nel caso di una occupazione suolo completamente abusiva, con tavoli e sedie, sistemata su un marciapiede, lo spazio per il passaggio dei pedoni ai sensi del cds è garantito, si procedere con sanzione in base al regolamento comunale o con la sanzione prevista dal cds per occupazione abusiva ai sensi dell' articolo 20 del cds ?
grazie
nel caso di una occupazione suolo completamente abusiva, con tavoli e sedie, sistemata su un marciapiede, lo spazio per il passaggio dei pedoni ai sensi del cds è garantito, si procedere con sanzione in base al regolamento comunale o con la sanzione prevista dal cds per occupazione abusiva ai sensi dell' articolo 20 del cds ?
grazie
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Vedi:
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/marzo/1427811016546.html
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6370.0
[color=red]LEGGE 15 luglio 2009, n. 94
[/color]Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Art. 3
16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorita' per motivi di ordine
pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti
dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il
sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane
o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo,
possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a
spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di
commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso
in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla
pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del
relativo verbale di accertamento e' trasmessa, a cura dell'ufficio
accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.