Data: 2011-11-21 22:24:18

Il Tar Toscana annulla ordinanza sindacale contro le SLOT - sentenza 1784-2011

Il sindaco del comune di Gavorrano, con ordinanza n. 49 del 10 agosto 2010, ha preso una posizione decisamente ostativa alla diffusione degli apparecchi per il gioco che erogano vincite i denaro, le c.d SLOT.
Con quella singolare ordinanza, il Sindaco, cosciente di non poter vietare in via generale l’esercizio del gioco lecito, ha ritenuto di intervenire (testuali parole): “scoraggiando i proprietari degli esercizi dall'installazione di detti dispositivi in quanto la loro installazione comporta il venir meno nella funzione sociale e territoriale”.
Le misure di scoraggiamento andavano dal rifiuto della concessione del suolo pubblico per coloro che installavano le SLOT, ad una cospicua riduzione dell’orario di esercizio.
L’ordinanza è stata adottata su presupposti di contingibilità e urgenza al fine di prevenire i problemi sanitari e sociali legati all’uso delle SLOT. Sul punto venivano citati recenti ma non precisati “studi clinici” che relazionavano i comportamenti indotti dagli apparecchi per il gioco a vere e proprie patologie da dipendenza.
Le ragioni giuridiche citate in motivazione venivano ricondotte sia all’art. 50, comma. 5  del d.lgs. n. 267/2000, che all’art. 6 del D.L. 92/2008: rispettivamente alla possibilità per il sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, e alla possibilità di adottarle al  fine  di  prevenire e di eliminare  gravi  pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (vedere art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 6 del DL 92/2008 prima di essere ancora “modificato” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011).
Il TAR Toscana, con sentenza n. 1784 del 18/11/2011 annulla il provvedimento sindacale considerando che: “nel caso di specie, l’istruttoria esercitata appare molto generica e basata su non meglio specificati [i]studi clinici[/i] in ordine alle dipendenze patologiche da gioco”; considerando altresì che: “la tutela della salute pubblica come rappresentata non pare aver considerato la possibilità per l’utenza comunale di usufruire anche di altre forme di intrattenimento facenti capo all’Aams o esercitate in comuni limitrofi”; considerando ancora che: “le genericità delle disposizioni di cui all’impugnata ordinanza non consentono di individuare le ragioni del collegamento con l’occupazione di suolo pubblico rilasciata o rilasciabile ai singoli esercenti e con la proroga dell’orario notturno dell’esercizio, dato che, secondo logica, le conseguenze patologiche genericamente paventate potrebbero realizzarsi anche all’interno degli esercizi e in orario diurno”.

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