Il sindaco del comune di Gavorrano, con ordinanza n. 49 del 10 agosto 2010, ha preso una posizione decisamente ostativa alla diffusione degli apparecchi per il gioco che erogano vincite i denaro, le c.d SLOT.
Con quella singolare ordinanza, il Sindaco, cosciente di non poter vietare in via generale l’esercizio del gioco lecito, ha ritenuto di intervenire (testuali parole): “scoraggiando i proprietari degli esercizi dall'installazione di detti dispositivi in quanto la loro installazione comporta il venir meno nella funzione sociale e territoriale”.
Le misure di scoraggiamento andavano dal rifiuto della concessione del suolo pubblico per coloro che installavano le SLOT, ad una cospicua riduzione dell’orario di esercizio.
L’ordinanza è stata adottata su presupposti di contingibilità e urgenza al fine di prevenire i problemi sanitari e sociali legati all’uso delle SLOT. Sul punto venivano citati recenti ma non precisati “studi clinici” che relazionavano i comportamenti indotti dagli apparecchi per il gioco a vere e proprie patologie da dipendenza.
Le ragioni giuridiche citate in motivazione venivano ricondotte sia all’art. 50, comma. 5 del d.lgs. n. 267/2000, che all’art. 6 del D.L. 92/2008: rispettivamente alla possibilità per il sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, e alla possibilità di adottarle al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (vedere art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 6 del DL 92/2008 prima di essere ancora “modificato” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011).
Il TAR Toscana, con sentenza n. 1784 del 18/11/2011 annulla il provvedimento sindacale considerando che: “nel caso di specie, l’istruttoria esercitata appare molto generica e basata su non meglio specificati [i]studi clinici[/i] in ordine alle dipendenze patologiche da gioco”; considerando altresì che: “la tutela della salute pubblica come rappresentata non pare aver considerato la possibilità per l’utenza comunale di usufruire anche di altre forme di intrattenimento facenti capo all’Aams o esercitate in comuni limitrofi”; considerando ancora che: “le genericità delle disposizioni di cui all’impugnata ordinanza non consentono di individuare le ragioni del collegamento con l’occupazione di suolo pubblico rilasciata o rilasciabile ai singoli esercenti e con la proroga dell’orario notturno dell’esercizio, dato che, secondo logica, le conseguenze patologiche genericamente paventate potrebbero realizzarsi anche all’interno degli esercizi e in orario diurno”.