Come ormai capita in diverse località turistiche della Regione Toscana, si osserva il c.d. "[i]servizio assistito[/i]" alla clientela degli esercizi di vicinato del settore alimentare che vogliono consumare sul posto i prodotti precedentemente acquistato.
Come noto, tale pratica, è vietata dall'art. 16, comma 2, del Codice del Commercio.
Sul piano sanzionatorio, si profilano due diverse ipotesi:
- quella residuale, di cui all'art. 102/4 del citato Codice;
- quella speciale, di cui all'art. 103/1 del citato Codice.
A parere di chi scrive, nel caso di specie, si deve applicare la prima delle due ipotesi sanzionatorie.
Intanto, il Codice del Commercio, va a regolamentare e quindi distinguere le diverse attività del commercio e, tra queste, il commercio in sede fissa (Titolo II, Capo III) e la somministrazione degli alimenti e delle bevande (Titolo II, Vapo VI).
Non a caso, definisce e quindi, distingue, il [i]commercio al dettaglio[/i] (art. 15, comma 1, lett. b) dalla [i]somministrazione degli alimenti e delle bevande[/i] (art. 41, comma 1, lett. a), restando caratterizzata, quest'ultima forma commerciale, dalla possibilità di consumare sul posto e presso una superficie appositamente attrezzata, i generi alimentari precedentemente acquistati; a ciò si aggiunga la gestione della stessa per la diretta funzionalità dell'esercizio.
Peraltro, anche nell'esercizio di vicinato è possibile consumare sul posto il prodotto alimentare precedentemente acquistato, a condizione che il cliente non goda del c.d. servizio assistito che, generalmente, si intende come la possibilità di utilizzare il negozio, alla stregua di un bar o di un ristorante.
Chi scrive, resta dell'avviso che un conto è trasformare un'attività commerciale in qualcosa di diverso (ad es. aprire un esercizio di vicinato e gestirlo, fin dall'apertura e sino alla sua chiusura, come un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande); altra cosa è mantenere impregiudicata la caratteristica strutturale e di gestione dell'esercizio di vicinato, senza con ciò osservare alcune prescrizioni.
Nel primo caso, applicherei, quindi, le sanzioni previste dall'art. 103/1 citato quando, nel secondo caso, applicherei quelle di cui all'art. 102/4. Non solo per chiare fattispecie diverse, ma anche in ragione di un diverso modo di rispondere dell'ordinamento (anche sul piano dell'efficacia dei provvedimenti che possono, poi, essere adottati), coerente a tutta la struttura del castello normativo che caratterizza il Codice del Commercio.
Infatti, ipotizzando di dover sanzionare l'esercizio di vicinato con la sanzione di cui all'art. 103/1 comma, la misura che ne consegue (chiusura dell'esercizio) non può riguardare - a parere di chi scrive - l'esercizio di vicinato che è regolarmente autorizzato ma, piuttosto, a far cessare la modalità di gestione dello stesso e cioè, far cessare il servizio assistito.
Diversamente, andando ad applicare la sanzione di cui all'art. 102/4, in caso di particolare gravità o reiterata violazione della disposizione si giunge, con certezza, a sospendere l'attività principale (art. 102/8 Cod. Comm.).
Sarà sempre interessante ed utile ogni Vostra considerazione in merito.
Ringrazio e saluto.
Come ormai capita in diverse località turistiche della Regione Toscana, si osserva il c.d. "[i]servizio assistito[/i]" alla clientela degli esercizi di vicinato del settore alimentare che vogliono consumare sul posto i prodotti precedentemente acquistato.
Come noto, tale pratica, è vietata dall'art. 16, comma 2, del Codice del Commercio.
Sul piano sanzionatorio, si profilano due diverse ipotesi:
- quella residuale, di cui all'art. 102/4 del citato Codice;
- quella speciale, di cui all'art. 103/1 del citato Codice.
A parere di chi scrive, nel caso di specie, si deve applicare la prima delle due ipotesi sanzionatorie.
Intanto, il Codice del Commercio, va a regolamentare e quindi distinguere le diverse attività del commercio e, tra queste, il commercio in sede fissa (Titolo II, Capo III) e la somministrazione degli alimenti e delle bevande (Titolo II, Vapo VI).
Non a caso, definisce e quindi, distingue, il [i]commercio al dettaglio[/i] (art. 15, comma 1, lett. b) dalla [i]somministrazione degli alimenti e delle bevande[/i] (art. 41, comma 1, lett. a), restando caratterizzata, quest'ultima forma commerciale, dalla possibilità di consumare sul posto e presso una superficie appositamente attrezzata, i generi alimentari precedentemente acquistati; a ciò si aggiunga la gestione della stessa per la diretta funzionalità dell'esercizio.
Peraltro, anche nell'esercizio di vicinato è possibile consumare sul posto il prodotto alimentare precedentemente acquistato, a condizione che il cliente non goda del c.d. servizio assistito che, generalmente, si intende come la possibilità di utilizzare il negozio, alla stregua di un bar o di un ristorante.
Chi scrive, resta dell'avviso che un conto è trasformare un'attività commerciale in qualcosa di diverso (ad es. aprire un esercizio di vicinato e gestirlo, fin dall'apertura e sino alla sua chiusura, come un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande); altra cosa è mantenere impregiudicata la caratteristica strutturale e di gestione dell'esercizio di vicinato, senza con ciò osservare alcune prescrizioni.
Nel primo caso, applicherei, quindi, le sanzioni previste dall'art. 103/1 citato quando, nel secondo caso, applicherei quelle di cui all'art. 102/4. Non solo per chiare fattispecie diverse, ma anche in ragione di un diverso modo di rispondere dell'ordinamento (anche sul piano dell'efficacia dei provvedimenti che possono, poi, essere adottati), coerente a tutta la struttura del castello normativo che caratterizza il Codice del Commercio.
Infatti, ipotizzando di dover sanzionare l'esercizio di vicinato con la sanzione di cui all'art. 103/1 comma, la misura che ne consegue (chiusura dell'esercizio) non può riguardare - a parere di chi scrive - l'esercizio di vicinato che è regolarmente autorizzato ma, piuttosto, a far cessare la modalità di gestione dello stesso e cioè, far cessare il servizio assistito.
Diversamente, andando ad applicare la sanzione di cui all'art. 102/4, in caso di particolare gravità o reiterata violazione della disposizione si giunge, con certezza, a sospendere l'attività principale (art. 102/8 Cod. Comm.).
Sarà sempre interessante ed utile ogni Vostra considerazione in merito.
Ringrazio e saluto.
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[b]CONDIVIDO al 100% le tue osservazioni puntuali e ben argomentate.
[/b]Se un soggetto è titolare di esercizio di vicinato e lo usa "impropriamente" ricade nella violazione dell'art. 102.
Se un soggetto NON è titolare di esercizio di vicinato allora ricade nell'art. 103.
Interessante la questione che poni riguardante un esercizio di vicinato che, per caratteristiche del servizio, MUTA DI FATTO il negozio in un ristorante ... configurandosi così un esercizio di somministrazione. MI CONVINCE a patto che vi siano elementi significativi che testimonino il MUTAMENTO dell'attività (secondo me con rilevanza anche fiscale). Ricordo infatti che il regime IVA per la somministrazione è al 10% mentre per la vendita al 22% ... quindi è possibile anche attivare eventuali controlli fiscali.
[color=red][b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti. [/b][/color]
- Sanzioni
Art. 102
- Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio (190)
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
Art. 103
- Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli13 e 14 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.
Ok. Grazie per la segnalazione sul piano fiscale.
riferimento id:28141