Un esercizio commerciale di abbigliamento e biancheria intima, ultimamente espone in vetrina alcune immagini pubblicitarie degli articoli della biancheria che alcuni cittadini reputano troppo spinte, in quanto mostrano ragazze in mutande e reggiseno o solamente in mutande. Lo può fare? Ci sono norme che regolano questi casi?
riferimento id:28125[i]C.P. Art. 529.
Atti e oggetti osceni: nozione.
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.[/i]
Direi che in epoca attuale, le immagini pubblicitarie di persone seminude con biancheria intima non travalicano la misura del pudore. In ogni caso la valutazione non può che essere discrezionale e misurata sul caso specifico (esempio: sexishop eccessivamente spinto accanto ad una chiesa).
Per concludere, credo che al 99 % le immagini pubblicitarie siano legittime. Se effettivamente oscene possono intervenire le autorità di pubblica sicurezza su segnalazione del privato.