Data: 2015-08-10 20:30:25

Mobilità per interscambio

Mobilità per interscambio: a vostro parere è possibile effettuare una mobilità per interscambio tra due Enti locali un C5 e un D1?

Tra l'altro è maggiore lo stipendio lordo del C5...

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Data: 2015-08-11 04:15:02

Re:Mobilità per interscambio

NON ho trovato un orientamento giurisprudenziale uniforme. Le pronunce usano molta cautela, soprattutto con riferimento ai vincoli finanziari per le nuove assunzioni, ma se i due enti rispettano il patto di stabilità sembra possibile una mobilità compensativa anche fra categorie diverse ma con profili "omogenei"

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Lombardia n.80/2011/PAR
Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che “l’obiettivo della neutralità finanziaria si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione (o, meglio ancora, sono in regola con le prescrizioni del patto)”, contenuta nella deliberazione n.53/2010 dell’11 novembre 2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.
Conclusivamente:
 la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
 perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
 il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata;
 qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).

Toscana n. 294/2011/PAR
Il caso di specie presenta una peculiarità rispetto alle conclusioni appena rappresentate, poiché l’ente richiedente intende operare uno scambio di dipendenti in mobilità con altro comune soggetto al patto di stabilità; l’operazione non presenterebbe obiezioni nell’ipotesi in cui lo scambio consentisse una riduzione della spesa in maniera tale da ridurre l’incidenza percentuale al di sotto del 40%, determinandosi così una riduzione della spesa di personale in linea con le finalità perseguite dalla norma. Invero, nella fattispecie in esame, lo scambio prevede l’acquisizione di un dipendente inquadrato in una posizione economica superiore, la cui maggiore spesa non può che incidere negativamente sul conseguimento dell’anzidetto obiettivo di contenimento della spesa del personale che, come detto, l’Ente si dichiara nella condizione di disattendere.
Si risolvono in obiter dicta le considerazioni formulate dall’Ente in base alle quali non si verificherebbe un aumento della spesa di personale poiché tale incremento verrebbe ad essere interamente finanziato con la parte stabile del fondo che presenterebbe sufficiente disponibilità, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 27/2011 (ed anche dalla Sezione Toscana, deliberazione n. 189 del 21 luglio 2011), la spesa di personale ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 7, della legge n.133/2008 deve essere considerata “nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”. Cosicchè, come affermato dalle SS.RR., l’aggregato di spesa del personale, ai fini dei vincoli assunzionali, comprende anche le spese derivanti dalla contrattazione integrativa. Pertanto è da ritenersi che nel calcolo della spesa di personale ai fini dell’incidenza sulla spesa corrente, è in ogni caso computato l’incremento di spesa in questione comportante l’incremento del fondo, alla luce dell’onnicomprensività del concetto di spesa di personale ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 7 della L. 133/2008.


C. Conti Toscana Sez. contr., 26-03-2013, n. 20
L' art. 16, c. 9, del D.L. n. 95/2012, conv. dalla L. n. 135/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", stabilisce che: "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato". La citata disposizione di cui all'art. 16, c. 9, è norma generale che impone un divieto assoluto d'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Le ragioni di tale divieto sono da ricercarsi nella disciplina che prevede il riordino e la razionalizzazione (con conseguente riduzione) delle province. Tale norma, comportante il divieto per le province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, non è inquadrabile, quindi, nell'ambito dell'ordinario limite di spesa di personale al quale un ente locale è sottoposto con cadenza annuale (ai sensi dell' art. 1, c. 557, della legge n. 296/2006 e dell' art. 76, c. 7, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 ), bensì quale limitazione dettata in previsione della razionalizzazione e riduzione di siffatti enti locali. La limitazione di cui all'art. 16, c. 9 sopra citato, ovviamente, ha anche l'obiettivo di evitare incrementi di spesa in virtù dell'obiettivo generale di riduzione delle spese connesse all'ente provincia perseguito dal legislatore e il divieto che impone, va interpretato come un limite e non come una sanzione. Ne consegue che, nel caso di specie, l'istituto della mobilità per interscambio svolto tra soggetti del medesimo livello economico e corrispondente categoria, qualora comporti una piena e totale neutralità finanziaria tra i due enti coinvolti, non comporta alcuna spesa per l'ente che ne autorizzi il ricorso e, di conseguenza, non sembrano esservi ragioni ostative al suo utilizzo anche alla luce dell'intento non sanzionatorio dall' art. 16, c. 9 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012 .

C. Conti Veneto Sez. contr. Delibera, 06-03-2013, n. 65
L'abrogazione della disposizione contrattuale di cui all' art. 6, c. 20, del D.P.R. 268/1987, non preclude alle amministrazioni locali di poter attivare una mobilità reciproca o bilaterale con altre amministrazioni locali in applicazione del principio generale contenuto nell' art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ( Codice degli appalti ), in base al quale "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale". Tuttavia, il ricorso a detta procedura deve essere accompagnato da una serie di cautele tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche e di turn over. In particolare: a) l'ente deve osservare i vincoli di spesa del personale imposti dalla normativa vigente (art. 1, c. 557, per gli enti soggetti al patto e c. 562 per gli enti minori ed art. 76, c. 7, del D.L. n. 112/2008); b) la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali (nel caso in specie enti locali); c) l'interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale; d) l'interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo congruo (contestualità) che consenta agli enti di non abbattere le spese di personale (derivanti dalla cessione del contratto del dipendente transitato in mobilità ad altro ente) qualora l'assunzione del dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale rischiando di traslarsi all'esercizio successivo; e) il personale soggetto ad interscambio non deve essere stato dichiarato in eccedenza o sovrannumero ai sensi dell' art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell' art. 2 commi 11, 12 e 13 del D.L. n. 95/2012. f) l'interscambio deve assicurare ad entrambe le amministrazioni interessate una necessaria neutralità finanziaria; g) vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il ricorso in generale alle procedure di mobilita volontaria di cui all' art. 30, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 quali: il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di appartenenza; il previo parere favorevole dei "dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire" (circostanze, nel caso in specie, apparentemente integrate, in base a quanto delineato dall'amministrazione richiedente il parere).

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Data: 2015-09-11 12:15:31

Re:Mobilità per interscambio

Possibile invece una mobilità per interscambio di questo tipo?

Comune A: geometra C1 a 36 ore

Comune B: geometra C1 a 35 ore (part time a 35 ore)

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Data: 2016-06-30 05:31:22

Re:Mobilità per interscambio

PERSONALE utilizzato presso altri Enti - chiarimenti Corte dei Conti 20/6/2016

[img width=300 height=144]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13532968_10210426518248529_9024460924279986951_n.jpg?oh=2556139f13fc6ea7892e6f94e1395f24&oe=58364E9F[/img]

[color=red][b]CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE – deliberazione 20 giugno 2016, n. 23.[/b][/color]

Per le esposte considerazioni, si ritiene che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.

Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.

A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.

[size=18pt][b]TESTO COMPLETO SU: http://buff.ly/294osh3[/b][/size]

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