SALE GIOCHI: Sindaco le può sospendere con ordinanza per sicurezza
[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. UNICA – sentenza 10 agosto 2015 n. 918[/b][/color]
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N. 00918/2015 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2015, proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Cristina Zanatta, Marco Verdolin, con domicilio eletto presso YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY;
contro
Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, Paola Munari, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Sindaco del Comune di Padova Quale Ufficiale del Governo;
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0137980 del 25 maggio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2015 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
[color=red][b]Premesso che con il provvedimento impugnato il Sindaco di Padova, invocando il disposto di cui all’art. 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000, ha imposto la chiusura dell’esercizio commerciale gestito dal ricorrente per la durata di tre mesi, al fine di fronteggiare la grave situazione di degrado e di pericolo per l’incolumità pubblica venutasi a creare nell’area adiacente alla Stazione Ferroviaria;[/b][/color]
visti i motivi di ricorso;
esaminato il provvedimento impugnato e le motivazioni, sia in punto di fatto che di diritto, sottese alla misura emergenziale assunta dal Sindaco patavino;
valutate le controdeduzioni dell’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio;
ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni;
Non viene messa in discussione, neppure da parte ricorrente, la particolare situazione dell’area circostante la Stazione di Padova, suscettibile di ulteriore aggravamento rispetto alle attuali problematiche di sicurezza e degrado;
[b]vi è poi che la sala giochi gestita dal ricorrente e il tratto di strada ad essa adiacente, come costantemente rilevato dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale, costituiscono punto di aggregazione e di ritrovo per soggetti pregiudicati dediti al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti; tanto che durante un controllo è stata rintracciata, nel locale in questione, nascosta dietro uno degli apparecchi da gioco, della sostanza stupefacente;[/b]
al contempo, va dato atto dei poteri che l’attuale formulazione del disposto di cui al comma 4 dell’art. 54 D.lgs. 267/00 attribuisce al Sindaco al fine di fronteggiare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana;
ciò premesso, si osserva che, sebbene al ricorrente non siano stati imputati specifici addebiti al riguardo, è oggettivo che la sala giochi da lui gestita funga da luogo sia di attrazione per soggetti malavitosi, che di contrattazione, assunzione e scambio di stupefacenti e, dunque, contribuisca, oggettivamente, alla compromissione della sicurezza urbana della zona;
[b]ritenuto che detta situazione di degrado, seppur non definibile come eccezionale, comunque è sicuramente emergenziale (cfr. in un caso per certi versi analogo T.A.R. Veneto, n. 777/2015), a rimedio della quale non hanno sortito effetti gli interventi delle forze dell’ordine, né le precedenti ordinanze assunte dal Sindaco con riferimento all’esercizio pubblico in questione, così come ricordate dalla difesa resistente, da cui la necessità di assumere ulteriori e diverse misure, qual è quella qui contestata di chiusura temporanea dell’attività;[/b]
[color=red][b]ne consegue che il provvedimento impugnato, dopo aver richiamato la situazione della zona de qua e quanto già fatto dal Comune per contrastare il fenomeno di degrado, ed in particolare, per impedire la frequentazione della sala giochi in questione da parte di persone pericolose dedite ad attività illecite, risulta adeguatamente motivato circa la necessità di intervenire con nuove misure che consentano di ridurre o attenuare la presenza in loco di tale genere di persone;[/b][/color]
considerato che, nella comparazione degli opposti interessi, pubblici e privati, insita nell’utilizzo del potere di ordinanza del Sindaco, è evidente che quelli facenti capo al ricorrente risultano cedevoli a fronte della necessità di assicurare la sicurezza urbana;
ritenuto, quindi, che la valutazione effettuata dal Sindaco di Padova al fine di intervenire con i rimedi contestati – onde arginare i fenomeni di degrado che compromettono la sicurezza urbana – non sia, sotto il profilo della valutazione di merito da questi effettuata, illogica o sproporzionata o comunque ingiustificata;
ritenuto infine che nel provvedimento impugnato vengono chiaramente esplicitate le ragioni di urgenza, incompatibili con il rispetto delle regole partecipative-procedimentali invocate dal ricorrente;
per detti motivi il ricorso va respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
condanna la parte ricorrente a rimborsare al Comune di Padova le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2015 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Silvia Coppari, Referendario
Nicola Fenicia, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 10/08/2015.