DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123
[b]Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141) [/b]
(GU n.186 del 12-8-2015)
[color=red][b] Vigente al: 13-8-2015 [/b][/color]
[img width=300 height=192]http://www.mentelocale.it/images/articoli/full/32883-1.jpg[/img]
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si e' proceduto
alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul
mercato di articoli pirotecnici;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo
semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, ed il relativo
Allegato B;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante
attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici, come modificato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni,
attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli
obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che
concernono le «regole tecniche»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante
recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione
delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo
degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di
esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19
settembre 2002, n. 272;
Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre
2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20
dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti
convenzioni internazionali ivi menzionate;
Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio,
del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini
del SEE);
Visto l'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia, con il quale si e' data
attuazione al capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, ed i
relativi provvedimenti di attuazione di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante prescrizioni
relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, e al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante
designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del
mercato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio
2010;
Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica
le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonche' le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE,
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la
libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno,
assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela
dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto
individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli
articoli pirotecnici devono possedere per poter essere messi a
disposizione sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini
non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle Forze
armate, dalle Forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria
aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei
giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e successive modificazioni;
f) alle munizioni;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e muniti di etichetta, prodotti dal fabbricante per
uso proprio e che siano destinati ad essere utilizzati, sul
territorio nazionale, direttamente dal fabbricante medesimo per
spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua
azienda;
h) agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e
dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici,
oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione
che sugli stessi sia riportato chiaramente, mediante un'evidente
indicazione grafica, la denominazione e la data della fiera
campionaria, della mostra o della dimostrazione, nonche' la non
conformita' e la non disponibilita' alla vendita o ai fini diversi
della ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere
campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere
riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali
contesti a scopo dimostrativo;
i) alle campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad
essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a
prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia
indicata la loro non conformita' e non disponibilita' alla vendita e
che ne sia data formale comunicazione al prefetto competente per
territorio prima della loro fabbricazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di
misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la
repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli
pirotecnici.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze
esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un
effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una
combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche
automantenute;
b) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di
svago;
c) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso
scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni
televisive o per usi analoghi;
d) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi
di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati
per attivare questi o altri dispositivi;
e) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive, nonche' le
munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e
pezzi d'artiglieria;
f) «persona con conoscenze specialistiche» una persona abilitata
secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi
d'artificio di categoria F4, articoli pirotecnici teatrali di
categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali
definiti all'articolo 3;
g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un articolo
pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
h) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul
mercato dell'Unione europea di un articolo pirotecnico; i fuochi
d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano
stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono
considerati immessi sul mercato;
i) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica un
articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o fabbricare, e
commercializza tale articolo pirotecnico con il proprio nome o
marchio commerciale;
l) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea un
articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
m) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che
mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
n) «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore e il
distributore;
o) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti
tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;
p) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di
una richiesta della Commissione dell'Unione europea ai fini
dell'applicazione della legislazione dell'Unione europea
sull'armonizzazione, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera
c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) «organismo nazionale di accreditamento»: l'unico organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza
del mercato, di seguito denominato ACCREDIA;
r) «accreditamento»: attestazione da parte di ACCREDIA che
certifica che un determinato organismo di valutazione della
conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
s) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente
decreto relativi agli articoli pirotecnici;
t) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
u) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di
un articolo pirotecnico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore
finale;
v) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella
catena di fornitura;
z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»: la normativa
dell'Unione europea che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti;
aa) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante
indica che l'articolo pirotecnico e' conforme ai requisiti essenziali
di sicurezza del presente decreto relativi agli articoli pirotecnici,
secondo le modalita' stabilite all'Allegato IV;
bb) «NEC (contenuto esplosivo netto)»: il quantitativo di materiale
esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel
certificato di conformita' rilasciato da un organismo notificato.
Art. 3
Categorie di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal
fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro
finalita' e al livello di rischio potenziale, compreso il livello
della loro rumorosita'. Gli organismi notificati di cui all'articolo
20 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di
valutazione di conformita' di cui all'articolo 17, comma 3.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti
categorie:
a) fuochi d'artificio:
1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio
potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita'
trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi
confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati
all'interno di edifici d'abitazione;
2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio
potenziale e un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a
essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio
potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di
edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosita' non e'
nocivo per la salute umana;
4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio
potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati
esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente
noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di
rumorosita' non e' nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali:
1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che
presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono
destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze
specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici:
1) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi
d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un
rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi
d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati
alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con
conoscenze specialistiche.
Art. 4
Autorizzazione delle persone
con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di utilizzo, a
qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2),
possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle
abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di
formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della
pirotecnica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento dei
predetti corsi. Con il medesimo decreto sono, altresi', definiti i
programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai
richiedenti e ai titolari delle abilitazioni di cui al comma 1,
nonche' agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro
e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono
rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di
prodotti esplodenti ed alle modalita' del loro uso.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un regolamento con il quale sono adeguate, ai fini della
detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti
applicate alle categorie degli articoli pirotecnici alle classi di
rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite ed alle
definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli
pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti
modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente
articolo, anche ai fini dell'utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte
dei titolari del certificato di idoneita' di cui all'articolo 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni,
degli articoli pirotecnici di cui al comma 1.
6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la
successiva informazione alla Commissione dell'Unione europea, le
procedure in base alle quali le persone con conoscenze specialistiche
sono identificate e autorizzate.
Art. 5
Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul
mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di eta':
a) fuochi d'artificio:
1) di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il
quattordicesimo anno;
2) di categoria F2 a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita';
3) di categoria F3 a privati che non siano maggiorenni e che non
siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una
licenza di porto d'armi;
b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli
pirotecnici di categoria P1 a privati che non siano maggiorenni e che
non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
2. I fabbricanti, gli importatori e i distributori mettono a
disposizione sul mercato i seguenti articoli pirotecnici
esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche di cui
all'articolo 4 ed in possesso della licenza di cui all'articolo 47
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del nulla osta del
questore di cui all'articolo 55, terzo comma, del medesimo testo
unico:
a) fuochi d'artificio di categoria F4;
b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e altri articoli
pirotecnici di categoria P2.
3. Gli altri articoli pirotecnici di categoria P1 per i veicoli,
compresi i sistemi per airbag e di pretensionamento delle cinture di
sicurezza, non sono messi a disposizione del pubblico, salvo laddove
siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli
pirotecnici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera
b).
5. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e
incolumita' pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita,
la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici
del tipo «petardo» che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC)
di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o
fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a
grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonche'
articoli pirotecnici del tipo «razzo» con un contenuto esplosivo
netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di
apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2
grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela
a base di perclorato e metallo.
6. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a
quelli previsti al comma 5 e con un contenuto esplosivo netto (NEC)
complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se
presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di
miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di
perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in
possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.
7. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a
quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a
quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad
operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui
al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
8. E' vietata la compravendita per corrispondenza di articoli
pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di categoria T2, di
quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla categoria 4
riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli appartenenti alle medesime
categorie classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
Capo II
Obblighi degli operatori economici
Art. 6
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul
mercato, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e
fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui
all'allegato II e fanno eseguire la procedura di valutazione della
conformita' di cui all'articolo 17, comma 3. Qualora la conformita'
di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata
dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una
dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto,
nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre
specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la
conformita' dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto necessario in
considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i
fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, e
su richiesta debitamente giustificata dell'autorita' di sorveglianza
del mercato, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a
disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico
non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico non conforme,
mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i
distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici che hanno
immesso sul mercato siano etichettati conformemente all'articolo 8,
qualora si tratti di articoli pirotecnici diversi dagli articoli
pirotecnici per i veicoli, o all'articolo 9 qualora si tratti di
articoli pirotecnici per i veicoli.
6. I fabbricanti indicano sull'articolo pirotecnico il loro nome,
la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati
oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un
documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che l'articolo pirotecnico sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua
italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di
qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e
intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al
presente decreto prendono immediatamente le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora
l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente i Ministeri dell'interno e dello sviluppo
economico, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui
hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata degli organi
di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono
tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o
elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo
pirotecnico al presente decreto, in lingua italiana. I fabbricanti
cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi
azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli
pirotecnici da essi immessi sul mercato.
Art. 7
Tracciabilita'
1. Al fine di consentire la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di
registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la
valutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 17, comma 3. La
numerazione e' realizzata in base a un sistema uniforme definito
dalla Commissione dell'Unione europea.
2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di
registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione
sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni
disponibili agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza
del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 8
Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi
dagli articoli pirotecnici per i veicoli
1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi
dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo
visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere
chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana.
2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le
informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, e,
qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le
informazioni sul fabbricante e sull'importatore di cui,
rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 10, comma 3,
il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di
registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i
limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita di cui
all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso,
l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4
nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta
comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).
3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti
informazioni minime:
a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti»
e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del
caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di
sicurezza;
c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione
della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria F4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con
conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o
delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti
informazioni minime:
a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti»
e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di
sicurezza;
b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con
conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o
delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente
per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le
informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
Art. 9
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le
informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome
e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e
il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le
istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio
sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al
comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella
lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per
l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformita'
dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea
per le sostanze chimiche.
4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al
comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente
l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli.
Art. 10
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici
conformi.
2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli
importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito
l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui
all'articolo 17, comma 3. Essi assicurano che il fabbricante abbia
preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta
sull'articolo pirotecnico, che quest'ultimo sia accompagnato dai
documenti prescritti, e che il fabbricante abbia rispettato le
prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. L'importatore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia
conforme all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul
mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando
l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne informa
il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato.
3. Gli importatori indicano sull'articolo pirotecnico, in lingua
italiana, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata
o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono
essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile,
sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo
pirotecnico.
4. Gli importatori garantiscono che l'articolo pirotecnico sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua
italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di
qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e
intelligibili.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati dall'articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per
proteggere la sicurezza dei consumatori, e su richiesta debitamente
giustificata dell'autorita' di sorveglianza del mercato, una prova a
campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato,
esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi e i
richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del
caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme al
presente decreto prendono immediatamente le misure correttive
necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora
l'articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne
informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza del mercato,
nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo
a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in
particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi
misura correttiva presa.
8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo
pirotecnico e' stato immesso sul mercato gli importatori mantengono
la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di
vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la
documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta dell'autorita' di
sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per
dimostrare la conformita' dell'articolo pirotecnico al presente
decreto, in lingua italiana. Gli importatori cooperano con la
medesima autorita', su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per
eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi
immessi sul mercato.
Art. 11
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul
mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le
prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul
mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia
accompagnato dalla documentazione necessaria, nonche' dalle
istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e
che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle
prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6, e
all'articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di
ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle
prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico
a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso
conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un
articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le
misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo
pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i
distributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza
del mercato, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui
hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e
qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi
di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono
tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o
elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo
pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorita', su
loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi
presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul
mercato.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di
cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonche' agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi
prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di
esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Art. 12
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti
si applicano agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico
con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo
pirotecnico gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne
condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.
Art. 13
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici indicano agli organi di polizia e alle
autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli
pirotecnici;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli
pirotecnici.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le
informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal
momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un
periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito
articoli pirotecnici.
Art. 14
Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i
trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE
1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti
nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della
provincia di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione,
contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del
destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale
esplodente attivo, nonche' le modalita' di trasferimento.
2. Per il trasferimento o l'esportazione verso un altro Stato degli
articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere
presentata, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, al
prefetto del luogo di partenza dei materiali.
3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate
esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di
fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi
dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 15
Sistema informatico di raccolta dati
1. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico
di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici
previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli
pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.
Capo III
Conformita' degli articoli pirotecnici
Art. 16
Presunzione di conformita' degli articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti
di esse di cui all'allegato I.
Art. 17
Procedure di valutazione della conformita'
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti
essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e
i), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a
qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che
sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione
di conformita' di cui all'allegato II.
3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici
il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui
all'allegato II:
a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie:
1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante,
una delle seguenti procedure:
1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo
effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del
processo di produzione (modulo D);
1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del
prodotto (modulo E);
2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' del
prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi
d'artificio di categoria F4;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione
unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo
G).
Art. 18
Dichiarazione di conformita' UE
1. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui
all'allegato III, contiene gli elementi specificati nei pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta nella lingua italiana.
3. Se all'articolo pirotecnico si applicano piu' atti dell'Unione
che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume
la responsabilita' della conformita' dell'articolo pirotecnico ai
requisiti stabiliti dal presente decreto.
Art. 19
Marcatura CE
1. La marcatura CE di conformita' e' soggetta ai principi generali
esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e deve
corrispondere al modello previsto dall'allegato IV.
2. La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e
indelebile sugli articoli pirotecnici. Qualora non sia possibile o la
natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa e' apposta sul
suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. La marcatura CE e' apposta sull'articolo pirotecnico prima della
sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella
fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione
dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base
alle sue istruzioni, dal fabbricante.
5. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro
marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
6. E' vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o
iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilita', la
riconoscibilita' e la leggibilita' della marcatura CE di conformita'
e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
Capo IV
Notifica degli organismi di valutazione della conformita'
Art. 20
Organismi di valutazione della conformita'.
Domanda e procedura di notifica
1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della
conformita' degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, e'
richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della
polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione
consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o
il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180
giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di
cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni
dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che
rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 22, ed autorizza
ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e
all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione
di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H. Il richiedente
l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti
soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1
e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di
valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione
della conformita' e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per i
quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche'
dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia'
disponibile.
4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo
nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta
che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 22.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale
di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA,
provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle
autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi
autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della
conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati
«organismi notificati», nonche' dei compiti specifici per i quali
ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata
utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito
dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli
riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo
o i moduli di valutazione della conformita' e l'articolo o gli
articoli pirotecnici interessati, nonche' la relativa attestazione di
competenza.
6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo
notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della
Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due
settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un
organismo notificato ai fini del presente decreto.
7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche
di rilievo apportate successivamente alla notifica.
Art. 21
Modifica delle notifiche
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia
informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle
prescrizioni di cui all'articolo 22, o non adempie ai suoi obblighi,
sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della
gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o
dell'inadempimento di tali obblighi, dandone immediata informazione
alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri. Nei casi di
limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di
cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero
dello sviluppo economico adotta misure volte a garantire che le
pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo
notificato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
dell'Unione europea delle procedure adottate per la valutazione e la
notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il
controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica
delle stesse e fornisce, inoltre, alla Commissione medesima, su
richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o
del mantenimento della competenza di un organismo notificato.
Art. 22
Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui
all'articolo 20, comma 1, e della successiva notifica da parte del
Ministero dello sviluppo economico, l'organismo di valutazione della
conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico
che valuta. Esso ha personalita' giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore,
ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli articoli
pirotecnici ovvero delle sostanze esplosive, ne' il rappresentante di
uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli articoli
pirotecnici o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari
per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita'
o l'uso di articoli pirotecnici per scopi privati. L'organismo di
valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale
addetto alla valutazione della conformita' non intervengono
direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione,
nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella
manutenzione degli articoli pirotecnici o delle sostanze esplosive,
ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la
loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli
organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le
attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o
sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della
conformita'.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro
personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con
il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base all'allegato II e per cui e' stato notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o
categoria di articoli pirotecnici per i quali e' stato notificato,
l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo.
6. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi
necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di
valutazione della conformita' dispone dei seguenti requisiti:
a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte
le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a cui
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme
armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa armonizzata dell'Unione europea e delle normative
nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti
a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'
di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal
numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. L'obbligo del segreto
non puo' essere fatto valere nei confronti delle autorita' competenti
in materia.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono
che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne
sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i
documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Art. 23
Controllo degli organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale senza oneri
dell'ente nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA,
per il controllo degli organismi notificati.
Art. 24
Presunzione di conformita' degli organismi notificati
1. Si presume conforme l'organismo notificato che dimostri la
propria conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto,
nonche' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in
parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 25
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici
connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a
un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 22 e delle connesse
norme di attuazione e ne informa di conseguenza il Ministero dello
sviluppo economico.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da
un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico i documenti pertinenti riguardanti la
valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e
del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato II.
Art. 26
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della
conformita' conformemente alle procedure di valutazione della
conformita' di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione, rispettando,
tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per
la conformita' dell'articolo pirotecnico alle disposizioni del
presente decreto.
3. Gli organismi notificati che eseguono valutazioni della
conformita' assegnano numeri di registrazione con i quali
identificano gli articoli pirotecnici che sono stati oggetto di una
valutazione della conformita' e i relativi fabbricanti, e tengono un
registro con i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici per
i quali hanno rilasciato dei certificati.
4. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate
corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati
da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'.
5. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontri che un
prodotto non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le
misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il
certificato.
6. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
Art. 27
Obbligo di informazione
a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo
economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un
certificato;
b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle
condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita'
di valutazione della conformita';
d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi
notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di
valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi
articoli pirotecnici, informazioni pertinenti sulle questioni
relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle
valutazioni della conformita'.
Art. 28
Coordinamento degli organismi notificati
1. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce che gli
organismi notificati, direttamente o tramite rappresentanti
designati, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi
notificati nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla
Commissione dell'Unione europea.
Capo V
Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici
Art. 29
Sorveglianza del mercato
1. Il Prefetto, quale autorita' di sorveglianza del mercato
territorialmente competente, di seguito cosi' denominata, controlla
che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se,
adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono
sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumita' delle
persone.
2. L'autorita' di sorveglianza del mercato, avvalendosi della
collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di
sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi
della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non puo'
essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche,
attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un
piano contenente le misure tese a:
a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio
nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di
vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi
volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui
deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli
accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE
corredati della dichiarazione di conformita' CE, e usati
conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di
mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i
fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal
mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in
pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro
distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a
carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.
3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono eseguite
dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di
cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla
base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo
precedente.
4. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza, predispone, annualmente, un programma settoriale di
sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello
nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e
all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso
di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero dello
sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione
dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati
rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Art. 30
Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici
che presentano rischi
1. Qualora l'autorita' di sorveglianza del mercato abbia motivi
sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un
rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri
aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente
decreto, essa effettua una valutazione dell'articolo pirotecnico
interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al
presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati
cooperano, ove necessario, con l'autorita' medesima. Se nel corso
della valutazione l'autorita' conclude che l'articolo pirotecnico non
rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive del caso al fine di rendere l'articolo
pirotecnico conforme alle prescrizioni medesime oppure di ritirarlo o
di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e
proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
L'autorita' di sorveglianza del mercato informa il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e l'organismo
notificato competente delle misure adottate.
2. Alle misure di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 del
regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Salvo quanto previsto al comma 1, ultimo periodo, l'autorita' di
sorveglianza del mercato, qualora ritenga che l'inadempienza non sia
ristretta al territorio nazionale, ne informa il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per la successiva
informazione alla Commissione dell'Unione europea e agli altri Stati
membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha
chiesto all'operatore economico di assumere.
4. L'operatore economico prende tutte le opportune misure
correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici
interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato
dell'Unione europea.
5. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure
correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 1, l'autorita'
di sorveglianza del mercato adotta tutte le opportune misure
provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli
articoli pirotecnici sul mercato nazionale, per ritirarli dal mercato
medesimo o per richiamarli. Delle misure adottate e' data immediata
informazione nei termini di cui al commi 1, ultimo periodo, e 3, che
include tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione dell'articolo pirotecnico non conforme, la sua
origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi
connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato.
In particolare, l'autorita' di sorveglianza del mercato indica se
l'inadempienza sia dovuta:
a) alla non conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni
relative alla salute o all'incolumita' delle persone o ad altri
aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nel presente
decreto; oppure;
b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che
conferiscono la presunzione di conformita'.
6. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di
cui al comma 5, uno Stato membro o la Commissione dell'Unione europea
non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata, tale
misura e' ritenuta giustificata e l'articolo pirotecnico e'
immediatamente ritirato dal mercato. Qualora la Commissione
dell'Unione europea emetta un atto di esecuzione poiche' ritiene
ingiustificata la misura provvisoria adottata, la misura medesima e'
revocata.
7. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 29 che limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Il
provvedimento e' definitivo.
Art. 31
Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi
per la salute o la sicurezza
1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato
una valutazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, ritiene che un
articolo pirotecnico, pur conforme al presente decreto, presenti un
rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri
aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore
economico interessato di far si' che tale articolo pirotecnico,
all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale
rischio o che l'articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi,
ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure
correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici
interessati, da esso messi a disposizione sull'intero mercato
dell'Unione europea.
3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei termini
di cui all'articolo 30, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali
informazioni includono tutti i particolari disponibili, in
particolare i dati necessari all'identificazione dell'articolo
pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del
prodotto, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la
durata delle misure nazionali adottate.
4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri
atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati,
che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non
siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti
necessari per conformarsi a tale decisione. I provvedimenti sono
emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione
europea.
Art. 32
Non conformita' formale
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, se
l'autorita' di sorveglianza del mercato giunge a una delle seguenti
conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine
allo stato di non conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 19
o dell'allegato IV del presente decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora
tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione,
e' stato apposto in violazione dell'articolo 7 o non e' stato
apposto;
d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE;
e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di
conformita' UE;
f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
g) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo
10, comma, 3, sono assenti, false o incomplete;
h) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo
6 o all'articolo 10 non e' rispettata.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di
sorveglianza del mercato interessata provvede a limitare o proibire
la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o
garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 33
Disciplina sanzionatoria
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende
fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni
quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli
pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o
fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di
identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste
autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli
pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive
dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2,
ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di
registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di
polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del divieto di cui all'articolo 5, comma 8, e' punita con l'arresto
da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione
ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto, nonche'
l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione
della conformita' degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 20,
comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono
essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo
43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei
titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonche' dei
titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente
decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di
polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva,
puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione
al prefetto di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale
dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti
pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro
per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione
ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano
contenuti nella stessa.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al
comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la
sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque:
a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento
ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la
classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni
per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se
prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri
chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per
l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore
e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC
(contenuto esplosivo netto).
10. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel
mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse,
anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa,
diverse da quelle di cui al comma 8, si applica la sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente
etichettato.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di cui all'articolo 19, comma 6, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo.
Art. 34
Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 4, sono
aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei
disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai
depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento
intracomunitario, nonche' quelle sugli esercizi di vendita dei
prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione
dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di
pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze
di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la
raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
3. E' consentita la messa a disposizione sul mercato di articoli
pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e
immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015.
4. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per
i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli
pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i manufatti
classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente al 4
luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi
d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici
teatrali continuano a essere valide sul territorio dello Stato fino
alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di
quale dei due termini e' il piu' breve, anche ai fini dello
smaltimento.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
6. In deroga al comma 4, le autorizzazioni nazionali relative ad
articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio,
concesse antecedentemente al 4 luglio 2013, continuano ad essere
valide fino alla loro scadenza.
7. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono
validi a norma del presente decreto.
8. Decorsi i termini di cui al comma 4, decadono i provvedimenti di
riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria
e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti classificati ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
Art. 35
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 36
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ad eccezione
del comma 1 dell'articolo 17, e il decreto legislativo 25 settembre
2012, n. 176, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 1.
Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
(di cui all'articolo 6, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
1. Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di
funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante
all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di
sicurezza e di affidabilita'.
2. Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in
modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo
adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.
3. Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando
usato ai fini cui e' destinato.
Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini
a quelle reali. Ove cio' non sia possibile in laboratorio, le prove
devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo
pirotecnico e' destinato ad essere usato.
Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e
caratteristiche, ove opportuno:
a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la
composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze
utilizzate) nonche' dimensioni;
b) stabilita' fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte
le condizioni ambientali normali prevedibili;
c) sensibilita' a condizioni di manipolazione e trasporto normali
e prevedibili;
d) compatibilita' di tutti i componenti in relazione alla loro
stabilita' chimica;
e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua
qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato
e qualora la sua sicurezza o affidabilita' possano essere
pregiudicate dall'acqua;
f) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'articolo
pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali
temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere
pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente
o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;
g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o
l'accensione intempestivi o involontari;
h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione
alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento,
all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento;
i) la capacita' dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o
di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di
immagazzinamento normali e prevedibili;
j) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e
istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro
dell'articolo pirotecnico.
Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove
non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli
articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.
4. Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi
detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo, ad
eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2 e dei
fuochi d'artificio di categoria F4 che soddisfano le seguenti
condizioni:
a) l'esplosivo detonante non puo' essere facilmente estratto
dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non puo' avere una
funzione di detonante oppure non puo', cosi' come e' progettato e
fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie F4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico e'
progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se e'
progettato per la detonazione non puo', cosi' come e' progettato e
fabbricato, innescare esplosivi secondari.
5. I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare
almeno i seguenti requisiti:
A. Fuochi d'artificio.
1. Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse
categorie conformemente all'articolo 3 sulla base del contenuto
esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di
fattori affini. La categoria e' chiaramente indicata sull'etichetta:
a) i fuochi d'artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti
condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato,
alla distanza di sicurezza;
iii) la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di
scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad
effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di
scoppio e lampo;
iv) i petardini da ballo della categoria F1 non contengono piu'
di 2,5 mg di fulminato d'argento;
b) i fuochi d'artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti
condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato,
alla distanza di sicurezza;
c) i fuochi d'artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti
condizioni:
i) la distanza di sicurezza e' pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se
del caso, la distanza di sicurezza puo' essere inferiore;
ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un
livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato,
alla distanza di sicurezza.
2. I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali
costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono
comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.
3. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
4. I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e
imprevedibile.
5. I fuochi d'artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere
protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura
protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di
produzione dell'articolo pirotecnico stesso. I fuochi d'artificio di
categoria F4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria
con i metodi indicati dal fabbricante.
B. Altri articoli pirotecnici.
1. Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale
da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e
l'ambiente durante il loro uso normale.
2. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve
essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.
3. L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da
ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e
l'ambiente derivanti da frammenti allorche' innescato
involontariamente.
4. Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente
fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.
C. Dispositivi d'accensione.
1. I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e
disporre di una sufficiente capacita' d'innesco in tutte le
condizioni d'uso normali e prevedibili.
2. I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro
scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili
d'immagazzinamento e d'uso.
3. I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti
contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili
d'immagazzinamento e d'uso.
4. La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza
meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorche'
esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.
5. I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono
essere forniti assieme all'articolo pirotecnico.
6. Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non
accensione, resistenza ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione
devono essere fornite assieme all'articolo pirotecnico.
7. I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un
isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica
sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidita' della
connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego
previsto.
Allegato II
(di cui all'articolo 17, comma 3)
PROCEDURE DI VALUTAZIONE
DELLA CONFORMITA'
MODULO B: Esame UE del tipo.
1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto
tecnico di un articolo pirotecnico, nonche' verifica e certifica che
il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetta le
prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.
2. L'esame UE del tipo e' effettuato in base a una valutazione
dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico
effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione
probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione,
rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito
(combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un
unico organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la
conformita' dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili
del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione
adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento
dell'articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti:
i) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
ii) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonche' gli
schemi delle componenti, delle sottounita', dei circuiti ecc.;
iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo
pirotecnico;
iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,
compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate,
la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate;
v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati ecc.;
vi) le relazioni sulle prove effettuate;
d) i campioni rappresentativi della produzione prevista.
L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se necessari
per effettuare il programma di prove;
e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle
soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i
documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante
oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la
responsabilita' del fabbricante.
4. L'organismo notificato:
per l'articolo pirotecnico:
4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico;
per i campioni:
4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente
a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono
stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle
norme armonizzate pertinenti, nonche' gli elementi che sono stati
progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;
4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare
se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui
alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate
correttamente;
4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare
se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle
pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante,
comprese quelle in altre pertinenti specifiche tecniche applicate
soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del
presente decreto;
4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno
effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte
alle autorita' di notifica, l'organismo notificato rende pubblico
l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con
l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente
decreto applicabili all'articolo pirotecnico in questione,
l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di
esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di
validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo
approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o
piu' allegati.
Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono
contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la
conformita' degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e
consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso
applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un
certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato
non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.
Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo
di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire
sulla conformita' dell'articolo pirotecnico ai requisiti essenziali
di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita' di
tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione
sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.
8. Ogni organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico in merito ai certificati di esame UE del tipo e agli
eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero
medesimo l'elenco di tali certificati e degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta, di tali certificati e dei supplementi da esso
rilasciati.
La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri
organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei
certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La
Commissione dell'Unione europea e gli Stati membri possono ottenere,
su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati
degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo
notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo,
degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico
contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla
scadenza della validita' di tale certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
MODULO C2: Conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
effettuate a intervalli casuali.
1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della
produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di
valutazione della conformita' in cui il fabbricante ottempera agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la
sua esclusiva responsabilita', che gli articoli pirotecnici in
questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE
del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi
applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la
conformita' degli articoli pirotecnici prodotti al tipo oggetto del
certificato di esame UE e ai requisiti applicabili della presente
direttiva.
3. Controlli sul prodotto.
Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa
effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti
dall'organismo stesso, per verificare la qualita' dei controlli
interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l'altro della
complessita' tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta.
Si esamina un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in
loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si
effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti
delle norme armonizzate, ovvero prove equivalenti previste da altre
pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformita'
dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato di esame
UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
Laddove un campione non e' conforme al livello di qualita'
accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.
La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a
stabilire se il processo di fabbricazione dell'articolo pirotecnico
funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la
conformita' dell'articolo pirotecnico.
Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto
la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero
d'identificazione di quest'ultimo.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo articolo
pirotecnico conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE
del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso
applicabili.
4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
MODULO D: Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
del processo di produzione.
1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' nel
processo di produzione e' la parte di una procedura di valutazione
della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che gli articoli pirotecnici interessati sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e
rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per la
produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli
pirotecnici interessati, come specificato al punto 3, ed e' soggetto
a sorveglianza come specificato al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per gli
articoli pirotecnici in questione.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli
pirotecnici contemplati;
d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una
copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli articoli pirotecnici
siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo
e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' del prodotto;
b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli
interventi sistematici che saranno applicati;
c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con
cui si intende effettuarli;
d) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato ecc.; e
e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che
sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se il sistema di
qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del
sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle
corrispondenti norme armonizzate.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita',
almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere
esperienza nella valutazione del settore del prodotto interessato e
della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo
incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al
punto 3.1, lettera e), per verificare la capacita' del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di
effettuare gli esami atti a garantire la conformita' dell'articolo
pirotecnico a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente
all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione,
in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso fornisce al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo
pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di
esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardante la modifica di cui al punto 3.5 e
la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del
Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di
qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate,
sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate.
MODULO E: Conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
del prodotto.
1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del
prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai
punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che gli articoli pirotecnici interessati sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato nel punto 3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per gli
articoli pirotecnici in questione.
La domanda deve contenere le informazioni seguenti:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli
pirotecnici contemplati;
d) la documentazione relativa al sistema di qualita';
e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una
copia del certificato di esame UE del tipo.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli
articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato di esame UE
del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti;
b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la
fabbricazione;
c) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato ecc.;
d) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del
sistema di qualita'.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del
sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle
corrispondenti norme armonizzate.
Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un
membro con esperienza nella valutazione del settore e della
tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali
del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la
documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), al fine di
verificare la capacita' del fabbricante di individuare le
prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli
esami atti a garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico a
tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
4.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente
all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione,
in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita', come le relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo
notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e,
se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo
pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel certificato di
esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ciascun modello del prodotto e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1;
b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e
la relativa approvazione;
c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del
Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di
qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
MODULO G: Conformita' basata sulla verifica dell'unita'.
1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera
agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto
la sua esclusiva responsabilita', che l'articolo pirotecnico
interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al
punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad esso
applicabili.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a
disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La
documentazione permette di valutare la conformita' dell'articolo
pirotecnico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento
dell'articolo pirotecnico. La documentazione tecnica contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi
di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo
pirotecnico;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,
compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate
la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate;
e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati ecc.;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
3. Produzione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la
conformita' dell'articolo pirotecnico fabbricato alle prescrizioni
applicabili del presente decreto.
4. Verifica.
L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti
norme armonizzate ovvero prove equivalenti previste in altre
specifiche tecniche, per verificare la conformita' dell'articolo
pirotecnico alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In
mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato
decide quali prove sono opportune.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni articolo pirotecnico approvato.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali i
certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in
cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il
numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo articolo
pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico e' stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica
l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
MODULO H: Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'.
1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e' la
procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che gli articoli
pirotecnici in questione rispondono ai requisiti del presente decreto
ad essi applicabili.
2. Produzione.
Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della
progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e
delle prove degli articoli pirotecnici in questione, secondo quanto
specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui
al punto 4.
3. Sistema di qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per gli
articoli pirotecnici in questione.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
b) la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna
categoria di articoli pirotecnici che intende fabbricare. La
documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli
elementi seguenti:
una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;
i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di
componenti, sottounita', circuiti ecc.,
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico,
un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,
compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate
la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate,
i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami
effettuati ecc.,
le relazioni sulle prove effettuate;
c) la documentazione relativa al sistema di qualita';
d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato.
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli
articoli pirotecnici ai requisiti applicabili del presente decreto.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale
documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualita'.
Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto;
b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme
che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non
siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano
stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente
decreto;
c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione di
articoli pirotecnici rientranti nella categoria di articoli
pirotecnici in questione;
d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli
interventi sistematici che saranno applicati;
e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con
cui s'intende effettuarli;
f) dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato ecc.;
g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del
sistema di qualita' conformi alle specifiche pertinenti delle
corrispondenti norme armonizzate.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita',
almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere
esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del
prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del
presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione
dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo
esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b),
verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a
garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico a tali norme.
La decisione viene notificata al fabbricante.
La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende
apportare al sistema di qualita'.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.
Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve
contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di
accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione,
fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le
necessarie informazioni, in particolare:
a) la documentazione relativa al sistema di qualita';
b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di
qualita' in materia di progettazione, come i risultati di analisi,
calcoli, prove ecc.;
c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del
personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli
stessi.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire
al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte
prove, una relazione sulle stesse.
5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE.
5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo
pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili del presente
decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di
conformita' UE per ogni modello del prodotto e la tiene a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta.
6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di
immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a
disposizione delle autorita' nazionali:
a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;
b) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al
punto 3.1;
c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5 e
la relativa approvazione;
d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ogni organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o
revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del
Ministero medesimo l'elenco delle approvazioni dei sistemi di
qualita' respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.
Allegato III
(di cui all'articolo 18, comma 1)
Dichiarazione di conformita' UE (n. ...) (1) .
1. Numero di registrazione a norma dell'articolo 9:
2. Numero di prodotto, di lotto o di serie:
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
4. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto la
responsabilita' esclusiva del fabbricante.
5. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne
consenta la rintracciabilita'):
6. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
7. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o
riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e'
dichiarata la conformita':
8. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato
... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
9. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):
(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla
dichiarazione di conformita' e' opzionale.
Allegato IV
(di cui all'articolo 19, comma 1)
MARCATURA CE
1. La marcatura CE e' costituita dalle iniziali «CE» nella forma
seguente:
[b] Parte di provvedimento in formato grafico[/b]
2. In caso di riduzione o di