Data: 2015-07-29 14:23:55

Discrezionalità per mancaza requisiti morali

Il Commissariato di P.S., in un controllo amministrativo presso un bar, ha rilevato n.2 telecamere (ben occultate) di cui una nei bagni pubblici e l'altra negli spogliatoi dei dipendenti.

Nel locale non c'era nessun avviso di area videosorvegliata;
il titolare del bar è stato denunciato in base all'art.615 del c.p. (interferenze illecite nella vita privata) e le telecamere ed il computer sequestrati.

Tutto questo veniva portato a conoscenza dell'Ufficio Suap, da parte del Commissariato, al fine di "valutare l'opportunità, essendo venuti a mancare i requisiti morali, di voler ritirare o sospendere l'autorizzazione".

Nell'avvio del procedimento di sospensione, l'avvocato ( del titolare del bar) ci ha ricordato che:
- il procedimento penale è ancora nella fase di convalida e la procura ha derubricato il reato;
- solo le sentenze passate in giudicato inibiscono le attività, ai sensi art.71 dlgs 59/2010;
- inoltre l'art.100 del Tulps , come clausola di chiusura prevede "..un pericolo per l'ordine pubblico, la    moralità pubblica e il buon costume..."  circostanze che non ricorrono;
Pertanto chiede di sospendere qualsiasi iniziativa in attesa delle decisioni della Magistratura.

Secondo me, per le poche conoscenze che possiedo, l'avvocato ha ragione.
Mentre una sospensione di attività (sostenuta dal Commissariato) è una valutazione molto discrezionale, che ci potrebbe esporre anche a risarcimenti danni.
Grazie per la disponibilità

   

riferimento id:28071

Data: 2015-07-30 16:41:08

Re:Discrezionalità per mancaza requisiti morali

L'avvocato ha ragione nel senso che il soggetto è INNOCENTE fino a sentenza definitiva (ed anche in base alla sentenza definitiva di condanna difficilmente perderà i requisiti morali).
In base all'art. 100 TULPS la Questura potrebbe valutare i provvedimenti da adottare, ma sono di competenza del QUESTORE e non del Comune.

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Data: 2015-08-06 14:45:49

Re:Discrezionalità per mancaza requisiti morali

Oltre alle specifiche sanzioni in tema di Dlgs 196/2003 per l'omessa esposizione dei cartelli ex art.13 (il garante già da tempo ha comunque chiarito che non si possono mai mettere le telecamere nei bagni così come negli spogliatoi perchè avrebbe violato la legittima aspettativa di intimita’ e dignita’ dei lavoratori....), la segnalazione della P.S. può valere ai fini di una valutazione da parte del Comune  ex art.10 TULPS come possibile ipotesi di abuso del "titolo autorizzatorio" (la scia ex LRT 28/05, valevole - ex art.152 reg. tulps - come "aut.ne" ex art.86 c.1 tulps).  Tale sospensione prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali e/o amministrativi.

Se poi il Comune non ritiene di adottare sospensioni, liberissima di farlo.

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