Data: 2015-07-29 16:49:35

NOMINA TEMPORANEA RESPONSABILE TECNICO

Il R.R. n. 6 del 2011 prevede ai commi 3 e 4 dell’art. 4 che il  responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
Quindi il responsabile tecnico puo’ nominare un sostituito solo in questi due casi? Devono essere in qualche modo motivati e secondo voi cosa si intende per temporaneo impedimento?
Grazie mille per la Vostra consulenza, siete preziosissimi!

riferimento id:28075

Data: 2015-07-30 07:39:50

Re:NOMINA TEMPORANEA RESPONSABILE TECNICO

In allegato trovi una pratica risposta del Ministero ad un quesito analogo.

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