L'apertura di un attività senza Scia comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
Elenco di seguito, quattro casi (forse i più comuni).
PRIMA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
art. 65 comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, in relazione all’art. 19 della legge n. 241/1990
modificato dalla Legge numero 122/2010 e sanzionato dall’art. 22 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114
- apriva un esercizio di vicinato (non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti e 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti), di mq ___, senza presentare la Scia al comune competente per territorio per la vendita di prodotti del settore non alimentare. Al momento dell’accertamento un cliente identificato in Sig. ________ nato il ____ a________ e residente in_________________alla Via__________ n_____ era intento ad acquistare _____________.
sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00. Pagamento in misura ridotta 5.164,00.
il presente verbale sarà trasmesso senza ritardo al Sindaco per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività.
SECONDA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
art. 8 comma 1 e sanzionato dall’art. 22 commi 1 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114
- apriva una media struttura di vendita (superiore a 150 mq e fino a 1500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti e superiore a 250 mq e fino a 2500 nei comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti), di mq ___, senza la prescritta autorizzazione. Al momento dell’accertamento un cliente identificato in Sig. ________ nato il ____ a________ e residente in_________________alla Via__________ n_____ era intento ad acquistare _____________.
sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00. Pagamento in misura ridotta 5.164,00.
il presente verbale sarà trasmesso senza ritardo al Sindaco per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività.
TERZA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art 4, commi 2 e 4 del D.L. del 4 luglio 2006 N. 223, convertito con modificazioni in legge del 4 agosto 2006 N. 248
con riferimento all’articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 N. 114
- Effettuava impianto di un nuovo panificio senza presentare al comune competenze per territorio preventiva SCIA.
sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00. Pagamento in misura ridotta 5.164,00.
Non è prevista la chiusura del panificio in quanto l’articolo 4 comma 4 del Decreto Legge del 4 luglio 2006 N. 223, convertito con modificazioni in legge del 4 agosto 2006 N. 248 non richiama nelle disposizioni sanzionatorie anche il comma 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.-
QUARTA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art 6 c 3 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2007 ed entrato in vigore il 21 novembre 2007, recependo la Direttiva 2004/41/CE.
- nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata.
sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00. Pagamento in misura ridotta € 3.000,00.
CONSIDERAZIONI PERSONALI:
Lo scrivente ha effettuato controlli presso un attività di produzione e vendita prodotti artigianali senza assistenza di somministrazione. Nell’occorso si accertava che la Scia presentata allo sportello SUAP del Comune era carente di documenti essenziali.
Trattandosi di un laboratorio dunque è ipotizzabile la violazione indicata nella “quarta ipotesi”, forse più giusta rispetto alla “TERZA IPOTESI”.
E’ prevista o meno la chiusura dell’esercizio?
Si consideri che, in alternativa applicando la “TERZA IPOTESI”, l’articolo 4 comma 4 del Decreto Legge del 4 luglio 2006 N. 223, convertito con modificazioni in legge del 4 agosto 2006 N. 248 non richiama nelle disposizioni sanzionatorie anche il comma 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.-
Voi dunque quale ipotesi applichereste.... la III o la IV?
Ciao e buona Estate a tutti.
Ag. Pietro Riccardi
Email: stadtpolizei@tiscali.it
Intanto grazie per il quadro riepilogativo (segnalo ai lettori che tale impostazione va "aggiornata" con l'eventuale disciplina regionale in materia, se esistente).
Ciò premesso, le ipotesi indicate al n. III e IV non sono alternative ma concorrenti rappresentando la violazione di diverse disposizioni sanzionatorie riferite a fattispecie diverse.
Aprire un panificio senza SCIA AMMINISTRATIVA comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'art. 22 Dlgs 114/1998 (a cui rinvia il DL 223/2006).
Aprire un panificio senza NOTIFICA SANITARIA comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative dall'art. 6 del Dlgs 193/2007.
Le due sanzioni, come detto, sono concorrenti (SE DEL CASO) in quanto sanzionano due omissioni distinte (tanto che, in linea teorica, un soggetto potrebbe presentare scia amministrativa senza notifica sanitaria e viceversa, rendendosi applicabile in questo caso una sola delle due sanzioni)
Salve, quindi, in presenza di assenza di SCIA amministrativa non vi è la chiusura dell'attività???
riferimento id:28183
Salve, quindi, in presenza di assenza di SCIA amministrativa non vi è la chiusura dell'attività???
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Ovviamente se c'è scia amministrativa non si può chiudere l'attività a meno che non si accerti la CARENZA DI REQUISITI (e non solo della notifica) per i quali procedere con specifica ordinanza.
Il caso a cui faccio riferimento io riguarda una situazione in cui la SCIA è stata presentata, ma non spiega i suoi effetti in quanto l'Ufficio competente non ne ha rilasciato la ricevuta di correttezza formale.
In tal caso l'attività si appalesa illegittima e pertanto andrebbe chiusa, a mio avviso.
Il caso a cui faccio riferimento io riguarda una situazione in cui la SCIA è stata presentata, ma non spiega i suoi effetti in quanto l'Ufficio competente non ne ha rilasciato la ricevuta di correttezza formale.
In tal caso l'attività si appalesa illegittima e pertanto andrebbe chiusa, a mio avviso.
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[color=red][b]ATTENZIONE[/b][/color]: la ricevuta di accettazione della SCIA è indispensabile, quale effetto abilitativo, SOLO SE il SUAP utilizza un sistema informatico conforme al DPR 160/2010 che rilascia AUTOMATICAMENTE (cioè senza intervento di operatore umano) la ricevuta.
Qualora voi abbiate un software ma la ricevuta è rilasciata previa verifica da parte del personale addetto allora la RICEVUTA ha solo un valore formale e quel che conta è la TRASMISSIONE (ricevuta di consegna della PEC o attestazione di deposito informatico).
STATE ATTENTI!!!!!!!!!
DPR 160/2010 art. 4 comma 4
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia [color=red][b]automaticamente [/b][/color]la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6