SI CHIEDE DI CONOSCERE:
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA MATERIA IN OGGETTO;
QUALI MANUFATTI SI INTENDONO COME OPERE DEL PROPRIO INGEGNO;
DISCIPLINA A LIVELLO FISCALE PER LA MATERIA IN OGGETTO
Alcuni spunti
1) NON ESISTE una definizione normativa delle "opere del proprio ingegno"
2) Il DLgs 114/1998 esclude dalla disciplina del commercio la VENDITA di tali opere (ricordo la differenza fra COMMERCIO, che presuppone l'acquisto dal fornitore del bene venduto tal quale, dalla VENDITA che riguarda invece cessione a terzi di beni, anche autoprodotti o successivamente modificati, come nel caso indicato)
3) NON ESISTE un regime fiscale specifico per la vendita delle opere del proprio ingegno creativo nel senso che, se uno esercita professionalmente l'attività avrà il regime corrispondente (da professionista o imprenditore). NORMALMENTE chi svolge questa attività lo fa NON PROFESSIONALMENTE e quindi saranno prestazioni occasionali, con il relativo regime fiscale
4) chi esercita NON professionalmente lo potrà fare LIBERAMENTE (senza scia e requisiti) su area privata, mentre per le AAPP dovrà avere concessione
5) chi esercita professionalmente IDEM (ma il Comune potrebbe, come spesso accade, riservare i posteggi in occasione di eventi ai soli operatori non professionali)
6) alcune Regioni hanno discipline specifiche
SPUNTI:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=7528.0
Riporto in allegato una relazione presentata alla Camera sul tema:
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CAMERA DEI DEPUTATI
2,6 Attività produttive
Nel corso dell'anno sono state presentate 30 istanze, con un
aumento rispetto agli anni precedenti (23 nel 2011, 17 nel 2010).
La maggior parte delle stesse (16) si riferisce alla categoria
commercio e riguarda problemi dovuti alle autorizzazioni e licenze,
6 sono relative alla categoria piccole e medie imprese, 3,
interessano la categoria cooperative, altrettante sono relative alla
categoria fiere e mercati, 2 riguardano il turismo.
Con riferimento ai soggetti pubblici interpellati con maggior
frequenza si deve rilevare che in 4 casi è stato coinvolto il Comune
di Firenze e in altri 4 casi le Direzioni generali della Giunta
regionale.
Per quanto riguarda la ripartizione delle istanze in base al
luogo in cui si è verificato l'evento, ossia aN'ambito territoriale nel
quale è insorto il problema oggetto di segnalazione, la maggior
parte delle segnalazioni si riferisce al territorio della Provincia di
Firenze (12, pari al 37,5%), mentre le altre sono tendenzialmente
equamente ripartite fra le altre province della Toscana.
Le pratiche chiuse nel corso dell'anno sono state 35, 25
delle quali si riferiscono a pratiche attivate nel corso dello stesso
anno.
Di queste, 29 hanno avuto un esito positivo e il caso può
dirsi risolto (2 invece i casi con esito parzialmente positivo). In 30
casi si è avuta la soddisfazione almeno parziale dell'utente.
Con riferimento a questo settore si intende focalizzare
l'attenzione su due questioni particolarmente rilevanti, la prima
relativa alta attività di vendita delle opere dell'ingegno a carattere
creativo, la seconda all'attività dei compro oro.
Con riferimento alla prima, una cittadina aveva riferito di
essersi presentata al Servizio attività economiche del Comune di
Pistoia per effettuare la denuncia di inizio attività per vendita di
opere del proprio ingegno e di essere stata conseguentemente
informata sulla impossibilità di partecipare a fiere e mercati
neN'ambito del territorio comunale, stante quanto previsto dal
Codice del Commercio di cui alla L.R. n. 25 del 2008.
L'istante - in considerazione di quanto previsto daN'art. 11,
comma 2, lett. i) di tale legge che prevede che "le disposizioni
contenute nel presente titolo non si applicano [...] a chi venda o
esponga per la vendita le proprie opere d'arte nonché dell'ingegno
a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico" - chiedeva dunque alcune informazioni sulla
possibilità di commercializzare le proprie opere dell'ingegno e in
particolare:
se sia possibile commercializzare le proprie opere
dell'ingegno in mercati, fiere e mostre del Comune cui è stata
presentata denuncia di inizio attività per vendita di opere del
proprio ingegno;
se il Comune possa vietare a chi venda o esponga opere del
proprio ingegno la partecipazioni a mercati, fiere e mostre;
se sia possibile per un Comune rifiutare ad un'associazione
culturale la possibilità di inserire in manifestazioni che si svolgono
periodicamente oltre ad operatori commerciali "normali" anche
soggetti che vendono o espongono opere del proprio ingegno.
Questo Ufficio interpellava dunque il Settore "Disciplina,
politiche e incentivi del commercio e attività terziarie" chiedendo
un parere in merito. La Responsabile della P.O. "Rete distributiva
su aree pubbliche" faceva dunque un quadro della normativa in
oggetto, sottolineando che la L.R. n. 28/2005 "Codice regionale
del commercio" disciplina lo svolgimento delle diverse attività
commerciali (commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa,
vendita della stampa quotidiana e periodica, commercio su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, distribuzione di
carburanti e forme speciali di vendita).
Come già rilevato dalla istante le disposizioni di tale
disciplina non si applicano alle fattispecie elencate aM'art. 11 ed in
particolare "a chi venda ed esponga per la vendita le proprie opere
d'arte, nonché deN'ingegno a carattere creativo, comprese le
proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate
anche mediante supporto informatico" (comma 1, lett. i).
Per la vendita delle "opere dell'ingegno" - da intendersi come
prodotti originali e difficilmente riproducibili - non è infatti
richiesto, ad esempio, né il possesso dei requisiti di onorabilità e
professionali di cui agli articoli 13 e 14 né la presentazione della
s.ci.a. prevista o il rilascio dell'autorizzazione richiesti dalla
disciplina. Tale vendita è assoggettata ad una disciplina speciale
diversa appunto da quella dettata dalla L.R. n. 28/2005.
Tale premessa appare doverosa in virtù della circostanza
che negli ultimi anni si è assistito alla proliferazione di tantissimi
"mercatini" denominati spesso "dell'ingegno" che però non sono da
ricondurre a tale categoria in quanto caratterizzati dalla vendita di
prodotti non "originali e difficilmente riproducibili", ma piuttosto
dalla vendita da parte di privati cittadini di articoli di comune e
facile realizzazione (molte volte fabbricati dai cittadini stessi).
Tali prodotti se da una parte costituiscono senz'altro
espressione della fantasia e della creatività di chi li realizza
certamente non sono da annoverarsi tra le "opere d'arte"
propriamente dette.
La prassi che ad oggi si è consolidata, in contrasto con lo
spirito della legge, è la partecipazione di soggetti non
commercianti né esercenti altra attività produttiva che svolgono
l'attività commerciale più volte nel corso dell'anno, pur non
essendo in possesso di titolo abilitativo, di iscrizione al registro
imprese, di partita iva e non essendo, dunque, in regola con gli
adempimenti fiscali e previdenziali.
Queste tipologie di eventi sono piuttosto da ricondurre a
quelle manifestazioni commerciali, diverse dai mercati, dalle fiere e
dalle fiere promozionali, che si caratterizzano per il loro carattere
straordinario, vale a dire per la mancanza della periodicità nel loro
svolgimento. Si tratta di quegli eventi organizzati dal Comune "una
tantum" e finalizzati "alla promozione del territorio o di
determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra
operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle
produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale
nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e
sportive"(art. 29, comma 1, lett. h, L.R. n. 25/2008).
Per lo svolgimento di tali manifestazioni il Comune rilascia
le concessioni temporanee anche a favore di soggetti non esercenti
il commercio o altra attività produttiva e in tal caso non è richiesto,
proprio in virtù deN'eccezionalità dell'evento, il requisito
dell'esercizio professionale dell'attività,
La deroga al possesso del requisito della professionalità in
capo al cittadino che partecipa ai vari "mercatini" conferma che la
partecipazione del medesimo deve rivestire carattere eccezionale,
"una tantum", e non deve essere caratterizzata dalla periodicità né
tantomeno dalla calendarizzazione del medesimo evento (come
invece avviene attualmente).
Sulla base di queste considerazione la Responsabile traeva
le seguenti conclusioni:
- è possibile commerciare le proprie opere dell'ingegno, da
intendersi come "opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico ” al di
fuori dei vari mercatini dove invece vengono generalmente
commercializzati prodotti di comune e facile realizzazione;
- è invece consentito vendere i propri prodotti erroneamente
denominati dell'ingegno e configurabili invece come manufatti di
comune e facile realizzazione neM'ambito dei vari mercatini ma in
via eccezionale e straordinaria; qualora la partecipazione ai vari
mercatini fosse ripetuta il soggetto dovrebbe dotarsi di titolo
abilitativo nonché di tutto ciò che comporta la qualifica di
operatore commerciale, vale a dire iscrizione al registro delle
imprese, possesso della partita iva, obbligo di essere in regola con
gli adempimenti fiscali e previdenziali.
Per la partecipazione ai vari mercatini il soggetto non dovrà
presentare la s.c.i.a. (segnalazione certificata di inzio attività) non
essendo commerciante ma semmai una semplice richiesta sulla
base di quanto richiesto al Comune;
- il Comune dovrebbe consentire "una tantum'' la partecipazione
dei soggetti non commercianti o esercenti altra attività produttiva
ai vari mercatini; qualora il soggetto intendesse partecipare più
volte ¡1 Comune dovrebbe richiedere il possesso del titolo
abilitativo, l'iscrizione al registro delle imprese, ecc. In caso
contrario la mancanza dei requisiti richiesti potrebbe configurarsi
come esercizio abusivo dell'attività;
- il Comune può consentire ad un'associazione culturale la
possibilità di far partecipare a manifestazioni che si svolgono
periodicamente solo operatori commerciali od operatori iscritti nel
registro delle imprese. I soggetti privati né commercianti né
esercenti altra attività produttiva che vendono i prodotti realizzati
da loro stessi possono partecipare solo a manifestazioni a carattere
straordinario non caratterizzate dalla periodicità.
Spetta al Comune organizzare correttamente lo svolgimento
di tale tipologia di manifestazione e limitare la partecipazione di
privati cittadini ad eventi "straordinari", Qualora tale
partecipazione si ripetesse più volte è senz'altro da ritenersi che il
Comune debba richiedere ai partecipanti il requisito dell'esercizio
professionale dell'attività, vale a dire il possesso del titolo
abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione al
registro imprese, la partita iva e l'obbligo della regolarità con gli
adempimenti fiscali e previdenziali.
Per quanto riguarda invece la seconda questione, relativa
alla disciplina applicabile all'attività dei compro oro, una cittadina
aveva segnalato al nostro Ufficio il divieto di aprire tale attività nel
centro storico di Firenze sulla base deH'assimilazione di tale attività
al commercio all'ingrosso che il Piano del Commercio su area
privata (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 56 del
2011) vieta all'interno del centro storico per salvaguardare le
caratteristiche, l'immagine e il decoro di tale bene culturale.
Questo Ufficio ha sottoposto la questione alla Direzione
sviluppo economico del Comune di Firenze, sottolineando che ad
avviso della istante tale assimilazione non terrebbe conto del fatto
che tale attività non comporta scarico e carico della merce, in
quanto i fornitori sarebbero i cittadini e i clienti verrebbero invece
raggiunti direttamente dal gestore dell'attività, con ciò non
compromettendo l'immagine del centro storico.
La Direzione sviluppo economico ha quindi deciso di
segnalare la questione al Vice sindaco al fine di un'eventuale
revisione del Piano del Commercio su area privata.
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/128/006/00000005.pdf