salve, un tizio vorrebbe aprire un mobilificio in un locale con una sup. di vendita collocabile tra le medie strutture, se non fosse che, nel ripetto della normativa vigente e quindi delle distanze tra medie strutture già in essere e autorizzate, non è possibile concedere l'autorizzazione a media struttura; pensare ad un mobilificio con una sup. di vendita max di 150 mq è un pò limitativo, quindi avevo pensato di applicare l'art. 24 del DPGR 15/R, ma tra la merce ingombrante e a consegna differita non sono i elencati i mobili. per cui i quesiti sono 2:
1) se i mobili rientrano tra le merci ingombranti e a consegna differita la mia ipotesi di intervento è giusta? può utilizzare una S.L.P. superiore ai 150 mq per esporre i mobili ma presentare una scia per es. di vicinato?
2) i mobili rientrano in questa categoria? perchè studiando e cercando lumi, anche nel vecchio forum,sembra scontato che vi rientrino, ma non trovo riferimenti normativi, sentenze, insomma un appoggio alla mia tesi... se ci sono quali sono?
...i quesiti sono diventati tre...
se non è possibile quanto sopra...hai suggerimenti? ::)
Nutro dei dubbi sul fatto che i mobili possano considerarsi sia "Merci ingombranti ed a consegna differita" ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. 15/r o anche prodotti di cui è consentito il l'esercizio congiunto dell'attività commerciale al dettaglio ed all'ingrosso, ai sensi dell'art. 21, 3°c. del Codice; in entrambe le disposizioni si parla genericamente di "legnami" e mi viene il dubbio che il legislatore regionale abbia voluto riferirsi unicamente al legno grezzo o al limite semilavorato, ma non al mobile finito od al complemento di arredo.
Se così non fosse in troppi potrebbero beneficiare dello "sconto" della superficie di vendita prevista dal 2° c. dell'art. 24 cit. adducendo la semplice scusa di vendere mobili !!!!!!
...IN CUOR MIO LO SAPEVO....!!? AVEVO LETTO NEL VECCHIO FORUM, MA RELATIVAMENTE ALLA LOMBARDIA,L'ESPOSIZIONE DI UNA PROBLEMATICA SIMILE E SI FACEVA ESPLICITO RIFERIMENTO AI MOBILI....MI ERO ILLUSA...ALLORA SI DOVRANNO TRASFERIRE IN LOMBARDIA....NON HAI SUGGERIMENTI..ESCAMOTAGE? CHE NON SIA MOSTRA DI MOBILI, IN QUANTO L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE EQUIVALE A SUPERFICIE DI VENDITA? GRAZIE
riferimento id:282
...IN CUOR MIO LO SAPEVO....!!? AVEVO LETTO NEL VECCHIO FORUM, MA RELATIVAMENTE ALLA LOMBARDIA,L'ESPOSIZIONE DI UNA PROBLEMATICA SIMILE E SI FACEVA ESPLICITO RIFERIMENTO AI MOBILI....MI ERO ILLUSA...ALLORA SI DOVRANNO TRASFERIRE IN LOMBARDIA....NON HAI SUGGERIMENTI..ESCAMOTAGE? CHE NON SIA MOSTRA DI MOBILI, IN QUANTO L'ESPOSIZIONE DELLA MERCE EQUIVALE A SUPERFICIE DI VENDITA? GRAZIE
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Non vi sono escamotage quanto alla disciplina sulle merci ingombranti.
Per quanto attiene l'esercizio congiunto invece ritengo che la norma regionale sia da DISAPPLICARE in quanto superata dall'art. 35 della Bolkestein che ti riporto. Quindi per l'esercizio congiunto esso è ammesso per ogni tipologia di prodotti.
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[color=brown] DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n.75)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.[/color]
Salve, la mia non è una risposta, ma una ulteriore domanda in relazione a quanto richiesto dal collega: ripartendo dal punto vendita di merce ingombrante a consegna differita e nello specifico mi riferisco ad una concessionaria di auto, rientrano a pieno nella verifica delle strutture aggregate? oppure restando entro i 150mq. si trattano come esercizio di vicinato e non si procede alla verifica?
E' una interpretazione molto molto importante!!
grazie
Salve, la mia non è una risposta, ma una ulteriore domanda in relazione a quanto richiesto dal collega: ripartendo dal punto vendita di merce ingombrante a consegna differita e nello specifico mi riferisco ad una concessionaria di auto, rientrano a pieno nella verifica delle strutture aggregate? oppure restando entro i 150mq. si trattano come esercizio di vicinato e non si procede alla verifica?
E' una interpretazione molto molto importante!!
grazie
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Ciao, bellissimo quesito, ti sei meritata un applauso :) :)
La risposta deriva dalla lettura congiunta (in gergo "combinato disposto") degli articoli 11 e 24 del regolamento di attuazione (http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=regolamenti/regolamentigV/2009/regolamento.giunta-2009-00015.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=regolamentigV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0)
L'art. 24 dice "[color=red]Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità[/color]". Ciò significa che se io ho un esercizio che ha 1000 metri quadri REALI di superficie di vendita questo è una MSV. Tuttavia, quando vado a scegliere il "regime abilitativo", cioè quando vado a stabilire se fare scia o autorizzazione e per definire parcheggi e viabilità considero una SUPERFICIE VIRTUALE ridotta al 10% ecc....
QUINDI, FORMALMENTE, l'esercizio rimane una MSV che però virtualmente riceve la disciplina procedurale degli esercizi di vicinato.
L'art. 11 prevede un regime particolare per le medie/grandi vicine alle medie/grandi e quindi, rispetto a quanto detto sopra, sembra trovare applicazione ANCHE SE una di queste strutture VIRTUALMENTE ha una superficie computata in modo diverso.
[color=blue]Art. 11
- Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, l.r. 28/2005 )
1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:
a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;
c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.
Art. 24
- Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), l.r. 28/2005 )
1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice, i seguenti prodotti:
a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;
b) legnami;
c) attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio;
d) materiali per l’edilizia;
e) materiali termoidraulici.
2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è computata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice;
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.[/color]
SINTESI:
La concessionaria costituisce struttura in forma aggregata anche se, fruendo dell sconto del 90% sulla superficie di vendita si trova ad avere una superficie virtuale di esercizio di vicinato.
PROBLEMA SUCCESSIVO:
Dovendo sommare la propria superficie virtuale a quella degli esercizi presenti nel raggio di 120 metri potrà APPLICARE anche a questi lo sconto del 90% per il calcolo degli standard.
Capito?
Faccio un esempio per capirci.
A (la concessionaria) ha 1000 mq reali. Quindi ne ha 100 virtuali.
Poichè sta a meno di 120 metri da B che ha 3000 mq (e magari vende mobili o altro) deve considerare anche la superficie di B.
Ma fruendo nuovamente dello sconto dovrà trovare parcheggi e viabilità per:
100 + 300 = 400 mq
P.S.
Che confusione!!!!!!!
La disciplina sulle strutture aggregate è l'elemento debole di un impianto normativo complessivamente adeguato,. Speriamo vengano presto abrogate o annullate dal TAR
Esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio - D.lgs.59/2010, art. 35
In data 28 dicembre 2010, il Servizio programmazione della distribuzione commerciale della Regione Emilia Romagna ha diffuso la nota informativa PG 2010.0322017 relativa all'esercizio congiunto dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio (ex D.lgs.59/2010, art. 35) con la quale evidenzia quanto segue:
il generale divieto di esercizio congiunto nello stesso punto vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio ( ex D.lgs. n. 114/98 e L.R. 14/99) deve essere disapplicato in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE attuata dal D.lgs n. 59/2010, relative alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi;
le particolari modalità di computo della superficie di vendita ( Delibera Assemblea Legislativa n.155/2008) continuano ad applicarsi esclusivamente alla vendita di quei particolari prodotti per i quali la L.R. n. 14/1999 art 19bis aveva già previsto la possibilità di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio
nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente, la superficie di riferimento per la classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita - e pertanto anche per la presentazione della S.C.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione comunale - è quella complessiva determinata dalla somma delle superfici destinate alle vendite al dettaglio e di vendita all'ingrosso;
in mancanza del titolo abilitativo, o di sussistenza di un titolo abilitativo non corrispondente alla superficie totale del punto vendita (così come descritta al punto precedente), si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art 22 del D.lgs. n.114/98.
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/notizie/2147/41386
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/servizi/1414/41390/