Data: 2015-08-03 12:32:19

Apertura circolo privato e precedente penale

Buonasera a tutti,
vorrei sapere, se possibile, se un soggetto che quindici anni fa è stato arrestato per 3 mesi e 10 giorni (patteggiato) per avere pestato, a causa di un diverbio scoppiato forse per il troppo alcool, insieme a degli amici, un conoscente (90 giorni di prognosi) possiede i requisiti morali e di onorabilità per l'apertura di un circolo privato.
Grazie per la risposta.

riferimento id:28145

Data: 2015-08-03 13:22:17

Re:Apertura circolo privato e precedente penale


Buonasera a tutti,
vorrei sapere, se possibile, se un soggetto che quindici anni fa è stato arrestato per 3 mesi e 10 giorni (patteggiato) per avere pestato, a causa di un diverbio scoppiato forse per il troppo alcool, insieme a degli amici, un conoscente (90 giorni di prognosi) possiede i requisiti morali e di onorabilità per l'apertura di un circolo privato.
Grazie per la risposta.
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I requisiti morali per l'avvio di un circolo di somministrazione (se non si effettua somministrazione o si affida l'attività a terzi NON sono previsti requisiti) sono indicati nell'art. 11 e 92 del TULPS che prevedono:
- artt. 11 comma 1 e art. 92: casi di esclusione AUTOMATICA
- art. 11 comma 2: casi di esclusione PREVIA VALUTAZIONE

Il problema del TULPS (a differenza del commercio) è che non prevede "riabilitazione amministrativa", cioè anche decorsi più di 5 anni il reato rimane OSTATIVo se non si è ottenuta la riabilitazione (che quasi nessuno chiede).

Nel caso indicato sembra che la condanna sia avvenuta per LESIONI PERSONALI, ipotesi di delitto che:
1) se commessa in stato di ubriachezza è AUTOMATICAMENTE ostativa ai sensi dell'art. 92
2) se commessa NON in stato di ubriachezza va valutata ai sensi dell'art. 11 comma 2 (BUONA CONDOTTA). A mio avviso non è ostativa visto il grande lasso di tempo intercorso (qualora non vi siano altri reati o procedimenti penali pendenti).

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Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia [color=red]possono[/color] essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e [b][color=red]a chi non può provare la sua buona condotta[/color][/b].
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89[color=red][b] non possono essere date[/b][/color] a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

riferimento id:28145

Data: 2015-08-05 20:32:02

Re:Apertura circolo privato e precedente penale

Grazie mille per la risposta esaustiva, ora mi sorge un dubbio, l'art. 92 del TULPS recita:
- Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 "non possono essere date" a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Se fosse obbligatorio non rilasciare le licenze, non sarebbe stato più giusto scrivere "non devono essere date", scritto così come nell'art.92 potrebbe sembrare che ci sia un margine di discrezionalità.
Che dite? E poi, secondo Lei, si può accertare che un soggetto è in stato di ubriachezza il giorno dopo che commette il reato?
Grazie ancora per le risposte.

riferimento id:28145

Data: 2015-08-06 13:38:24

Re:Apertura circolo privato e precedente penale


Grazie mille per la risposta esaustiva, ora mi sorge un dubbio, l'art. 92 del TULPS recita:
- Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 "non possono essere date" a chi [...]
Se fosse obbligatorio non rilasciare le licenze, non sarebbe stato più giusto scrivere "non devono essere date", scritto così come nell'art.92 potrebbe sembrare che ci sia un margine di discrezionalità.
Che dite?
Grazie ancora per le risposte.
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In questo caso il "[i]non possono[/i]" non va intesa come ipotesi di facoltà (discrezionale) della P.A. ma come obbligo tassativo "[i]non devono essere date[/i]", senza margini di valutazione se non verificare ad es. che la pena comminata non sia stata dal Giudice sospesa ex art.163 c.p., perchè in tal caso, se non ha altre situazioni a carico, vale  il 166 c.2 c.p.

Se comunque la pena è stata patteggiata ex art.444 cpp, stante il decorso del tempo vale l'art.445 c.2 c.p.p.

Poi, in questo caso, a mio avviso il 92 tulps non si applica visto che non si tratta di un "pubblico esercizio" ma appunto di un circolo privato.

riferimento id:28145

Data: 2015-08-11 21:40:08

Re:Apertura circolo privato e precedente penale

Grazie tante per la risposta e per le relative delucidazioni..

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