Data: 2011-11-18 18:14:07

abuso edilizio, dichiarazione pubblica utilità

Ciao Simone, sintetizzo nel 1993 viene individuato un abuso edilizio finito l'iter per la delibera di demolizione sopraggiunge una causa d'interesse pubblico.
nel 1994 Viene quindi deliberato che l'immobile non venga demolito per questioni di pubblica utilità e disporne l'acquisizione al patrimonio del comune.
Dal 1994 ad oggi non è mai stato acquisito e non è mai stato disposto l'esproprio che credo chiuda il procedimento di acquisizione.
Da quello che ho trovato su internet mi sembra aver capito che dopo la delibera doveva essere fatto il decreto espropriativo entro 5 anni pena decadenza del diritto ad acquisirlo o acquisito per uso capione oltre i venti anni?.
Quindi oggi l'immobile secondo me passa legalmente al proprietario originario essendo l'abuso stato soppiantato con delibera consiliare da abuso alla pubblica utilità?
O si procede per l'abuso come se la delibera non esistesse?

grazie come sempre delle tue esaurienti risposte

riferimento id:2807

Data: 2011-11-18 18:53:48

Re:abuso edilizio, dichiarazione pubblica utilità

Alcuni spunti:

Cass. pen. Sez. III, 16 aprile 2009, n. 22440

FONTE
Urbanistica e appalti, 2009, 8, 1026

Il tribunale, con ordinanza resa quale giudice dell'esecuzione, aveva disposto il dissequestro e la restituzione di un manufatto, oggetto di procedimento penale per abuso edilizio, all'avente diritto individuato nel proprietario del bene; in tal modo, era stata però disattesa la tesi del P.M., secondo cui il bene doveva essere semmai restituito al Comune territorialmente competente, giacché era inutilmente spirato, prima della restituzione, il termine assegnato dal sindaco per la demolizione del manufatto, siccome abusivo. Il tribunale aveva infatti ritenuto che l'effetto ablatorio non si era ancora prodotto, per mancata notifica all'interessata del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza. Avverso detta decisione, ricorre il P.M., ponendo alla Corte il quesito di diritto circa l'esatta individuazione del momento nel quale, in esito alla procedura amministrativa di cui si è detto, regolata dall'art. 31 del T.U. edilizia, il bene abusivo non demolito passa nel patrimonio pubblico.

Sul tema, osserva la Corte, si riscontrano due indirizzi interpretativi contrapposti. Secondo il primo, privilegiato dal giudice di merito, l'acquisizione si verificherebbe solo al termine del procedimento in discorso, che si perfeziona con la notifica all'interessato del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza.

Secondo il Collegio, tuttavia, è meritevole di accoglimento l'altro indirizzo, che trova conforto nel chiaro dettato normativo: se è vero infatti che la norma citata puntualizza che con l'inutile decorso del termine consegue di diritto l'effetto espropriativo, allora occorre ritenere che l'atto amministrativo di accertamento dell'inottemperanza assume natura meramente dichiarativa, nel senso che esso rileva un effetto già prodottosi ipso jure con la scadenza del termine per ottemperare. La notifica ha dunque un effetto meramente estrinseco, con duplice funzione: da una parte, esso costituisce titolo per l'immissione in possesso da parte dell'ente comunale, quando l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene; dall'altra parte, esso consente la trascrizione del trasferimento di proprietà nei registri immobiliari.

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