Data: 2015-08-12 10:20:24

valutazione casellario

Buongiorno,
non so bene come valutare le seguenti ridultanze del casellario , relative al rappr. legale di una societa' che esercita l'attivita' di vendita al minuto - settore non alimentare :

Possono essere ostative ?

decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 4.11.2012
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 104 comma 1 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : arresto giorni 10, ammenda 6.000 euro
pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva il 22/10/2012

decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 1.10.2013
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 112  comma 3 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : attenunati generiche art. 62 bis c.p. -  ammenda 7.500 euro
pagata la pena pecuniaria il 27/09/2013

grazie

riferimento id:28272

Data: 2015-08-12 12:18:44

Re:valutazione casellario


Buongiorno,
non so bene come valutare le seguenti ridultanze del casellario , relative al rappr. legale di una societa' che esercita l'attivita' di vendita al minuto - settore non alimentare :

Possono essere ostative ?

decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 4.11.2012
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 104 comma 1 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : arresto giorni 10, ammenda 6.000 euro
pagata la pena pecuniaria principale ed eseguita la pena pecuniaria sostitutiva il 22/10/2012

decreto penale del G.I.P. , esecutivo il 1.10.2013
violazione delle norme relative al codice del consumo art. 112  comma 3 D.L.vo 6.9.2005 n. 206
dispositivo : attenunati generiche art. 62 bis c.p. -  ammenda 7.500 euro
pagata la pena pecuniaria il 27/09/2013

grazie
[/quote]

NON SONO IN ALCUN MODO OSTATIVE al commercio. Non si ricade in nessuna delle fattispecie dell'art. 71


********************

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

  Art. 71
  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per
reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,  per  delitti
commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  intossicazione  da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  ((il  gioco  d'azzardo,  le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni  alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi  del  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per  la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta  all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6.  L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano;
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,  addetto  alla  vendita  o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad  indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e  6))  dell'articolo  5  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.

riferimento id:28272

Data: 2015-08-13 09:46:17

Re:valutazione casellario

grazie mille,........ne avrei un' altra :

condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 D.Lvo 30/4/2006 n. 152.

Il dubbio nasce dal fatto che pur non essendo espressamente compresa nell' elenco dell'art. 71 , potrebbe ,secondo alcuni colleghi,
( ma l' interpretazione cosa non mi convince ) venire considerata come condanna per i reati contro l'igiene e la sanita' pubblica.



riferimento id:28272

Data: 2015-08-13 15:00:02

Re:valutazione casellario


grazie mille,........ne avrei un' altra :

condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata art. 256 D.Lvo 30/4/2006 n. 152.

Il dubbio nasce dal fatto che pur non essendo espressamente compresa nell' elenco dell'art. 71 , potrebbe ,secondo alcuni colleghi,
( ma l' interpretazione cosa non mi convince ) venire considerata come condanna per i reati contro l'igiene e la sanita' pubblica.
[/quote]

Non hai scritto l'entità della pena, ma non dovrebbe rilevare.
NON E' OSTATIVO. Il Dlgs 152 disciplina l'AMBIENTE, che è materia diversa dall'igiene e la sanità e le norme sui requisiti morali vanno INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE

riferimento id:28272

Data: 2015-08-28 11:15:01

Re:valutazione casellario

ancora questa :  decreto penale del gip .... marzo 2006 :

reato : violazione della direttiva CEE 87/357 relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori - art. 5  D.L.vo 25/01/1992 n. 73
pagata la pena pecuniaria ... ottobre 2011 

Mi chiedo 2 cose :
1) il reato e' ostativo all' esercizio del commercio ex art. 71  comma 1 lettera c ?
2) e in ogni caso i 5 anni di permanenza dell' ostativita' decorrerebbero dal momento in cui e' stata pagata la pena pecuniaria ?

riferimento id:28272

Data: 2015-08-28 15:24:28

Re:valutazione casellario


ancora questa :  decreto penale del gip .... marzo 2006 :

reato : violazione della direttiva CEE 87/357 relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori - art. 5  D.L.vo 25/01/1992 n. 73
pagata la pena pecuniaria ... ottobre 2011 

Mi chiedo 2 cose :
1) il reato e' ostativo all' esercizio del commercio ex art. 71  comma 1 lettera c ?
2) e in ogni caso i 5 anni di permanenza dell' ostativita' decorrerebbero dal momento in cui e' stata pagata la pena pecuniaria ?
[/quote]

Il reato sarebbe ostativo per la lett. D)
[color=red][b]d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; [/b][/color]

Tuttavia "Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della  pena"

Se non è stata concessa la sospensione condizionale .... allora si ha una ipotesi di ostatività

riferimento id:28272

Data: 2015-08-31 08:42:41

Re:valutazione casellario

Si scusa, mi riferivo anch' io alla lettera "d" . Il casellario non riporta alcuna indicazione riguardo alla sospensione condizionale.
Pertanto il reato e' ostativo per 5 anni dal momento in cui la pena e' stata scontata con il pagamento dell' ammenda ?

riferimento id:28272

Data: 2015-08-31 09:54:37

Re:valutazione casellario


Si scusa, mi riferivo anch' io alla lettera "d" . Il casellario non riporta alcuna indicazione riguardo alla sospensione condizionale.
Pertanto il reato e' ostativo per 5 anni dal momento in cui la pena e' stata scontata con il pagamento dell' ammenda ?
[/quote]

CONFERMO ... il reato è dunque ostativo per 5 anni. Comunica l'inefficacia della scia e manda comunicazione per conoscenza agli organi di vigilanza.
Potrebbe ipotizzarsi anche la segnalazione alla Procura per false dichiarazioni ma la questione era complessa tanto che hai avuto necessità di un confronto qui nel forum e pertanto ritengo che tu possa omettere la relativa segnalazione

riferimento id:28272
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