Data: 2011-11-20 13:47:06

ORARI e liberalizzazione - Circolare Regione Toscana 7/11/2011

ORARI e liberalizzazione - Circolare Regione Toscana 7/11/2011


DELIBERAZIONE 7 novembre 2011, n. 956
Circolari in ordine agli effetti delle disposizioni di
cui agli articoli 28 e 35, commi 6 e 7, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), come convertito, con modificazioni,
dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, sulle disposizioni della
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio.
Testo Unico in materia di commercio in sede fissa,
su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e
bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica
e distribuzione di carburanti.

Allegato B
Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 6 e 7, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sulle
disposizioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in
materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande,
vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
A partire dal 6 luglio 2011 è in vigore il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 15
luglio 2011 n. 111.
L’articolo 35, comma 6, di tale decreto stabilisce che “All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera
d) è aggiunta la seguente: “d-bis) , in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di
chiusura, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato
nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.
Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine agli effetti prodotti dalla norma sopra
riportata sulle disposizioni vigenti nella Regione Toscana e, di conseguenza, sulle ordinanze
comunali in materia di orari.
Tale esigenza è resa particolarmente urgente da quanto previsto al comma 7 dello stesso articolo 35,
il quale stabilisce che “le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e
regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”, nonché
dalla recente emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della circolare
esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011.
Va innanzitutto premesso che la Giunta regionale, con delib. n. 764 del 5 settembre 2011, ha
autorizzato il suo Presidente a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi
6 e 7 del D.L. 98/2011 come convertito dalla L. 111/2011, ritenendolo lesivo delle competenze
regionali in materia di Commercio, ai sensi degli artt. 117, comma 4 e 118 della Costituzione.
Il ricorso è stato presentato in data 12 settembre 2011 ed è tuttora subjudice.
In attesa della pronuncia della Corte, questa Regione ritiene comunque opportuno chiarire la
situazione giuridica esistente oggi in Toscana:
1) il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è stato disapplicato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 7
febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa,
su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti) (fatti salvi gli artt. 10, comma 1, lett. a, ultimo periodo;
15, commi 7, 8 e 9; 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’art. 56 del D.M. 4
agosto 1988, n. 375; 28, comma 17; 30, comma 5).
Tale disapplicazione ha acquistato efficacia (ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. a) della L.R.
28/2005) dal momento in cui la legge regionale è diventata pienamente applicabile, ossia dal
momento dell’entrata in vigore del suo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.
15/R, entrato in vigore il 21 aprile 2009).
A partire dal 21 aprile 2009, di conseguenza, sono state abrogate le norme regionali che davano
attuazione allo stesso d.lgs. 114/1998 ed in particolare:
a) la L.R. 17 maggio 1999, n. 28 (abrogata dall'art. 110, comma 2, lett. a) della L.R.
28/2005);
b) il suo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R (abrogato dall'art. 43
del D.P.G.R. 15/R/2009);
2) anche la L. 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi) è stata disapplicata dall’art. 111, comma 1, della L.R. 28/2005
(fatti salvi gli artt. 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all’art. 43, e 9 comma
3) e ciò a partire dall’entrata in vigore della stessa legge, avvenuta il 25 febbraio 2005;
3) in conseguenza di quanto riportato al punto 1), l'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'art.
12 del d.lgs. 114/1998, dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte,
approvato con vari atti regionali successivi (l'ultimo dei quali è costituito dal decreto
dirigenziale n. 979 del 12 marzo 2009), è da considerare decaduto, in quanto non più sostenuto
dalle norme che lo legittimavano;
4) la disciplina degli orari delle attività commerciali toscane (sia di vendita che di
somministrazione di alimenti e bevande) è contenuta nel titolo II, capo X, della L.R. 28/2005 ed
in particolare negli artt. 80 e 81 della legge;
5) in Toscana, fino al 1° gennaio 2012, trovano applicazione solo le norme della L.R. 28/2005
(in particolare, gli artt. 80 e 81, in materia, rispettivamente, di orari degli esercizi di vendita in
sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande) e quelle del suo regolamento di
attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 1° aprile 2009 (in particolare, l’art. 7, che detta
le modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli
esercizi commerciali in sede fissa).
In conseguenza di quanto detto, le ordinanze comunali emanate ai sensi degli artt. 80 e 81 della
L.R. 28/2005 mantengono piena efficacia fino al 1° gennaio 2012.
La Regione valuterà, anche in attesa e/o alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, quale
siano le scelte da assumere a partire dal 2 gennaio 2012, relativamente all’obbligo di adeguamento
di cui all’art. 35, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla L. 15 luglio 2011 n.
111.

riferimento id:2815

Data: 2011-11-23 10:27:22

Re:ORARI e liberalizzazione - Circolare Regione Toscana 7/11/2011

A seguito di questa circolare, le ordinanze sulla liberalizzazione degli orari adottate da vari comuni (tra cui il nostro) facendo leva sull'economia prevalentemente turistica degli stessi, senza citare però elenchi regionali ma basandosi su dati economici, che fine fanno? Sono ancora legittime o no?
Ed i comuni non turistici che hanno liberalizzato lo stesso?

riferimento id:2815

Data: 2011-11-23 19:24:52

Re:ORARI e liberalizzazione - Circolare Regione Toscana 7/11/2011


A seguito di questa circolare, le ordinanze sulla liberalizzazione degli orari adottate da vari comuni (tra cui il nostro) facendo leva sull'economia prevalentemente turistica degli stessi, senza citare però elenchi regionali ma basandosi su dati economici, che fine fanno? Sono ancora legittime o no?
Ed i comuni non turistici che hanno liberalizzato lo stesso?
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A mio avviso:
1) le ordinanze attuali, sia dei comuni turistici che non rimangono in vigore e sono LEGITTIME fino al 31/12/2011.
2) i Comuni che sono turistici in quanto nell'elenco regionale del 2009 (sul punto la circolare non va seguita) possono adottare ordinanze prima del 31/12 per liberalizzare
3) dal 1/1/2012 le ordinanze dei comuni turistici diventano illegittime


P.S.
Secondo me MONTI liberalizza tutto entro fine anno!!!

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