La d.c.r. 23 giugno 2015 n. X/730 prevede ai comma 3 e 4 dell’art. 2 che i punti vendita esclusivi possano destinare una parte della superficie di vendita alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, ossia pastigliaggi confezionati, prodotti confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conversazione ivi concluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate.
Fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate la vendita di prodotti alimentari, fatta eccezione per i pastigliaggi e le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate è subordinata al possesso del requisito professionale.
Quindi se l’edicolante volesse vendere bevande confezionate non ha la necessità di acquisire il requisito professionale mentre se volesse vendere prodotti confezionati non deperibile deve essere in possesso del requisito.
Se l’attività viene svolta in un chiosco cosa si intende per rispetto delle norme igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature?
Per quanto riguarda il procedimento è prevista la presentazione di una scia in entrambi i casi sia che si tratti solo di bevande che di prodotti confezionati non deperibili?
[quote]Se l’attività viene svolta in un chiosco cosa si intende per rispetto delle norme igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature? [/quote]
Semplicemente che la conservazione degli alimenti deve essere a norma (es. non acqua sotto il sole,...). Il chiosco deve di per sè rispettare i requisiti igienico-sanitari come luogo di lavoro.
[quote]Per quanto riguarda il procedimento è prevista la presentazione di una scia in entrambi i casi sia che si tratti solo di bevande che di prodotti confezionati non deperibili?[/quote]
La SCIA è dovuta in quanto notifica sanitaria.