Buongiorno,
non so bene come valutare le seguenti ridultanze del casellario , relative al rappr. legale di una societa' che esercita l'attivita' di vendita al minuto - settore non alimentare :
Possono essere ostative ?
decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 4.11.2012
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 104 comma 1 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : arresto giorni 10, ammenda 6.000 euro
pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva il 22/10/2012
decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 1.10.2013
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 112 comma 3 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : attenunati generiche art. 62 bis c.p. - ammenda 7.500 euro
pagata la pena pecuniaria il 27/09/2013
grazie
Buongiorno,
non so bene come valutare le seguenti ridultanze del casellario , relative al rappr. legale di una societa' che esercita l'attivita' di vendita al minuto - settore non alimentare :
Possono essere ostative ?
decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 4.11.2012
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 104 comma 1 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : arresto giorni 10, ammenda 6.000 euro
pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva il 22/10/2012
decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 1.10.2013
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 112 comma 3 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : attenunati generiche art. 62 bis c.p. - ammenda 7.500 euro
pagata la pena pecuniaria il 27/09/2013
grazie
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NON SONO IN ALCUN MODO OSTATIVE al commercio. Non si ricade in nessuna delle fattispecie dell'art. 71
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.
grazie mille,........ne avrei un' altra :
condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 D.Lvo 30/4/2006 n. 152.
Il dubbio nasce dal fatto che pur non essendo espressamente compresa nell' elenco dell'art. 71 , potrebbe ,secondo alcuni colleghi,
( ma l' interpretazione cosa non mi convince ) venire considerata come condanna per i reati contro l'igiene e la sanita' pubblica.
grazie mille,........ne avrei un' altra :
condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 D.Lvo 30/4/2006 n. 152.
Il dubbio nasce dal fatto che pur non essendo espressamente compresa nell' elenco dell'art. 71 , potrebbe ,secondo alcuni colleghi,
( ma l' interpretazione cosa non mi convince ) venire considerata come condanna per i reati contro l'igiene e la sanita' pubblica.
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Non hai scritto l'entità della pena, ma non dovrebbe rilevare.
NON E' OSTATIVO. Il Dlgs 152 disciplina l'AMBIENTE, che è materia diversa dall'igiene e la sanità e le norme sui requisiti morali vanno INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE
ancora questa : decreto penale del gip .... marzo 2006 :
reato : violazione della direttiva CEE 87/357 relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori - art. 5 D.L.vo 25/01/1992 n. 73
pagata la pena pecuniaria ... ottobre 2011
Mi chiedo 2 cose :
1) il reato e' ostativo all' esercizio del commercio ex art. 71 comma 1 lettera c ?
2) e in ogni caso i 5 anni di permanenza dell' ostativita' decorrerebbero dal momento in cui e' stata pagata la pena pecuniaria ?
ancora questa : decreto penale del gip .... marzo 2006 :
reato : violazione della direttiva CEE 87/357 relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori - art. 5 D.L.vo 25/01/1992 n. 73
pagata la pena pecuniaria ... ottobre 2011
Mi chiedo 2 cose :
1) il reato e' ostativo all' esercizio del commercio ex art. 71 comma 1 lettera c ?
2) e in ogni caso i 5 anni di permanenza dell' ostativita' decorrerebbero dal momento in cui e' stata pagata la pena pecuniaria ?
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Il reato sarebbe ostativo per la lett. D)
[color=red][b]d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; [/b][/color]
Tuttavia "Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena"
Se non è stata concessa la sospensione condizionale .... allora si ha una ipotesi di ostatività
Si scusa, mi riferivo anch' io alla lettera "d" . Il casellario non riporta alcuna indicazione riguardo alla sospensione condizionale.
Pertanto il reato e' ostativo per 5 anni dal momento in cui la pena e' stata scontata con il pagamento dell' ammenda ?
Si scusa, mi riferivo anch' io alla lettera "d" . Il casellario non riporta alcuna indicazione riguardo alla sospensione condizionale.
Pertanto il reato e' ostativo per 5 anni dal momento in cui la pena e' stata scontata con il pagamento dell' ammenda ?
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CONFERMO ... il reato è dunque ostativo per 5 anni. Comunica l'inefficacia della scia e manda comunicazione per conoscenza agli organi di vigilanza.
Potrebbe ipotizzarsi anche la segnalazione alla Procura per false dichiarazioni ma la questione era complessa tanto che hai avuto necessità di un confronto qui nel forum e pertanto ritengo che tu possa omettere la relativa segnalazione