Data: 2015-08-05 09:36:04

RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO

Buon giorno.
All' ufficio commercio perviene un'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ex art. 5 DPR 151/2011 inerente l'impianto di distribuzione di carburante esistente presso il porto turistico comunale, gestito attualmente da una spa. Nell'attestazione si dichiara l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato. Chiedo cortesemente di conoscere quali sarebbero gli adempimenti a carico dell' ufficio commercio o di qualunque altro ufficio comunale. Grazie per la collaborazione.

riferimento id:28169

Data: 2015-08-08 19:18:08

Re:RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO


Buon giorno.
All' ufficio commercio perviene un'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ex art. 5 DPR 151/2011 inerente l'impianto di distribuzione di carburante esistente presso il porto turistico comunale, gestito attualmente da una spa. Nell'attestazione si dichiara l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato. Chiedo cortesemente di conoscere quali sarebbero gli adempimenti a carico dell' ufficio commercio o di qualunque altro ufficio comunale. Grazie per la collaborazione.
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Devi solo inoltrare ai VV e mettere agli atti. Non occorrono ulteriori verifiche.
Quando (e se) ti arriva la ricevuta del COMANDO PROVINCIALE la inoltrerai all'interessato (senza fare alcun atto)

Art. 5.
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità an- tincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività
di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto
ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione
attestante l’assenza di variazioni alle condizioni
di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione
prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7.[b][color=red] Il Comando
rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione.[/color][/b]
2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma
1 è elevata a dieci anni.

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