Data: 2015-08-03 09:40:18

art. 103 bis L.R. 28/2005

Il Comando Polizia Municipale ha elevato un verbale di contestazioe ad un esercizio di somministrazione non regolare e lo ha immediatamente diffidato ai sensi dell'art. 103 bis della l.r. 28/2005 e vuole procedere alla chiusura con sigilli. A mio avviso la diffida e la chiusura con sigilli deve avvenire se non viene ottemperato all'ordinanza di cessazione dell'attività prevista dall'art. 17 ter del TULPS e non a seguito del verbale di contestazione. Pertanto prima fa fatta l'ordinanza di cessazione dell'attività non regolare e poi applicato il 103 bis. Vorrei sapere la  tua opinione. Grazie

riferimento id:28140

Data: 2015-08-03 13:14:13

Re:art. 103 bis L.R. 28/2005


Il Comando Polizia Municipale ha elevato un verbale di contestazioe ad un esercizio di somministrazione non regolare e lo ha immediatamente diffidato ai sensi dell'art. 103 bis della l.r. 28/2005 e vuole procedere alla chiusura con sigilli. A mio avviso la diffida e la chiusura con sigilli deve avvenire se non viene ottemperato all'ordinanza di cessazione dell'attività prevista dall'art. 17 ter del TULPS e non a seguito del verbale di contestazione. Pertanto prima fa fatta l'ordinanza di cessazione dell'attività non regolare e poi applicato il 103 bis. Vorrei sapere la  tua opinione. Grazie
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CONFERMO, i passaggi sono:
1) sanzione pecuniaria
2) ordine di chiusura
3) accertamento dell'inosservanza dell'ordine
4) diffida
5) accertamento dell'inosservanza della diffida
6) apposizione di sigilli

[color=red][b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
[/b][/color]Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Art. 103 - Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli13 e14 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall'Sito esternoarticolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3 bis. In luogo delle sanzioni di cui all’articolo 10 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 103 bis - Esecuzione coattiva
1. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 102, 103 e 105, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.

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