Data: 2015-08-10 09:54:41

Violazione art. 110 c.1 TULPS

AAMS  invia processo in questi giorni verbale di accertamento a carico di titolare di esercizio della somministrazione redatto ex art. 3 L. 689/81,  il 08/07/2015 e notificato in pari data all'esercente mediante rilascio di un esemplare -  per mancanza della diversificazione dei giochi prevista ex art. 3.

Ho trasmesso il tutto alla Polizia locale la quale ha rimandato  al mittente l'intero incartamento.

Ammetto una profonda idiosincrasia per l'argomento -  e per questo ringrazio chiunque sia in grado di sintetizzare gli step da seguire -  ma se non ho mal capito:
di fronte a un verbale AAMS di questo tipo si dovrebbe dar luogo all'applicazione della sanzione amministrativa (nel ns Ente spetta alla P.L.)  e all'adozione dell'ordinanza di sospensione da parte del SUAP.
E' giusto?

riferimento id:28211

Data: 2015-08-10 15:09:48

Re:Violazione art. 110 c.1 TULPS


AAMS  invia processo in questi giorni verbale di accertamento a carico di titolare di esercizio della somministrazione redatto ex art. 3 L. 689/81,  il 08/07/2015 e notificato in pari data all'esercente mediante rilascio di un esemplare -  per mancanza della diversificazione dei giochi prevista ex art. 3.

Ho trasmesso il tutto alla Polizia locale la quale ha rimandato  al mittente l'intero incartamento.

Ammetto una profonda idiosincrasia per l'argomento -  e per questo ringrazio chiunque sia in grado di sintetizzare gli step da seguire -  ma se non ho mal capito:
di fronte a un verbale AAMS di questo tipo si dovrebbe dar luogo all'applicazione della sanzione amministrativa (nel ns Ente spetta alla P.L.)  e all'adozione dell'ordinanza di sospensione da parte del SUAP.
E' giusto?
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Il verbale NON COSTITUISCE titolo esecutivo ai sensi della l. 689/1981. Pertanto se l'interessato paga in misura ridotta ovvero l'autorità competente dispone l'archiviazione (per vizi procedurali o sostanziali) non può applicarsi la SANZIONE ACCESSORIA dell'art. 110 comma 10 tulps (Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88).

QUINDI, allo stato attuale, non vi sono provvedimenti da adottare fintanto che l'AAMS non vi trasmetta il rapporto informativo.

riferimento id:28211

Data: 2015-08-12 05:49:33

Re:Violazione art. 110 c.1 TULPS

gurda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3539.0

riferimento id:28211

Data: 2015-10-26 10:57:56

Re:Violazione art. 110 c.1 TULPS

SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038

L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.

Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.

Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.

Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.

Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29451.0

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