Data: 2015-08-06 12:44:32

Mancanza Scia.... quale ipotesi sanzionatoria applichereste?

L'apertura di un attività senza Scia comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Elenco di seguito, quattro casi (forse i più comuni).

PRIMA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
art. 65 comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, in relazione all’art. 19 della legge n. 241/1990
modificato dalla Legge numero 122/2010 e sanzionato dall’art. 22 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114

- apriva un esercizio di vicinato (non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti e 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti), di mq ___, senza presentare la Scia al comune competente per territorio per la vendita di prodotti del settore non alimentare. Al momento dell’accertamento un cliente identificato in Sig. ________ nato il ____ a________ e residente in_________________alla Via__________ n_____ era intento ad acquistare _____________.

sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00. Pagamento in misura ridotta 5.164,00.

il presente verbale sarà trasmesso senza ritardo al Sindaco per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività.

SECONDA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
art. 8 comma 1 e sanzionato dall’art. 22 commi 1 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114

- apriva una media struttura di vendita (superiore a 150 mq e fino a 1500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti e superiore a 250 mq e fino a 2500 nei comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti), di mq ___, senza la prescritta autorizzazione. Al momento dell’accertamento un cliente identificato in Sig. ________ nato il ____ a________ e residente in_________________alla Via__________ n_____ era intento ad acquistare _____________.

sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00. Pagamento in misura ridotta 5.164,00.

il presente verbale sarà trasmesso senza ritardo al Sindaco per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività.

TERZA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art 4, commi 2 e 4 del D.L. del 4 luglio 2006 N. 223, convertito con modificazioni in legge  del 4 agosto 2006 N. 248
con riferimento all’articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 N. 114

- Effettuava impianto di un nuovo panificio senza presentare al comune competenze per territorio preventiva SCIA.

sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00. Pagamento in misura ridotta 5.164,00.

Non è prevista la chiusura del panificio in quanto l’articolo 4 comma 4 del Decreto Legge del 4 luglio 2006 N. 223, convertito con modificazioni in legge  del 4 agosto 2006 N. 248 non richiama nelle disposizioni sanzionatorie anche il comma 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.-

QUARTA IPOTESI:
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art 6 c 3 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2007 ed entrato in vigore il 21 novembre 2007, recependo la Direttiva 2004/41/CE.

- nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata.

sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00. Pagamento in misura ridotta € 3.000,00.

CONSIDERAZIONI PERSONALI:
Lo scrivente ha effettuato controlli presso un attività di produzione e vendita prodotti artigianali senza assistenza di somministrazione. Nell’occorso si accertava che la Scia presentata allo sportello SUAP del Comune era carente di documenti essenziali.

Trattandosi di un laboratorio dunque è ipotizzabile la violazione indicata nella “quarta ipotesi”, forse più giusta rispetto alla “TERZA IPOTESI”.
E’ prevista o meno la chiusura dell’esercizio?
Si consideri che, in alternativa applicando la “TERZA IPOTESI”, l’articolo 4 comma 4 del Decreto Legge del 4 luglio 2006 N. 223, convertito con modificazioni in legge  del 4 agosto 2006 N. 248 non richiama nelle disposizioni sanzionatorie anche il comma 6 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.-

Voi dunque quale ipotesi applichereste.... la III o la IV?

Ciao e buona Estate a tutti.
Ag. Pietro Riccardi
Email: stadtpolizei@tiscali.it

riferimento id:28183

Data: 2015-08-09 04:10:03

Re:Mancanza Scia.... quale ipotesi sanzionatoria applichereste?

Intanto grazie per il quadro riepilogativo (segnalo ai lettori che tale impostazione va "aggiornata" con l'eventuale disciplina regionale in materia, se esistente).
Ciò premesso, le ipotesi indicate al n. III e IV non sono alternative ma concorrenti rappresentando la violazione di diverse disposizioni sanzionatorie riferite a fattispecie diverse.
Aprire un panificio senza SCIA AMMINISTRATIVA comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'art. 22 Dlgs 114/1998 (a cui rinvia il DL 223/2006).
Aprire un panificio senza NOTIFICA SANITARIA comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative dall'art. 6 del Dlgs 193/2007.

Le due sanzioni, come detto, sono concorrenti (SE DEL CASO) in quanto sanzionano due omissioni distinte (tanto che, in linea teorica, un soggetto potrebbe presentare scia amministrativa senza notifica sanitaria e viceversa, rendendosi applicabile in questo caso una sola delle due sanzioni)

riferimento id:28183

Data: 2015-08-19 08:13:38

Re:Mancanza Scia.... quale ipotesi sanzionatoria applichereste?

Salve, quindi, in presenza di assenza di SCIA amministrativa non vi è la chiusura dell'attività???

riferimento id:28183

Data: 2015-08-19 10:28:25

Re:Mancanza Scia.... quale ipotesi sanzionatoria applichereste?


Salve, quindi, in presenza di assenza di SCIA amministrativa non vi è la chiusura dell'attività???
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Ovviamente se c'è scia amministrativa non si può chiudere l'attività a meno che non si accerti la CARENZA DI REQUISITI (e non solo della notifica) per i quali procedere con specifica ordinanza.

riferimento id:28183

Data: 2015-08-19 11:58:17

Re:Mancanza Scia.... quale ipotesi sanzionatoria applichereste?

Il caso a cui faccio riferimento io riguarda una situazione in cui la SCIA è stata presentata, ma non spiega i suoi effetti in quanto l'Ufficio competente non ne ha rilasciato la ricevuta di correttezza formale.

In tal caso l'attività si appalesa illegittima e pertanto andrebbe chiusa, a mio avviso.

riferimento id:28183

Data: 2015-08-23 13:03:00

Re:Mancanza Scia.... quale ipotesi sanzionatoria applichereste?


Il caso a cui faccio riferimento io riguarda una situazione in cui la SCIA è stata presentata, ma non spiega i suoi effetti in quanto l'Ufficio competente non ne ha rilasciato la ricevuta di correttezza formale.

In tal caso l'attività si appalesa illegittima e pertanto andrebbe chiusa, a mio avviso.
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[color=red][b]ATTENZIONE[/b][/color]: la ricevuta di accettazione della SCIA è indispensabile, quale effetto abilitativo, SOLO SE il SUAP utilizza un sistema informatico conforme al DPR 160/2010 che rilascia AUTOMATICAMENTE (cioè senza intervento di operatore umano) la ricevuta.
Qualora voi abbiate un software ma la ricevuta è rilasciata previa verifica da parte del personale addetto allora la RICEVUTA ha solo un valore formale e quel che conta è la TRASMISSIONE (ricevuta di consegna della PEC o attestazione di deposito informatico).

STATE ATTENTI!!!!!!!!!

DPR 160/2010 art. 4 comma 4
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia [color=red][b]automaticamente [/b][/color]la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6

riferimento id:28183
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