Data: 2015-08-02 12:41:25

ITINERANTI presso le bellezze artistiche - LEGITTIMO lo spostamento forzato

ITINERANTI presso le bellezze artistiche - LEGITTIMO lo spostamento forzato

[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II TER – ordinanza 30 luglio 2015 n. 3357[/b][/color]

[img width=300 height=235]http://romareport.it/wp-content/uploads/Schermata-2015-06-23-alle-15.40.46.png[/img]

N. 03357/2015 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15367 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Donato Di Veroli, Di Segni Giacomo, Di Segni Emanuele, Di Segni Angelo, Soc Giacomo di Segni Sas, Sonnino Davide, Di Segni Fabrizio, Citoni Massimo, Zarfati Angelo, Zarfati David, Vivanti Massimo, Menasci Massimo, Astrologo Leda, Di Porto Angelo, Polacco Settimio, Vivanti Alessandra, Astrologo Leda, Rossi Daniele, Sed Renato, piazza Sed Giuliano, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Arturo Giallombardo, con domicilio eletto presso Arturo Giallombardo in Roma, Via Pietro Borsieri 13;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Rosalda Rocchi, Rodolfo Murra, con domicilio eletto presso l’Avvocatura del Comune di Roma;

Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

[b]dei provvedimenti concernenti i procedimenti di rilocalizzazione temporanea dell’attività degli “Urtisti” ritenuta incompatibile per la tutela dei beni culturali e paesaggistici delle aree del Tridente;[/b]

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che gli atti ed i provvedimenti impugnati trovano il proprio fondamento normativo nella disposizione di cui all’[color=red]art. 52 del dlgs 42/2004, il cui primo comma prevede che “con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio”;[/color]

[b]Considerato, pertanto, che la recente pronuncia della Corte Costituzionale nr. 140/2015 nella parte in cui ha inciso sui commi 1 bis ed 1 ter dell’art. 52 cit. non ha pregiudicato la possibilità di disporre la delocalizzazione di attività come quella della parte ricorrente, facendo ricorso all’esercizio di potestà discrezionali non imperniate sulle disposizioni colpite dall’incostituzionalità;[/b]

[b]Ritenuto che, in ogni caso, dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 140/2015 non discende l’annullamento delle disposizioni di cui ai commi 1 bis ed 1 ter, ma solo l’integrazione della relativa fattispecie normativa con la previsione dell’intesa Stato- Regioni;[/b]

Ritenuto che l’intesa è un modulo di consenso tra più amministrazioni che è caratterizzato dall’”idem placitum” come tale raggiungibile senza particolari oneri formali, anche ex post ed a sanatoria;

[b]Ritenuto che nel caso di specie, l’intesa risulta essere stata raggiunta nei termini di cui alla deliberazione della GR nr. 365 del 21 luglio 2015, come da atto sottoscritto in pari data (il cui art. 2 recita: “con il presente atto la Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 52 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42…nel testo da considerarsi integrato dall’addizione di procedura discendente dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 140/2015, formalizza il proprio avviso favorevole in ordine alle risultanze congiuntamente determinate da Roma Capitale e dal Mibact ….costituendo ciò espressione della formale intesa di competenza prevista dalla stessa disposizione”) e che tale intesa ha integrato il procedimento del “tavolo tecnico per il decoro”, conformandone lo svolgimento e le conclusioni al procedimento previsto dal menzionato art. 52;[/b]

Ritenuto che, per tutte queste ragioni, le doglianze della parte ricorrente non si prestano ad essere favorevolmente valutate, quanto meno ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, postulando sostanzialmente la tutela di un interesse oppositivo volto a conservare una posizione di vantaggio costituita sull’area pubblica, che per sua natura non è definitiva e può essere soggetta a revoca per motivi di interesse pubblico, ancorchè riservando al merito la verifica della collocazione alternativa;

Ritenuto che, sia a tali ultimi fini, che avendo riguardo al rilievo pubblico e generale della questione, va disposta la sollecita fissazione del merito della causa alla pubblica udienza del 22 ottobre 2015;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio tra le parti, avendo riguardo alla novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 ottobre 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30/07/2015.

riferimento id:28127

Data: 2016-04-12 08:01:19

Re:ITINERANTI presso le bellezze artistiche - LEGITTIMO lo spostamento forzato

Per coloro che sono interessati all'argomento, segnaliamo il seminario "[color=red][b]COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE[/b][/color]", svolto recentemente dalla Omniavis, riguardante:
- Tutto sull'attuazione dell'intesa della conferenza unificata.
- Analisi dettagliata del contenuto dei nuovi regolamenti comunali 
- Le varie attività di servizi di competenza SUAP
[b]La videoregistrazione del seminario, al costo di € 19,00+IVA[/b], è acquistabile qui: http://www.omniavis.com/images/DOCS/Brochure_Video_20150423_2015_10_OV_MasterSUAP.pdf
Per informazioni 055/6236286 o info@omniavis.it

riferimento id:28127
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it