Data: 2015-08-01 05:32:37

ANTICORRUZIONE - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio


AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 15 luglio 2015
Regolamento in materia di  esercizio  del  potere  sanzionatorio,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33.
(15A05902)
(GU n.176 del 31-7-2015)

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Parte I




                        L'AUTORITA' NAZIONALE
                          ANTICORRUZIONE

  Visto l'art. 1, comma 15, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,
recante disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, in base
al quale la  trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali  e
civili ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni", adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36  della
predetta legge n. 190 del 2012;
  Visto l'art. 14 del d.lgs. 33/2013,  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di  incarichi
politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di  poteri  di
indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale;
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.)
n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione  di
dati riguardanti gli organi di  indirizzo  politico  nelle  pubbliche
amministrazioni;
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.)
n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di  esercizio  del  potere  di
ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal  Piano  nazionale  anticorruzione  e  dal  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione nonche' dalle regole  sulla  trasparenza
dell'attivita' amministrativa o nel  caso  di  comportamenti  o  atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
  Visto l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per  casi
specifici, ove al comma 1 e' previsto che "la  mancata  o  incompleta
comunicazione delle informazioni e  dei  dati  di  cui  all'art.  14,
concernenti  la  situazione  patrimoniale  complessiva  del  titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di
imprese, le partecipazioni  azionarie  proprie,  del  coniuge  e  dei
parenti entro il secondo grado, nonche'  tutti  i  compensi  cui  da'
diritto  l'assunzione  della  carica,  da'  luogo  a  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a  carico  del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo  provvedimento
e'  pubblicato  sul  sito  internet  dell'amministrazione  organismo
interessato";
  Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni  per  la
pubblicita' della situazione  patrimoniale  di  titolari  di  cariche
elettive e di cariche direttive di alcuni enti;
  Visto l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013,  ove  e'  disposto
che "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura
della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per
l'anno  sul  bilancio  dell'amministrazione,  al    numero    dei
rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al
trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai
risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo";
  Visto l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013,  ove  e'  disposto
che "nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i
siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e
ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli articoli 14  e
15";
  Vista la determinazione  dell'A.N.AC.  n.  8  del  17  giugno  2015
recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in  materia  di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa'  e
degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  partecipati  dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
  Visto l'art.  47  cit.,  ove  al  comma  2  e'  stabilito  che  "la
violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22,  comma
2, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La  stessa  sanzione
si applica agli amministratori societari che non comunicano  ai  soci
pubblici il proprio incarico e  il  relativo  compenso  entro  trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro
trenta giorni dal percepimento.";
  Visto l'art. 47 cit., ove al comma 3 e' disposto che  "le  sanzioni
di cui ai commi 1 e 2  sono  irrogate  dall'autorita'  amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689";
  Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
recante 'Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della  legge  11
agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale "il Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di  cui
all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
le violazioni in materia di comunicazione delle  informazioni  e  dei
dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato art.  47,  ai
fini dell'esercizio del  potere  sanzionatorio  di  cui  al  medesimo
articolo";
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 10 del  21  gennaio  2015,  con
cui, in  base  ad  una  lettura  sistematica  della  normativa  sulla
trasparenza  e  della  legge  689/1981,  modificando  l'orientamento
espresso nella delibera n. 66 del 31 luglio 2013,  viene  individuata
l'A.N.AC.  quale  soggetto  competente  all'avvio  del  procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui all'art.  47,  commi  1  e  2,
d.lgs. 33/2013 ed e' altresi' individuata nel Prefetto del  luogo  in
cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state  riscontrate
le violazioni l'autorita' amministrativa  competente  all'irrogazione
delle sanzioni definitive;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche  al
sistema penale", con particolare riferimento agli articoli  da  13  a
18;
  Visto  l'art.  17  della  legge  689/1981  sull'applicazione  delle
sanzioni amministrative, ove  e'  stabilito  che,  nelle  materie  di
competenza statale, per l'irrogazione della sanzione  definitiva,  in
caso di mancato pagamento in misura ridotta, intervenga  il  Prefetto
in assenza di altri uffici sul territorio e  dunque  a  chiusura  del
sistema sanzionatorio;
  Visto  l'art.  43  d.lgs.  33/2013  riguardante  i  compiti  del
responsabile per la trasparenza;
  Visto quanto  specificato  nei  comunicati  dell'Autorita'  del  27
maggio  e  6  giugno  2014  in  merito  ai  compiti  degli  organismi
indipendenti di valutazione (OIV) di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  in  materia  di  ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
  Ritenuto opportuno disciplinare  con  un  apposito  regolamento  il
procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 d.lgs. 33/2013, per  la
parte relativa all'applicazione, da parte di A.N.AC., della  sanzione
in misura ridotta, in conformita' alla delibera n. 10 del 2015;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare
gli articoli 59 e 60;

                                Emana


                      il seguente regolamento.

                              Art. 1


                            Definizioni

  Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
    b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
    c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
    d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria  relativa  al
procedimento sanzionatorio per le  violazioni  di  cui  all'art.  47,
commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013;
    e) «responsabile del  procedimento»,  il  dirigente  responsabile
dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;
    f) «amministrazioni interessate», i soggetti compresi nell'ambito
di applicazione del  d.lgs.  n.  33/2013,  in  conformita'  a  quanto
disposto all'art. 11 del medesimo decreto e alle indicazioni  fornite
dall'Autorita' con la determinazione n. 8 del 2015;
    g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato  da
ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43, d.lgs. 33/2013  e  di
seguito RT;
    h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui  all'art.
14, d.lgs. n. 150/2009;
    i)  «titolare  dell'incarico»,  il  componente  dell'organo  di
indirizzo politico di carattere elettivo o comunque di  esercizio  di
poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e  locale
ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 33/2013;
    l) «responsabile della violazione» ai sensi dell'art.  47,  comma
2, d.lgs. 33/2013, il responsabile della pubblicazione dei dati  come
individuato nel programma triennale trasparenza e integrita',  ovvero
in altro atto organizzativo interno dell'amministrazione interessata,
che non abbia ottemperato a tale obbligo;
    m) «amministratori societari» ai sensi dell'art. 47, comma 2, del
d.lgs. 33/2013, sono il presidente e i componenti  del  consiglio  di
amministrazione, o di altro organo  con  analoghe  funzioni  comunque
denominato,  e  l'amministratore  delegato  delle  societa'  di  cui
all'art. 22, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto;
    n)  «Prefetto»,  il  prefetto  del  luogo  dove  ha  sede
l'amministrazione  o  l'ente  in  cui  sono  state  riscontrate  le
violazioni;
    o) «d.l. 90/2014»,  il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
recante "Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per  l'efficienza  degli  uffici  giudiziari",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 11 agosto 2014, n. 114.
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio
per l'irrogazione, da parte dell'Autorita', delle sanzioni in  misura
ridotta per le violazioni di cui all'art. 47, commi  1  e  2,  d.lgs.
33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n.
10 del 21 gennaio 2015.
  2. Per quanto concerne le violazioni di cui all'art. 47,  comma  1,
del d.lgs. 33/2013, tenendo conto di quanto disposto all'art. 14,  in
particolare al comma 1, lettere c) ed f), del medesimo decreto e  del
rinvio, ivi contenuto, agli articoli 2, 3 e 4 della  legge  5  luglio
1982, n. 441, la mancata o incompleta  comunicazione,  da  parte  del
titolare dell'incarico, delle informazioni e dei dati riguarda:
    a.  la  situazione  patrimoniale  complessiva,  ivi  inclusa  la
dichiarazione dei redditi, al momento dell'assunzione in carica;
    b. la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie
e tutti i compensi cui da'  diritto  l'assunzione  della  carica,  al
momento  dell'assunzione  in  carica  e,  annualmente,  le  eventuali
variazioni intervenute;
    c. la titolarita' di imprese e le  partecipazioni  azionarie  del
coniuge del titolare  dell'incarico  e  dei  suoi  parenti  entro  il
secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione
dei loro dati, al momento dell'assunzione in carica dello  stesso  e,
annualmente, le eventuali variazioni intervenute.
  3. Le violazioni di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, primo
periodo, attengono alla mancata pubblicazione, da parte del  soggetto
individuato nel programma triennale trasparenza e integrita',  ovvero
in altro atto organizzativo interno, dei dati relativi agli  enti  di
cui all'art. 22, comma  1,  lettere  da  a)  a  c),  d.lgs.  33/2013,
concernenti:
    a. la ragione sociale;
    b. la misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
    c. la durata dell'impegno;
    d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione;
    e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi
di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi
spettante;
    f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
    g. gli  incarichi  di  amministratore  dell'ente  e  il  relativo
trattamento economico complessivo.
  4. Le violazioni di cui all'art. 47, comma 2, del  d.lgs.  33/2013,
secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione, da parte degli
amministratori societari, ai soci pubblici, del  proprio  incarico  e
del relativo compenso entro trenta giorni  dal  conferimento  ovvero,
per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
                              Art. 3


                    Responsabile del procedimento

  1. Il responsabile del procedimento e'  il  dirigente  responsabile
dell'ufficio  competente  dell'istruttoria  per  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui  al  presente  Regolamento.  Egli  puo'  individuare,
all'interno  dell'Ufficio,  un  funzionario  per  lo  svolgimento
dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
  2.  Il  responsabile  del  procedimento  assicura  il  legittimo,
adeguato,  completo  e  tempestivo  svolgimento  dell'istruttoria,
garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di  difesa
del soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio  del
procedimento.
Parte II

SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 1, PER MANCATA COMUNICAZIONE
DEI DATI
                              Art. 4


                            Accertamento

  1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei  compiti  di  vigilanza
sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti  dalla
normativa in materia di trasparenza,  d'ufficio  o  su  segnalazione,
rilevi la  mancata  o  incompleta  pubblicazione  delle  informazioni
indicate all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, chiede al  RT
dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorita', entro il
termine di quindici giorni, se l'inadempimento sia dipeso dall'omessa
comunicazione  da  parte  del  titolare  dell'incarico  ovvero  sia
riconducibile ad altre circostanze da indicare  specificatamente.  La
richiesta e' comunicata anche all'OIV, o all'organismo  con  funzioni
analoghe ed e' formulata con  espresso  riferimento  alla  disciplina
sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013. Il RT, nel  fornire
riscontro,  trasmette  contestualmente  i  dati  identificativi  e
l'indirizzo  PEC  del  titolare  dell'incarico  o  altro  recapito,
necessari ai fini della notifica della contestazione  in  conformita'
alla normativa vigente in  materia.  In  mancanza  la  notifica  puo'
essere effettuata anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4,  della
legge 24 novembre 1981,  n.  689,  come  precisato  all'art.  10  del
presente Regolamento.
  2. Nel caso in cui il RT attesti  che  l'inadempimento  sia  dipeso
dall'omessa comunicazione da parte del titolare  dell'incarico  delle
informazioni  e  dei  dati,  l'Ufficio  avvia  il  procedimento
sanzionatorio contestando la violazione.
  3. Nel caso, invece,  in  cui  i  dati  siano  stati  correttamente
comunicati dal titolare dell'incarico al RT e,  tuttavia,  non  siano
stati pubblicati in tutto o in parte,  il  Consiglio  si  riserva  di
ordinare all'amministrazione di pubblicare le informazioni e  i  dati
mancanti.
  4. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive
degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il
Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.
                              Art. 5


                      Avvio del procedimento
                    sanzionatorio e contestazione

  1.  Sussistendo  i  presupposti  per  l'avvio  del  procedimento
sanzionatorio, l'Ufficio notifica al titolare dell'incarico, entro il
termine di 90 giorni dal ricevimento  dell'attestazione  del  RT,  la
contestazione della violazione di cui all'art. 47,  comma  1,  d.lgs.
33/2013.
  2.  Della  contestazione  e'  data  notizia  al  RT  e  all'OIV,  o
all'organismo    con    funzioni    analoghe,    dell'amministrazione
interessata, nonche' al Prefetto.
  3. L'Ufficio, ogni trenta giorni, predispone l'elenco dei  soggetti
a cui e' stata notificata la contestazione, ai fini della  successiva
pubblicazione  sul  sito  dell'Autorita',  previa  informativa  al
Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 33 del 2013.
  4. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
almeno indicati, nel rispetto  di  quanto  previsto  nella  legge  n.
689/1981:
    a) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
    b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 689/1981, per l'invio al Prefetto  di  memorie  e  documentazione,
oltre all'eventuale richiesta di audizione;
    c) l'Ufficio e la  persona  responsabile  del  procedimento,  con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive;
    d) la possibilita' e i termini del pagamento  della  sanzione  in
misura ridotta in conformita' a quanto previsto  dall'art.  16  della
legge 689/1981 e le modalita' del pagamento.
  5. Il pagamento  della  sanzione  in  misura  ridotta  estingue  il
procedimento sanzionatorio.
  6. L'Ufficio, in applicazione di  criteri  generali  predeterminati
dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o  in  parte,  le  richieste
motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
                              Art. 6


                      Trasmissione al Prefetto

  1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura
ridotta, il Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del  d.l.  n.
90/2014 della delibera A.N.AC. n. 10/2015,  segnala  al  Prefetto  la
violazione e il mancato  pagamento,  trasmettendo  la  documentazione
relativa all'istruttoria svolta, in conformita' all'art. 17, comma 1,
della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.
  2. L'amministrazione  interessata  pubblica  sul  proprio  sito  il
provvedimento  adottato  dal  Prefetto,  secondo  le  disposizioni
dell'art.  47,  comma  1,  del  d.lgs.  33/2013  e  della  delibera
dell'Autorita' n. 10 del 2015.
Parte III

SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 2, PER VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE
                              Art. 7


                            Accertamento

  1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei  compiti  di  vigilanza
sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti  dalla
normativa sulla trasparenza, d'ufficio o su segnalazione,  rilevi  la
mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei  dati  di
cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento, chiede  al  RT
dell'amministrazione interessata di  attestare  all'Autorita',  entro
quindici giorni, il nominativo  del  responsabile  della  violazione,
ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale
per la  trasparenza  e  l'integrita',  od  altro  atto  organizzativo
interno, e' responsabile dell'omessa pubblicazione.  Nella  richiesta
e' specificato che in mancanza di attestazione di  detto  nominativo,
si presume la responsabilita' del RT ai sensi degli articoli 46 e  47
del d.lgs. 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati  di  cui
all'art.  47,  comma  2,  secondo  periodo,  dipenda  dalla  mancata
comunicazione degli stessi da parte degli  amministratori  societari,
il  RT  e'  tenuto  altresi'  ad  attestare  i  nominativi  degli
amministratori societari inadempienti.
  La richiesta e'  comunicata  anche  all'OIV,  o  all'organismo  con
funzioni analoghe ed  e'  formulata  con  espresso  riferimento  alla
disciplina sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013.
  2. In ogni caso il RT, nel fornire  riscontro  alla  richiesta  sui
dati identificativi di cui  al  comma  1,  trasmette  contestualmente
anche  l'indirizzo  PEC  o  altro  recapito  del  responsabile  della
violazione e/o  dell'amministratore  societario,  necessari  ai  fini
della notifica della  contestazione  in  conformita'  alla  normativa
vigente in materia. In mancanza la notifica  puo'  essere  effettuata
anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24  novembre
1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del presente regolamento.
  3. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive
degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il
Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.
                              Art. 8


                      Avvio del procedimento
                    sanzionatorio e contestazione

  1.  Sussistendo  i  presupposti  per  l'avvio  del  procedimento
sanzionatorio, l'Ufficio notifica al  responsabile  della  violazione
e/o all'amministratore societario, entro il termine di 90 giorni  dal
ricevimento dell'attestazione del responsabile della trasparenza,  la
contestazione della violazione di cui all'art. 47,  comma  2,  d.lgs.
33/2013.
  2. Della contestazione e' data  notizia  al  rappresentante  legale
dell'amministrazione interessata, al RT, ove diverso dal responsabile
della violazione, all'OIV nonche' al Prefetto.
  3. Nella comunicazione di  avvio  del  procedimento  devono  essere
almeno indicati, nel rispetto  di  quanto  previsto  nella  legge  n.
689/1981:
    a) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
    b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 689/1981, per l'invio al Prefetto  di  memorie  e  documentazione,
oltre all'eventuale richiesta di audizione;
    c) l'Ufficio e la  persona  responsabile  del  procedimento,  con
l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o
comunicazioni successive;
    d) la possibilita' e i termini del pagamento  della  sanzione  in
misura ridotta, in conformita' a quanto previsto dall'art.  16  della
legge 689/1981 e le modalita' del pagamento.
  4. Il pagamento  della  sanzione  in  misura  ridotta  estingue  il
procedimento sanzionatorio.
  5. L'Ufficio, in applicazione di  criteri  generali  predeterminati
dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o  in  parte,  le  richieste
motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
                              Art. 9


                      Trasmissione al Prefetto

  1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura
ridotta, il Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del  d.l.  n.
90/2014 e della delibera A.N.AC. n. 10/2015, segnala al  Prefetto  la
violazione e il mancato  pagamento,  trasmettendo  la  documentazione
relativa all'istruttoria svolta, in conformita' all'art. 17, comma 1,
della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.
Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 10


            Comunicazioni, notificazioni e pubblicita'

  1.  Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  nei  procedimenti
disciplinati dal  presente  regolamento  sono  effettuate  presso  la
casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi  dell'  art.
48  del  d.lgs.  7  marzo  1985,  n.  82,  recante  il  codice
dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto  previsto  dal
codice  di  procedura  civile  in  merito  al  riconoscimento  della
validita' della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).
  2. In mancanza di PEC o qualora il RT non abbia comunicato la PEC o
altri recapiti dei  soggetti  inadempienti,  le  comunicazioni  e  le
notificazioni sono effettuate:
    dal RT dell'amministrazione interessata ai  sensi  dell'art.  14,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    con consegna a mani proprie contro ricevuta;
    con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. Le medesime  disposizioni  si  applicano  alla  trasmissione  di
documenti e di richieste  connesse  all'istruttoria  da  parte  degli
interessati o di terzi all'Autorita'.
                              Art. 11


                        Disciplina generale

  1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
  2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento  si
applica l'art. 155 del codice di procedura civile.
                              Art. 12


                          Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Autorita' ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Approvato dal Consiglio nella seduta del 15 luglio 2015.

                                              Il Presidente: Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2015
Il Segretario: Esposito

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