Data: 2015-08-04 09:34:41

titolare di posteggio sospeso per durc

Se un titolare di posteggio fisso ad un mercato nei confronti del quale l'ufficio ha già disposto la sospensione  per motivi legati alla mancata regolaità contributiva, la polizia municipale cosa può fare se ad un controllo lo trovano con il proprio banco già montato e non vuole andare via?Il provvedimento di sospensione è già efficace e quindi produce effetto.Il sequestro della merce presumo di no, perchè il titolo autorizzatorio è valido e solo sospeso, in attesa della regolarizzazione , semmai incorre nella sanzione amministrativa tutte le volte che monta. Potete confermare o rettificare?Grazie mille!

riferimento id:28159

Data: 2015-08-08 19:04:38

Re:titolare di posteggio sospeso per durc


Se un titolare di posteggio fisso ad un mercato nei confronti del quale l'ufficio ha già disposto la sospensione  per motivi legati alla mancata regolaità contributiva, la polizia municipale cosa può fare se ad un controllo lo trovano con il proprio banco già montato e non vuole andare via?Il provvedimento di sospensione è già efficace e quindi produce effetto.Il sequestro della merce presumo di no, perchè il titolo autorizzatorio è valido e solo sospeso, in attesa della regolarizzazione , semmai incorre nella sanzione amministrativa tutte le volte che monta. Potete confermare o rettificare?Grazie mille!
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In materia sanzionatoria vige il principio di legalità, quindi il divieto di interpretazione analogica delle norme.
Ciò premesso l'unica sanzione applicabile nel caso di specie appare quella pecuniaria dell'art. 104 comma 3

LR 28/2005

Art. 104
- Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche
1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981. (64)
2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo. (81)
[color=red][b]3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, V bis, (145) IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.
[/b][/color]3 bis. Nel caso di violazione di ogni altra disposizione di cui al titolo II, capo V bis, il comma 3 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma.(229)
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.

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Art. 40 quinquies
- Sospensione e revoca(136)
1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:
a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, comma 2;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.
b bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all'articolo 40 bis, comma 6 bis, e all’articolo 77, comma 2 quater, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune. (172)
2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 108.
3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 40 bis, comma 3.
3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma. (227)
3 ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima dell’entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data. (228)

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Data: 2016-04-12 08:01:10

Re:titolare di posteggio sospeso per durc

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