Data: 2015-08-11 21:41:44

Requisiti morali

Un'attività artigianale (pizza da asporto) presenta scia di avvio attività e notifica asl ex reg UE 852/2004 dichiarando contestualmente un commercio al dettaglio di vicinato alimentare con individuazione di preposto in possesso dei requisiti professionali. Qualora il preposto avesse reso falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti morali, si chiede come procedere:
1) se il casellario ci risponde nei 60 gg dal ricevimento della scia, dobbiamo inibire l'esercizio della sola attività commerciale e trasmettere le false dichiarazioni alla procura? Va fatto comunque un preavviso di rigetto o si può procedere direttamente col provvedimento?
2) se il casellario non risponde entro i 60 gg non si può inibire nulla e si procede alla sola trasmissione in procura delle dichiarazioni mendaci? Anche qui va data notizia alla ditta?
Grazie

riferimento id:28240

Data: 2015-08-12 06:51:36

Re:Requisiti morali

Partiamo dal comma 3 dell'art. 19 della l. 241/1990
"[i]L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. [u]In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo[/u].[/i]"

Quindi:
1) l'interessato può provvedere a conformare l'attività: nomina un altro preposto... Dai i 30 giorni ma non sospendere nulla. Manda alla Procura.
2) vedi la parte sottolineata sopra: identica procedura.

riferimento id:28240

Data: 2015-08-12 07:20:10

Re:Requisiti morali

Chiedo scusa, ma la nuova formulazione dell'art.19 non ha cassato la parte sottolineata lasciando solo i 60gg per inibire o conformare?

riferimento id:28240

Data: 2015-08-12 07:36:49

Re:Requisiti morali

A me risulta il testo in vigore così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164).

Vedi [url=http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm]http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm[/url] o, se ne hai la disponibilità, servizi a pagamento.

riferimento id:28240

Data: 2015-08-24 05:02:28

Re:Requisiti morali

Con l'entrata in vigore della l.124/2015 il 28/08/2015 che va ancora a intervenire sulla 241/1990 sarà ancora possibile procedere come indicato? Grazie

riferimento id:28240

Data: 2015-08-24 05:14:40

Re:Requisiti morali


Con l'entrata in vigore della l.124/2015 il 28/08/2015 che va ancora a intervenire sulla 241/1990 sarà ancora possibile procedere come indicato? Grazie
[/quote]

Salve,
le modifiche all'art. 19 hanno "formalmente" eliminato il riferimento alle false dichiarazioni (rimane la fattispecie di reato, ovviamente) ... ma di fatto non cambia molto la situazione.
Se il soggetto fa una falsa dichiarazione attesta il possesso di requisiti che non ha e pertanto si procede ai sensi dell'art. 19 sospendendo l'attività (a prescindere dunque dalla presenza di false dichiarazioni o meno!).
Ciò che conta è il possesso dei requisiti.
Ovviamente la modifica sostanziale riguarda il LASSO DI TEMPO per intervenire (60 giorni). Non c'è più la deroga che consentiva di intervenire in ogni momento (anche se sono certo che la GIURISPRUDENZA amplierà i casi di cui sarà consentito intervenire anche dopo i 60 giorni se la verifica delle autocertificazioni è stata resa lunga dalla stessa falsa dichiarazione!!!!!).

TEORICAMENTE potrebbe verificarsi che un soggetto dichiari il falso su elementi non rilevanti ai fini del possesso dei requisiti (es. residenza anagrafica). Ebbene, tale dichiarazione non ha effetti sull'efficacia della scia (a mio avviso non li aveva nemmeno con la vecchia formulazione, ma le modifiche hanno tolto ogni dubbio).

***************************

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[color=red][b]Testo in vigore dal: 28-8-2015
[/b][/color]

Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,  concessione  non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi  a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,  all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione  delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi,
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e  asseverazioni  o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve  le  verifiche
successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni  competenti.  La
segnalazione,  corredata  delle  dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si  considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
  ((3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. [color=red][b]Qualora sia possibile conformare  l'attivita'  intrapresa  e  i
suoi effetti alla normativa  vigente,  l'amministrazione  competente,
con atto motivato, invita il  privato  a  provvedere,  disponendo  la
sospensione  dell'attivita'  intrapresa  e  prescrivendo  le  misure
necessarie con la fissazione di un termine  non  inferiore  a  trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione  delle
misure stesse, decorso il suddetto termine,  l'attivita'  si  intende
vietata. [/b][/color]
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
comma  3,  primo  periodo,  ovvero  di  cui  al  comma  6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal  medesimo  comma  3  in  presenza  delle  condizioni  previste
dall'articolo 21-nonies)).
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano  la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non  costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.  Gli  interessati
possono  sollecitare  l'esercizio  delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.

riferimento id:28240

Data: 2015-08-24 12:38:04

Re:Requisiti morali

Nella compilazione della scia attraverso la scrivania impresainungiorno in convenzione con la cciaa, a differenza della scia cartacea, in cui il preposto compilava a suo nome la scheda 2 dichiarando per se stesso il possesso dei requisiti professionali, morali e la dichiarazione antimafia, è il dichiarante (titolare o legale rappresentante) a dichiarare il i dati del preposto, il requisito professionale posseduto da quest'ultimo e poi semplicemente dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività e non vengono generate le vecchie schede 2 dei soci tenuti a dichiarare ai fini antimafia e del preposto? È del tutto corretto?

riferimento id:28240

Data: 2015-08-24 17:59:42

Re:Requisiti morali


Nella compilazione della scia attraverso la scrivania impresainungiorno in convenzione con la cciaa, a differenza della scia cartacea, in cui il preposto compilava a suo nome la scheda 2 dichiarando per se stesso il possesso dei requisiti professionali, morali e la dichiarazione antimafia, è il dichiarante (titolare o legale rappresentante) a dichiarare il i dati del preposto, il requisito professionale posseduto da quest'ultimo e poi semplicemente dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività e non vengono generate le vecchie schede 2 dei soci tenuti a dichiarare ai fini antimafia e del preposto? È del tutto corretto?
[/quote]

1) l'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 può riguardare anche terzi (quindi il titolare ben può autocertificare i requisiti propri e dei soci)
2) il titolare deve autocertificare i requisiti morali anche degli altri soci con poteri di amministrazione, anche con formula generica (es. il sottoscritto dichiara che i soggetti con potere di amministrazione hanno i requisiti bla bla bla)
3) se manca questa parte della dichiarazione la SCIA andrebbe fatta rettificare (teoricamente andrebbe dichiarata inefficace). QUI PERO' subentra un problema. NON è colpa dell'interessato la mancanza di autocertificazione .... quindi ti suggerisco di risolvere tramite pec integrativa o dichiarazione aggiuntiva nelle note ....

riferimento id:28240
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