Data: 2015-07-28 09:32:43

Sequestro attrezzature

La P.M. ha elevato verbale per violazione all'articolo del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche che disciplina la vendita in forma itinerante su aree demaniali marittime (svolgeva l'attività con l'ausilio di un carretto nonostante detto articolo lo vieti espressamente).
L'articolo del reg.to comunale relativo alle sanzioni prevede che [i]"Chiunque violi norme e disposizioni riconducibili al presente regolamento e/o alle schede di sintesi allegate al Piano, è punito con la sanzione amministrativa di € 100,00."[/i]
Nel verbale è indicata invece la sanzione di € 500,00 ex art. 104 LR 28/2005 più la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle attrezzature (carretto) ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.
C'è qualcosa che, a parere mio, non quadra:
1) se la contestazione è alla violazione di un regolamento comunale, perchè indicare come sanzione quella riferita alla Legge Regionale?
2) perchè effettuare il sequestro dell'attrezzatura?
3) l'art. 105 bis LR 28/2005 prevede sì il sequestro della merce e delle attrezzature, ma in caso di violazione agli artt. 13, 14 o 31 della suddetta Legge regionale
4) l'esercente (carretto non consentito a parte) è in possesso di tutti i titoli abilitativi previsti per lo svolgimento dell'attività (scia itinerante + durc regolare + nulla osta demanio)
:o :( ??? ::) :-[ >:(

riferimento id:28049

Data: 2015-07-28 13:16:06

Re:Sequestro attrezzature

1) se la contestazione è alla violazione di un regolamento comunale, perchè indicare come sanzione quella riferita alla Legge Regionale?
[color=red]L'interessato NON ha violato la legge regionale che non prevede alcun divieto in merito all'utilizzo della strumentazione a supporto del commercio itinerante.
Quindi la norma violata è solo quella del regolamento comunale.[/color]

2) perchè effettuare il sequestro dell'attrezzatura?
[color=red]Il sequestro è illegittimo in quanto non previsto (nè prevedibile) dal regolamento comunale.
Per "legittimarlo" hanno citato l'art. 104 comma 1 della lr 28/2005 che però riguarda altra fattispecie[/color]

3) l'art. 105 bis LR 28/2005 prevede sì il sequestro della merce e delle attrezzature, ma in caso di violazione agli artt. 13, 14 o 31 della suddetta Legge regionale
[color=red]CONFERMO!!![/color]

4) l'esercente (carretto non consentito a parte) è in possesso di tutti i titoli abilitativi previsti per lo svolgimento dell'attività (scia itinerante + durc regolare + nulla osta demanio)
[color=red]CONFERMO[/color]


[color=red]A questo punto l'interessato potrà:
1) chiedere il dissequestro, da disporre immediatamente
2) chiedere i danni (ma è tema che esula)
3) presentare scritti difensivi per chiedere l'applicazione nel MINIMO EDITTALE della sanzione (50 euro)

L'ufficio potrà valutare gli scritti e predisporre ordinanza ingiunzione per applicazione del MINIMO correggendo in tale sede i riferimenti normativi errati.

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