Data: 2015-08-12 05:37:22

LIBERALIZZAZIONE ORARI e SUOLO PUBBLICO Consiglio di Stato

LIBERALIZZAZIONE ORARI e SUOLO PUBBLICO
Consiglio di Stato, sez. II sentenza 4 agosto 2015 n. 2287

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Nel merito il ricorso è fondato, sotto l’aspetto dell’eccesso di potere per difetto di motivazione.

È poi appena il caso di rilevare che, in modo del tutto generico ed astratto, nel provvedimento impugnato si fa riferimento “ad accertamenti esperiti”, in esito ai quali si sarebbe deciso di negare la richiesta occupazione di suolo pubblico. Di tali accertamenti esperiti non vi è assolutamente traccia in alcuno dei provvedimenti e dei documenti esibiti. Né può considerarsi sufficiente o idoneo ad integrare un accertamento validamente eseguito il verbale di accertamento del 20 marzo 2014 eseguito dal comando della polizia municipale, il cui esito è “non in possesso di autorizzazione alla somministrazione”, “non in possesso di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico”, ed il cui contenuto non è certamente idoneo a giustificare il diniego.

Non vi è dubbio infine che il coacervo di poteri autorizzatori di varia natura e finalità in capo all’ente locale possano, in ipotesi estreme di cattivo esercizio come quella per cui è causa, vanificare le liberalizzazioni delle attività commerciali voluta in modo ampio e risolutivo dal legislatore in più riprese, tra le quali da ultimo con il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni, dalla legge L. 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto decreto del fare). Del resto, il secondo comma dell’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 stabilisce che “costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”.

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