Buongiorno,
un soggetto X vuole aprire una media struttura di vendita (circa 1000 mq di superficie di vendita) in un nuovo edificio.
Farà una Scia (non autorizzazione) per avvio. OK?
Trattandosi di un edificio di nuova costruzione volevo NUOVAMENTE LA CONFERMA che le strutture di vendita in forma aggregata non ci sono più e quindi il Comune non verifica se nello spazio territoriale ci sono già grandi o medie strutture.
I parametri si misurano basandosi sulla superficie della sola media struttura che si avvierà. Vero?
La LR 28/05 prevede l’autorizzazione e l’art. 17, in particolare, ha passato il vaglio della Corte Costituzionale. Puoi applicare la SCIA ma, a parere mio, occorre un atto di natura generale a livello comunale dove si indicano le condizioni di applicabilità della SCIA.
La LR 65/2014 ha re-introdotto il concetto di struttura aggregata inserendolo nelle valenze urbanistiche. Le disposizioni regionali sono state nuovamente impugnate presso la C.Cost da parte del Governo ma finché non ci sarà un sentenza di illegittimità devono essere applicate.
Attualmente il concetto di “struttura aggregata” non è qualcosa di oggettivo come in precedenza (distanze certe) ma la sua applicazione è demandata alla discrezionalità comunale che deve valutarne i possibili effetti.
LR 65/2014, art. 26 - Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita
[i]1. Sono soggette alla conferenza di co-pianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.[/i]
LR 65/2014, art. 99, comma 5
[i]5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo (ndr. ex reg. urbanistico) in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.[/i]
Detto questo, si applicano i parametri di cui alle disposizioni del DPGR 1 aprile 2009, n. 15/R (vedere il relativo caso di applicazione)