento  sufficiente  e  possedere  una  resistenza  meccanica
sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la  solidita'  della
connessione al dispositivo  d'ignizione,  tenuto  conto  dell'impiego
previsto.
                                                          Allegato II

                                    (di cui all'articolo 17, comma 3)

                      PROCEDURE DI VALUTAZIONE
                          DELLA CONFORMITA'

MODULO B: Esame UE del tipo.
  1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di  valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto
tecnico di un articolo pirotecnico, nonche' verifica e certifica  che
il  progetto  tecnico  di  tale  articolo  pirotecnico  rispetta  le
prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
  2. L'esame UE del tipo e' effettuato  in  base  a  una  valutazione
dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dell'articolo  pirotecnico
effettuata esaminando la documentazione tecnica e  la  documentazione
probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame  di  un  campione,
rappresentativo  della  produzione  prevista,  del  prodotto  finito
(combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
  3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a  un
unico organismo notificato di sua scelta.
  La domanda deve contenere:
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    c) la documentazione tecnica che deve consentire di  valutare  la
conformita' dell'articolo pirotecnico alle  prescrizioni  applicabili
del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una  valutazione
adeguate  dei  rischi.  La  documentazione  tecnica  precisa  le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il  funzionamento
dell'articolo pirotecnico.  Inoltre  contiene,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
    i) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
    ii) i disegni di progettazione e  di  fabbricazione  nonche'  gli
schemi delle componenti, delle sottounita', dei circuiti ecc.;
    iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di  tali  disegni  e  schemi  e  del  funzionamento  dell'articolo
pirotecnico;
    iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche  tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme  armonizzate,
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che  sono  state
applicate;
    v) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.;
    vi) le relazioni sulle prove effettuate;
    d)  i  campioni  rappresentativi  della  produzione  prevista.
L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se  necessari
per effettuare il programma di prove;
    e) la documentazione probatoria  attestante  l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti  i
documenti  utilizzati,  in  particolare  qualora  non  siano  state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante.
  4. L'organismo notificato:
per l'articolo pirotecnico:
    4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per  valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico;
per i campioni:
    4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente
a tale documentazione tecnica e  identifica  gli  elementi  che  sono
stati progettati conformemente alle  disposizioni  applicabili  delle
norme armonizzate pertinenti, nonche' gli  elementi  che  sono  stati
progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;
    4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove  per  accertare
se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di  cui
alle pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano  state  applicate
correttamente;
    4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare
se, laddove non siano  state  applicate  le  soluzioni  di  cui  alle
pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal  fabbricante,
comprese quelle in altre  pertinenti  specifiche  tecniche  applicate
soddisfino i corrispondenti requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto;
    4.5. concorda con il fabbricante il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove.
  5. L'organismo notificato redige una relazione di  valutazione  che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante.
  6. Se il tipo  risulta  conforme  alle  prescrizioni  del  presente
decreto  applicabili  all'articolo  pirotecnico  in    questione,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali  condizioni  di
validita'  e  i  dati  necessari  per  l'identificazione  del  tipo
approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o
piu' allegati.
  Il certificato di esame UE  del  tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e
consentire il controllo del prodotto in funzione.
  Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente  decreto  ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta  di  rilasciare  un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
  7.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del  progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
  Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla conformita' dell'articolo pirotecnico ai  requisiti  essenziali
di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita'  di
tale certificato. Tali modifiche comportano  una  nuova  approvazione
sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
  8. Ogni organismo notificato informa il  Ministero  dello  sviluppo
economico in merito ai certificati  di  esame  UE  del  tipo  e  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato  o  revocato  e,
periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  del  Ministero
medesimo l'elenco di tali certificati e degli  eventuali  supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE  del  tipo  e  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su  richiesta,  di  tali  certificati  e  dei  supplementi  da  esso
rilasciati.
  La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri  e  gli  altri
organismi  notificati  possono  ottenere,  su  richiesta,  copia  dei
certificati di esame UE del  tipo  e  dei  relativi  supplementi.  La
Commissione dell'Unione europea e gli Stati membri possono  ottenere,
su richiesta, copia della  documentazione  tecnica  e  dei  risultati
degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.  L'organismo
notificato conserva una copia del certificato di esame UE  del  tipo,
degli allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo  tecnico
contenente la documentazione presentata dal  fabbricante,  fino  alla
scadenza della validita' di tale certificato.
  9. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
MODULO C2: Conformita' al tipo basata  sul  controllo  interno  della
  produzione unito a prove del  prodotto  sotto  controllo  ufficiale
  effettuate a intervalli casuali.
  1. La conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove  del  prodotto  sotto  controllo  ufficiale
effettuate a  intervalli  casuali,  fa  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' in cui il  fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara,  sotto  la
sua  esclusiva  responsabilita',  che  gli  articoli  pirotecnici  in
questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di  esame  UE
del tipo e soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili.
  2. Produzione.
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano  la
conformita' degli articoli pirotecnici prodotti al tipo  oggetto  del
certificato di esame UE e ai  requisiti  applicabili  della  presente
direttiva.
  3. Controlli sul prodotto.
  Un organismo notificato, scelto del  fabbricante,  effettua,  o  fa
effettuare, controlli sul prodotto a  intervalli  casuali,  stabiliti
dall'organismo stesso,  per  verificare  la  qualita'  dei  controlli
interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto  tra  l'altro  della
complessita' tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta.
Si esamina un adeguato campione dei  prodotti  finali,  prelevato  in
loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato,  si
effettuano prove appropriate, come  stabilito  dalle  relative  parti
delle norme armonizzate, ovvero prove equivalenti previste  da  altre
pertinenti  specifiche  tecniche,  per  controllare  la  conformita'
dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato di  esame
UE del tipo e alle prescrizioni  applicabili  del  presente  decreto.
Laddove  un  campione  non  e'  conforme  al  livello  di  qualita'
accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.
  La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira  a
stabilire se il processo di fabbricazione  dell'articolo  pirotecnico
funziona  entro  limiti  accettabili,  al  fine  di  garantire  la
conformita' dell'articolo pirotecnico.
  Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone,  sotto
la  responsabilita'    dell'organismo    notificato,    il    numero
d'identificazione di quest'ultimo.
  4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
  4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo  articolo
pirotecnico conforme al tipo descritto nel certificato  di  esame  UE
del  tipo  e  alle  prescrizioni  del  presente  decreto  ad  esso
applicabili.
  4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE  per  ciascun  modello  del  prodotto  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
MODULO D: Conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
  del processo di produzione.
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  nel
processo di produzione e' la parte di una  procedura  di  valutazione
della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli  obblighi  di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita',  che  gli  articoli  pirotecnici  interessati  sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
  2. Produzione.
  Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di  qualita'  per  la
produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli
pirotecnici interessati, come specificato al punto 3, ed e'  soggetto
a sorveglianza come specificato al punto 4.
  3. Sistema di qualita'.
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
articoli pirotecnici in questione.
  La domanda deve contenere:
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli
pirotecnici contemplati;
    d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    e) la documentazione tecnica relativa al  tipo  approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo.
  3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli articoli pirotecnici
siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo
e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica  e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' del prodotto;
    b) dei corrispondenti processi di fabbricazione,  delle  tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati;
    c) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui si intende effettuarli;
    d) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.; e
    e) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se  il  sistema  di
qualita' funziona efficacemente.
  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti  delle
corrispondenti norme armonizzate.
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione del settore del prodotto  interessato  e
della  tecnologia  del  prodotto  in  questione  e  conoscere  le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione  dei  locali  del  fabbricante.  Il  gruppo
incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui  al
punto 3.1, lettera e), per verificare la capacita' del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili del  presente  decreto  e  di
effettuare gli esami atti a garantire  la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico a tali norme.
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la  motivazione
circostanziata della decisione.
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la  motivazione
circostanziata della decisione.
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
  4.2.  Ai  fini  della  valutazione  il  fabbricante  consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai  siti  di  fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    b)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi.
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso  fornisce  al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di  quest'ultimo  a  ogni  singolo  articolo
pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
  5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE  per  ciascun  modello  del  prodotto  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'articolo  pirotecnico,  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali:
    a) la documentazione di cui al punto 3.1;
    b) le informazioni riguardante la modifica di cui al punto 3.5  e
la relativa approvazione;
    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
  7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  del
Ministero  medesimo  l'elenco  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso  rifiutate,
sospese,  ritirate  o  altrimenti  sottoposte  a  restrizioni  e,  su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
MODULO E: Conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
  del prodotto.
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  del
prodotto  e'  la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2  e  5  e  garantisce  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita',  che  gli  articoli  pirotecnici  interessati  sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
  2. Produzione.
  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato nel punto  3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
  3. Sistema di qualita'.
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta  per  gli
articoli pirotecnici in questione.
  La domanda deve contenere le informazioni seguenti:
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
    c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli
pirotecnici contemplati;
    d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    e) la documentazione tecnica relativa al  tipo  approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo.
  3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  degli
articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato  di  esame  UE
del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica  e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
    b) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione;
    c) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.;
    d) dei mezzi per controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'.
  3.3. L'organismo notificato deve valutare il  sistema  di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti  delle
corrispondenti norme armonizzate.
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore  e  della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante.  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la
documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e),  al  fine  di
verificare  la  capacita'  del  fabbricante  di  individuare  le
prescrizioni applicabili del presente decreto  e  di  effettuare  gli
esami atti a garantire la  conformita'  dell'articolo  pirotecnico  a
tali norme.
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la  motivazione
circostanziata della decisione.
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la  motivazione
circostanziata della decisione.
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
  4.2.  Ai  fini  della  valutazione  il  fabbricante  consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai  siti  di  fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare:
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    b)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi.
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il  corretto  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  L'organismo
notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita  e,
se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di  quest'ultimo  a  ogni  singolo  articolo
pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
  5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE  per  ciascun  modello  del  prodotto  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'articolo  pirotecnico,  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali:
    a) la documentazione di cui al punto 3.1;
    b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5  e
la relativa approvazione;
    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
  7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  del
Ministero  medesimo  l'elenco  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
MODULO G: Conformita' basata sulla verifica dell'unita'.
  1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con  cui  il  fabbricante  ottempera
agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto
la  sua  esclusiva  responsabilita',  che  l'articolo  pirotecnico
interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui  al
punto 4, e' conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  esso
applicabili.
  2. Documentazione tecnica.
  Il fabbricante compila la  documentazione  tecnica  e  la  mette  a
disposizione  dell'organismo  notificato  di  cui  al  punto  4.  La
documentazione permette  di  valutare  la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico ai requisiti pertinenti  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il  funzionamento
dell'articolo  pirotecnico.  La  documentazione  tecnica  contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
    a) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
    b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli  schemi
di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
    c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  alla  comprensione
di  tali  disegni  e  schemi  e  del  funzionamento  dell'articolo
pirotecnico;
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche  tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che  sono  state
applicate;
    e) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.;
    f) le relazioni sulle prove effettuate.
  Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo  di  dieci  anni  dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
  3. Produzione.
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione  e  il  relativo  controllo  assicurino  la
conformita' dell'articolo pirotecnico  fabbricato  alle  prescrizioni
applicabili del presente decreto.
  4. Verifica.
  L'organismo  notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o  fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme  armonizzate  ovvero  prove  equivalenti  previste  in  altre
specifiche tecniche,  per  verificare  la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico alle prescrizioni applicabili del  presente  decreto.  In
mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato
decide quali prove sono opportune.
  L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni articolo pirotecnico approvato.
  Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in
cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  su  ogni  singolo  articolo
pirotecnico  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
  5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita' UE e la tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per dieci anni dalla data in  cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di  conformita'  UE  identifica
l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
MODULO H: Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'.
  1. La conformita' basata sulla garanzia totale di  qualita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2  e  5,  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita',  che  gli  articoli
pirotecnici in questione rispondono ai requisiti del presente decreto
ad essi applicabili.
  2. Produzione.
  Il fabbricante applica  un  sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e
delle prove degli articoli pirotecnici in questione,  secondo  quanto
specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza  di  cui
al punto 4.
  3. Sistema di qualita'.
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta  per  gli
articoli pirotecnici in questione.
  La domanda deve contenere:
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
    b)  la  documentazione  tecnica,  per  un  modello  di  ciascuna
categoria  di  articoli  pirotecnici  che  intende  fabbricare.  La
documentazione tecnica  contiene,  laddove  applicabile,  almeno  gli
elementi seguenti:
    una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
    i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi  di
componenti, sottounita', circuiti ecc.,
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico,
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche  tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che  sono  state
applicate,
    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli  esami
effettuati ecc.,
    le relazioni sulle prove effettuate;
    c) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato.
  3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  degli
articoli pirotecnici ai requisiti applicabili del presente decreto.
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica  e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'.
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto;
    b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le  norme
che saranno applicate e, qualora le relative  norme  armonizzate  non
siano applicate integralmente, dei  mezzi  per  garantire  che  siano
stati rispettati i requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente
decreto;
    c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici per la  progettazione  di
articoli  pirotecnici  rientranti  nella  categoria  di  articoli
pirotecnici in questione;
    d) dei corrispondenti processi di fabbricazione,  delle  tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati;
    e) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli;
    f) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.;
    g) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti  delle
corrispondenti norme armonizzate.
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione  del  settore  e  della  tecnologia  del
prodotto in questione e conoscere  le  prescrizioni  applicabili  del
presente decreto. Il controllo comprende una  visita  di  valutazione
dei locali  del  fabbricante.  Il  gruppo  incaricato  del  controllo
esamina la documentazione tecnica di cui al punto  3.1,  lettera  b),
verifica la capacita' del fabbricante di individuare le  prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare  gli  esami  atti  a
garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico a tali norme.
  La decisione viene notificata al fabbricante.
  La notifica deve  contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la
motivazione circostanziata della decisione.
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'.
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la  motivazione
circostanziata della decisione.
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
  4.2. Il fabbricante deve  consentire  all'organismo  notificato  di
accedere, a fini  della  valutazione,  ai  locali  di  progettazione,
fabbricazione,  ispezione,  prova  e  deposito  fornendo  tutte  le
necessarie informazioni, in particolare:
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
    b) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,
calcoli, prove ecc.;
    c) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche  del
personale interessato ecc.
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi.
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve  fornire
al fabbricante una relazione sulla visita e,  se  sono  state  svolte
prove, una relazione sulle stesse.
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,  sotto  la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di  quest'ultimo  a  ogni  singolo  articolo
pirotecnico  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto.
  5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ogni  modello  del  prodotto  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'articolo  pirotecnico,  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali:
    a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
    b) la documentazione relativa al sistema di qualita'  di  cui  al
punto 3.1;
    c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5  e
la relativa approvazione;
    d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
  7. Ogni organismo notificato informa il  Ministero  dello  sviluppo
economico delle approvazioni dei sistemi  di  qualita'  rilasciate  o
revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  del
Ministero  medesimo  l'elenco  delle  approvazioni  dei  sistemi  di
qualita' respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
                                                        Allegato III

                                    (di cui all'articolo 18, comma 1)
  Dichiarazione di conformita' UE (n. ...) (1) .
  1. Numero di registrazione a norma dell'articolo 9:
  2. Numero di prodotto, di lotto o di serie:
  3. Nome e indirizzo del fabbricante:
  4. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto  la
responsabilita' esclusiva del fabbricante.
  5. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne
consenta la rintracciabilita'):
  6. L'oggetto della dichiarazione di  cui  sopra  e'  conforme  alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
  7. Riferimento  alle  pertinenti  norme  armonizzate  utilizzate  o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'
dichiarata la conformita':
  8. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato
... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
  9. Informazioni supplementari:
  Firmato a nome e per conto di:
  (luogo e data del rilascio):
  (nome, funzione) (firma):

(1) L'assegnazione di un  numero,  da  parte  del  fabbricante,  alla
    dichiarazione di conformita' e' opzionale.
                                                          Allegato IV

                                    (di cui all'articolo 19, comma 1)

                            MARCATURA CE

  1. La marcatura CE e' costituita dalle iniziali  «CE»  nella  forma
seguente:

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

  2. In caso di riduzione  o  di

riferimento id:28290
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