AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 15 luglio 2015
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
(15A05902)
(GU n.176 del 31-7-2015)
[img width=300 height=67]http://www.anticorruzione.it/portal/avcp/logo.jpg[/img]
Parte I
L'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, in base
al quale la trasparenza dell'attivita' amministrativa costituisce
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e
civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della
predetta legge n. 190 del 2012;
Visto l'art. 14 del d.lgs. 33/2013, riguardante gli obblighi di
pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi
politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di
indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.)
n. 144 del 7 ottobre 2014 relativa agli obblighi di pubblicazione di
dati riguardanti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche
amministrazioni;
Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.)
n. 146 del 18 novembre 2014 in materia di esercizio del potere di
ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti
dal Piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di
prevenzione della corruzione nonche' dalle regole sulla trasparenza
dell'attivita' amministrativa o nel caso di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
Visto l'art. 47 del d.lgs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi
specifici, ove al comma 1 e' previsto che "la mancata o incompleta
comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da'
diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento
e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione organismo
interessato";
Vista la legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la
pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche
elettive e di cariche direttive di alcuni enti;
Visto l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ove e' disposto
che "per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma
1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura
della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo";
Visto l'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, ove e' disposto
che "nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i
siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono
pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli articoli 14 e
15";
Vista la determinazione dell'A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015
recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
Visto l'art. 47 cit., ove al comma 2 e' stabilito che "la
violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma
2, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione
si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro
trenta giorni dal percepimento.";
Visto l'art. 47 cit., ove al comma 3 e' disposto che "le sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.
689";
Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante 'Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11
agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale "il Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui
all'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei
dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato art. 47, ai
fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo
articolo";
Vista la delibera dell'Autorita' n. 10 del 21 gennaio 2015, con
cui, in base ad una lettura sistematica della normativa sulla
trasparenza e della legge 689/1981, modificando l'orientamento
espresso nella delibera n. 66 del 31 luglio 2013, viene individuata
l'A.N.AC. quale soggetto competente all'avvio del procedimento
sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2,
d.lgs. 33/2013 ed e' altresi' individuata nel Prefetto del luogo in
cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate
le violazioni l'autorita' amministrativa competente all'irrogazione
delle sanzioni definitive;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante "Modifiche al
sistema penale", con particolare riferimento agli articoli da 13 a
18;
Visto l'art. 17 della legge 689/1981 sull'applicazione delle
sanzioni amministrative, ove e' stabilito che, nelle materie di
competenza statale, per l'irrogazione della sanzione definitiva, in
caso di mancato pagamento in misura ridotta, intervenga il Prefetto
in assenza di altri uffici sul territorio e dunque a chiusura del
sistema sanzionatorio;
Visto l'art. 43 d.lgs. 33/2013 riguardante i compiti del
responsabile per la trasparenza;
Visto quanto specificato nei comunicati dell'Autorita' del 27
maggio e 6 giugno 2014 in merito ai compiti degli organismi
indipendenti di valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione
della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto opportuno disciplinare con un apposito regolamento il
procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 d.lgs. 33/2013, per la
parte relativa all'applicazione, da parte di A.N.AC., della sanzione
in misura ridotta, in conformita' alla delibera n. 10 del 2015;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e in particolare
gli articoli 59 e 60;
Emana
il seguente regolamento.
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
d) «Ufficio», l'Ufficio competente dell'istruttoria relativa al
procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47,
commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013;
e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile
dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;
f) «amministrazioni interessate», i soggetti compresi nell'ambito
di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, in conformita' a quanto
disposto all'art. 11 del medesimo decreto e alle indicazioni fornite
dall'Autorita' con la determinazione n. 8 del 2015;
g) «responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da
ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43, d.lgs. 33/2013 e di
seguito RT;
h) «OIV» l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.
14, d.lgs. n. 150/2009;
i) «titolare dell'incarico», il componente dell'organo di
indirizzo politico di carattere elettivo o comunque di esercizio di
poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale
ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 33/2013;
l) «responsabile della violazione» ai sensi dell'art. 47, comma
2, d.lgs. 33/2013, il responsabile della pubblicazione dei dati come
individuato nel programma triennale trasparenza e integrita', ovvero
in altro atto organizzativo interno dell'amministrazione interessata,
che non abbia ottemperato a tale obbligo;
m) «amministratori societari» ai sensi dell'art. 47, comma 2, del
d.lgs. 33/2013, sono il presidente e i componenti del consiglio di
amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque
denominato, e l'amministratore delegato delle societa' di cui
all'art. 22, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto;
n) «Prefetto», il prefetto del luogo dove ha sede
l'amministrazione o l'ente in cui sono state riscontrate le
violazioni;
o) «d.l. 90/2014», il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio
per l'irrogazione, da parte dell'Autorita', delle sanzioni in misura
ridotta per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, d.lgs.
33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n.
10 del 21 gennaio 2015.
2. Per quanto concerne le violazioni di cui all'art. 47, comma 1,
del d.lgs. 33/2013, tenendo conto di quanto disposto all'art. 14, in
particolare al comma 1, lettere c) ed f), del medesimo decreto e del
rinvio, ivi contenuto, agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio
1982, n. 441, la mancata o incompleta comunicazione, da parte del
titolare dell'incarico, delle informazioni e dei dati riguarda:
a. la situazione patrimoniale complessiva, ivi inclusa la
dichiarazione dei redditi, al momento dell'assunzione in carica;
b. la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie
e tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica, al
momento dell'assunzione in carica e, annualmente, le eventuali
variazioni intervenute;
c. la titolarita' di imprese e le partecipazioni azionarie del
coniuge del titolare dell'incarico e dei suoi parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione
dei loro dati, al momento dell'assunzione in carica dello stesso e,
annualmente, le eventuali variazioni intervenute.
3. Le violazioni di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. 33/2013, primo
periodo, attengono alla mancata pubblicazione, da parte del soggetto
individuato nel programma triennale trasparenza e integrita', ovvero
in altro atto organizzativo interno, dei dati relativi agli enti di
cui all'art. 22, comma 1, lettere da a) a c), d.lgs. 33/2013,
concernenti:
a. la ragione sociale;
b. la misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;
c. la durata dell'impegno;
d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione;
e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi
di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante;
f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
g. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo
trattamento economico complessivo.
4. Le violazioni di cui all'art. 47, comma 2, del d.lgs. 33/2013,
secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione, da parte degli
amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e
del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero,
per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Art. 3
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile
dell'ufficio competente dell'istruttoria per l'irrogazione delle
sanzioni di cui al presente Regolamento. Egli puo' individuare,
all'interno dell'Ufficio, un funzionario per lo svolgimento
dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.
2. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo,
adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria,
garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di difesa
del soggetto obbligato destinatario della comunicazione di avvio del
procedimento.
Parte II
SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 1, PER MANCATA COMUNICAZIONE
DEI DATI
Art. 4
Accertamento
1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza
sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla
normativa in materia di trasparenza, d'ufficio o su segnalazione,
rilevi la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni
indicate all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, chiede al RT
dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorita', entro il
termine di quindici giorni, se l'inadempimento sia dipeso dall'omessa
comunicazione da parte del titolare dell'incarico ovvero sia
riconducibile ad altre circostanze da indicare specificatamente. La
richiesta e' comunicata anche all'OIV, o all'organismo con funzioni
analoghe ed e' formulata con espresso riferimento alla disciplina
sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013. Il RT, nel fornire
riscontro, trasmette contestualmente i dati identificativi e
l'indirizzo PEC del titolare dell'incarico o altro recapito,
necessari ai fini della notifica della contestazione in conformita'
alla normativa vigente in materia. In mancanza la notifica puo'
essere effettuata anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del
presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il RT attesti che l'inadempimento sia dipeso
dall'omessa comunicazione da parte del titolare dell'incarico delle
informazioni e dei dati, l'Ufficio avvia il procedimento
sanzionatorio contestando la violazione.
3. Nel caso, invece, in cui i dati siano stati correttamente
comunicati dal titolare dell'incarico al RT e, tuttavia, non siano
stati pubblicati in tutto o in parte, il Consiglio si riserva di
ordinare all'amministrazione di pubblicare le informazioni e i dati
mancanti.
4. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive
degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il
Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.
Art. 5
Avvio del procedimento
sanzionatorio e contestazione
1. Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento
sanzionatorio, l'Ufficio notifica al titolare dell'incarico, entro il
termine di 90 giorni dal ricevimento dell'attestazione del RT, la
contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 1, d.lgs.
33/2013.
2. Della contestazione e' data notizia al RT e all'OIV, o
all'organismo con funzioni analoghe, dell'amministrazione
interessata, nonche' al Prefetto.
3. L'Ufficio, ogni trenta giorni, predispone l'elenco dei soggetti
a cui e' stata notificata la contestazione, ai fini della successiva
pubblicazione sul sito dell'Autorita', previa informativa al
Consiglio, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del d.lgs. 33 del 2013.
4. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere
almeno indicati, nel rispetto di quanto previsto nella legge n.
689/1981:
a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle
disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 689/1981, per l'invio al Prefetto di memorie e documentazione,
oltre all'eventuale richiesta di audizione;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o
comunicazioni successive;
d) la possibilita' e i termini del pagamento della sanzione in
misura ridotta in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 della
legge 689/1981 e le modalita' del pagamento.
5. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il
procedimento sanzionatorio.
6. L'Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati
dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o in parte, le richieste
motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
Art. 6
Trasmissione al Prefetto
1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura
ridotta, il Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del d.l. n.
90/2014 della delibera A.N.AC. n. 10/2015, segnala al Prefetto la
violazione e il mancato pagamento, trasmettendo la documentazione
relativa all'istruttoria svolta, in conformita' all'art. 17, comma 1,
della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.
2. L'amministrazione interessata pubblica sul proprio sito il
provvedimento adottato dal Prefetto, secondo le disposizioni
dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e della delibera
dell'Autorita' n. 10 del 2015.
Parte III
SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 2, PER VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE
Art. 7
Accertamento
1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza
sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla
normativa sulla trasparenza, d'ufficio o su segnalazione, rilevi la
mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'art. 2, commi 3 e 4, del presente Regolamento, chiede al RT
dell'amministrazione interessata di attestare all'Autorita', entro
quindici giorni, il nominativo del responsabile della violazione,
ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrita', od altro atto organizzativo
interno, e' responsabile dell'omessa pubblicazione. Nella richiesta
e' specificato che in mancanza di attestazione di detto nominativo,
si presume la responsabilita' del RT ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.lgs. 33/2013. Qualora la omessa pubblicazione dei dati di cui
all'art. 47, comma 2, secondo periodo, dipenda dalla mancata
comunicazione degli stessi da parte degli amministratori societari,
il RT e' tenuto altresi' ad attestare i nominativi degli
amministratori societari inadempienti.
La richiesta e' comunicata anche all'OIV, o all'organismo con
funzioni analoghe ed e' formulata con espresso riferimento alla
disciplina sanzionatoria di cui all'art. 47, d.lgs. 33/2013.
2. In ogni caso il RT, nel fornire riscontro alla richiesta sui
dati identificativi di cui al comma 1, trasmette contestualmente
anche l'indirizzo PEC o altro recapito del responsabile della
violazione e/o dell'amministratore societario, necessari ai fini
della notifica della contestazione in conformita' alla normativa
vigente in materia. In mancanza la notifica puo' essere effettuata
anche dal RT ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre
1981, n. 689, come precisato all'art. 10 del presente regolamento.
3. L'Ufficio, in caso di segnalazioni palesemente infondate o prive
degli elementi essenziali, ne dispone l'archiviazione informandone il
Consiglio attraverso una notizia riassuntiva trimestrale.
Art. 8
Avvio del procedimento
sanzionatorio e contestazione
1. Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento
sanzionatorio, l'Ufficio notifica al responsabile della violazione
e/o all'amministratore societario, entro il termine di 90 giorni dal
ricevimento dell'attestazione del responsabile della trasparenza, la
contestazione della violazione di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs.
33/2013.
2. Della contestazione e' data notizia al rappresentante legale
dell'amministrazione interessata, al RT, ove diverso dal responsabile
della violazione, all'OIV nonche' al Prefetto.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere
almeno indicati, nel rispetto di quanto previsto nella legge n.
689/1981:
a) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle
disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
b) il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 18 della legge
n. 689/1981, per l'invio al Prefetto di memorie e documentazione,
oltre all'eventuale richiesta di audizione;
c) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con
l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o
comunicazioni successive;
d) la possibilita' e i termini del pagamento della sanzione in
misura ridotta, in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 della
legge 689/1981 e le modalita' del pagamento.
4. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il
procedimento sanzionatorio.
5. L'Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati
dal Consiglio, puo' accogliere, in tutto o in parte, le richieste
motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione.
Art. 9
Trasmissione al Prefetto
1. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria in misura
ridotta, il Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del d.l. n.
90/2014 e della delibera A.N.AC. n. 10/2015, segnala al Prefetto la
violazione e il mancato pagamento, trasmettendo la documentazione
relativa all'istruttoria svolta, in conformita' all'art. 17, comma 1,
della legge 689/1981, per le determinazioni di competenza.
Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10
Comunicazioni, notificazioni e pubblicita'
1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti
disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la
casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art.
48 del d.lgs. 7 marzo 1985, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto previsto dal
codice di procedura civile in merito al riconoscimento della
validita' della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).
2. In mancanza di PEC o qualora il RT non abbia comunicato la PEC o
altri recapiti dei soggetti inadempienti, le comunicazioni e le
notificazioni sono effettuate:
dal RT dell'amministrazione interessata ai sensi dell'art. 14,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
con consegna a mani proprie contro ricevuta;
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di
documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli
interessati o di terzi all'Autorita'.
Art. 11
Disciplina generale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si
applica l'art. 155 del codice di procedura civile.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale
dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 15 luglio 2015.
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 luglio 2015
Il Segretario: Esposito