Alla luce della nota del Ministero Interni del 06.03.2015, per il rilascio licenze art.88 TULPS gli accertamenti circa la distanza dai luoghi sensibili saranno effettuati dalle Questure?
riferimento id:28055Penso ti riferisca alla nota 6/3/2014:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28027.0
1) le distanze sono AUTOCERTIFICATE dall'interessato
2) spetta al Comune effettuare le verifiche (per le distanze a dire il vero non complesse)
3) ovviamente se necessario la Questura dovrà fornire l'elenco delle attività autorizzate art. 88
La questione è complessa, la circolare citata confligge con la sentenza del TAR Toscana n. 284/2015.
Nella sentenza viene rammentata la circolare in questione senza aderire alla sua [i]ratio[/i]. La questione riguarda il rilascio di un'88 TULPS senza la valutazione delle distanze dai luogi sensibili così come previsto dalla legge regionale. Riporto un passo della sentenza n. 284/2015:
[i]... Con tutta evidenza, si tratta poi di una normativa di fonte regionale finalizzata alla prevenzione della ludopatia (quindi destinata alla soddisfazione di un interesse pubblico attinente alla materia sociale e sanitaria) che doveva trovare applicazione anche da parte degli organi del Ministero dell’interno e, nel caso che ci occupa, della Questura di Lucca.
La contraria tesi posta a base della difesa delle Amministrazioni resistenti (anche se non richiamata nell’atto impugnato) [b]e di circolari del Ministero dell’Interno (da ultimo, si veda la circolare 6 marzo 2014 prot. 557/PAS/004248/12001 1) [/b]non considera, infatti, adeguatamente la previsione dell’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.) che, con riferimento alle autorizzazioni ex artt. 86 e 88, prevede espressamente che <<la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene>> vale a dire, per ragioni oggi riportabili alla più moderna definizione di sanità pubblica e, quindi, anche alla prevenzione della ludopatia.
[/i]