Un'attività artigianale (pizza da asporto) presenta scia di avvio attività e notifica asl ex reg UE 852/2004 dichiarando contestualmente un commercio al dettaglio di vicinato alimentare con individuazione di preposto in possesso dei requisiti professionali. Qualora il preposto avesse reso falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti morali, si chiede come procedere:
1) se il casellario ci risponde nei 60 gg dal ricevimento della scia, dobbiamo inibire l'esercizio della sola attività commerciale e trasmettere le false dichiarazioni alla procura? Va fatto comunque un preavviso di rigetto o si può procedere direttamente col provvedimento?
2) se il casellario non risponde entro i 60 gg non si può inibire nulla e si procede alla sola trasmissione in procura delle dichiarazioni mendaci? Anche qui va data notizia alla ditta?
Grazie
Partiamo dal comma 3 dell'art. 19 della l. 241/1990
"[i]L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. [u]In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo[/u].[/i]"
Quindi:
1) l'interessato può provvedere a conformare l'attività: nomina un altro preposto... Dai i 30 giorni ma non sospendere nulla. Manda alla Procura.
2) vedi la parte sottolineata sopra: identica procedura.
Chiedo scusa, ma la nuova formulazione dell'art.19 non ha cassato la parte sottolineata lasciando solo i 60gg per inibire o conformare?
riferimento id:28240A me risulta il testo in vigore così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164).
Vedi [url=http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm]http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm[/url] o, se ne hai la disponibilità, servizi a pagamento.
Con l'entrata in vigore della l.124/2015 il 28/08/2015 che va ancora a intervenire sulla 241/1990 sarà ancora possibile procedere come indicato? Grazie
riferimento id:28240
Con l'entrata in vigore della l.124/2015 il 28/08/2015 che va ancora a intervenire sulla 241/1990 sarà ancora possibile procedere come indicato? Grazie
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Salve,
le modifiche all'art. 19 hanno "formalmente" eliminato il riferimento alle false dichiarazioni (rimane la fattispecie di reato, ovviamente) ... ma di fatto non cambia molto la situazione.
Se il soggetto fa una falsa dichiarazione attesta il possesso di requisiti che non ha e pertanto si procede ai sensi dell'art. 19 sospendendo l'attività (a prescindere dunque dalla presenza di false dichiarazioni o meno!).
Ciò che conta è il possesso dei requisiti.
Ovviamente la modifica sostanziale riguarda il LASSO DI TEMPO per intervenire (60 giorni). Non c'è più la deroga che consentiva di intervenire in ogni momento (anche se sono certo che la GIURISPRUDENZA amplierà i casi di cui sarà consentito intervenire anche dopo i 60 giorni se la verifica delle autocertificazioni è stata resa lunga dalla stessa falsa dichiarazione!!!!!).
TEORICAMENTE potrebbe verificarsi che un soggetto dichiari il falso su elementi non rilevanti ai fini del possesso dei requisiti (es. residenza anagrafica). Ebbene, tale dichiarazione non ha effetti sull'efficacia della scia (a mio avviso non li aveva nemmeno con la vecchia formulazione, ma le modifiche hanno tolto ogni dubbio).
***************************
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[color=red][b]Testo in vigore dal: 28-8-2015
[/b][/color]
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La
segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
((3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. [color=red][b]Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la
sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende
vietata. [/b][/color]
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,
l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti
dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies)).
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo
unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Nella compilazione della scia attraverso la scrivania impresainungiorno in convenzione con la cciaa, a differenza della scia cartacea, in cui il preposto compilava a suo nome la scheda 2 dichiarando per se stesso il possesso dei requisiti professionali, morali e la dichiarazione antimafia, è il dichiarante (titolare o legale rappresentante) a dichiarare il i dati del preposto, il requisito professionale posseduto da quest'ultimo e poi semplicemente dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività e non vengono generate le vecchie schede 2 dei soci tenuti a dichiarare ai fini antimafia e del preposto? È del tutto corretto?
riferimento id:28240
Nella compilazione della scia attraverso la scrivania impresainungiorno in convenzione con la cciaa, a differenza della scia cartacea, in cui il preposto compilava a suo nome la scheda 2 dichiarando per se stesso il possesso dei requisiti professionali, morali e la dichiarazione antimafia, è il dichiarante (titolare o legale rappresentante) a dichiarare il i dati del preposto, il requisito professionale posseduto da quest'ultimo e poi semplicemente dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività e non vengono generate le vecchie schede 2 dei soci tenuti a dichiarare ai fini antimafia e del preposto? È del tutto corretto?
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1) l'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 può riguardare anche terzi (quindi il titolare ben può autocertificare i requisiti propri e dei soci)
2) il titolare deve autocertificare i requisiti morali anche degli altri soci con poteri di amministrazione, anche con formula generica (es. il sottoscritto dichiara che i soggetti con potere di amministrazione hanno i requisiti bla bla bla)
3) se manca questa parte della dichiarazione la SCIA andrebbe fatta rettificare (teoricamente andrebbe dichiarata inefficace). QUI PERO' subentra un problema. NON è colpa dell'interessato la mancanza di autocertificazione .... quindi ti suggerisco di risolvere tramite pec integrativa o dichiarazione aggiuntiva nelle note ....