STRANIERI - nuove disposizioni nella Legge europea 2014
[color=red][b]Legge europea 2014 – A.C. 2977 (approvata definitivamente)[/b][/color]
L'articolo 8 specifica che il rimpatrio forzato dello straniero, il cui soggiorno è irregolare in Italia, verso altro Stato membro dell'Unione che ha rilasciato un valido titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data di entrata in vigore della direttiva. Tale disposizione non influisce sul numero di espulsioni da eseguire ed è attuata dal Ministero dell'interno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161 - legge europea 2013-bis, è stato modificato l'articolo 5, comma 7-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevedeva l'espulsione amministrativa verso lo Stato terzo di origine dello straniero irregolare in Italia ma in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea.
In particolare, la nuova formulazione della citata disposizione, entrata in vigore lo scorso 25 novembre, ha stabilito che l'allontanamento dello straniero irregolare in Italia ma in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato dell'Unione europea è eseguito verso quest'ultimo Stato e non verso il Paese di origine.
Sotto il profilo finanziario si evidenzia che la disposizione entrata in vigore il 25 novembre scorso non ha ancora dispiegato i propri effetti.
Rispetto alla formulazione previgente al 25 novembre scorso, la modifica proposta con la presente legge non comporta oneri aggiuntivi se si considera che nel predetto regime normativo la regola era l'allontanamento verso il Paese extraeuropeo di origine.
Alla luce di quanto sopra, l'imputazione degli oneri connessi a tali allontanamenti continua a gravare sul capitolo di spesa 2624 pg 22 relativo a «Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento, ovvero per l'allontanamento dal territorio dello Stato di cittadini appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea. Spese per l'allontanamento dal territorio nazionale a seguito di accordi e convenzioni internazionali».
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