Segretari Comunali: i compensi per le attività di Presidente del Nucleo di valutazione aprono al danno erariale
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[b]Condannato il Sindaco e il segretario comunale nella sentenza della Sezione giurisdizionale Centrale di Appello del 22.7.2015 n. 451.[/b]
La vicenda esaminata dalla Corte dei Conti riguarda, un giudizio di responsabilità erariale proposto contro un Sindaco ed il Segretario comunale nel quale, tra l'altro, si procede per il danno derivante dall'indebita previsione di liquidazione di un compenso (pari ad euro 7.500,00 gennaio 2008/giugno 2009) per le attività svolte dal segretario comunale, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione.
[b]Il Segretario comunale, in appello, sostiene che l’emolumento era dovuto essendo l’incarico da collocare tra quelli aggiuntivi extraistituzionali, in quanto conferito con apposito decreto sindacale e la cui attività è stata espletata al di fuori del normale orario di servizio.[/b]
La Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale Centrale di Appello con sentenza del 22.7.2015 n. 451 non ha condiviso tale motivazione difensiva in quanto lo svolgimento di tale mansione era previsto nel contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali (accordo del 22 dicembre 2003) tra le condizioni che avrebbero potuto determinare l’incremento (dal 10% al 50%) della retribuzione di posizione del Segretario Comunale.
[color=red][b]La circostanza tuttavia che il segretario comunale, nel periodo di riferimento, già percepiva la retribuzione di posizione nel suo massimo avrebbe dovuto comportare, ad avviso della Corte, che l’attività di Presidente del Nucleo di valutazione non comportasse il percepimento di alcun altro emolumento. [/b][/color]
Aggiunge, infine, il Collegio che non appare conferente quanto sostenuto dall’appellante in ordine al fatto che il compenso le sarebbe comunque spettato perché rientrante non già nelle funzioni di Segretario comunale ma di Direttore generale, carica contestualmente ricoperta dalla medesima.
La Corte dei Conti ha, conseguentemente, confermato il pregiudizio erariale sia in capo al Sindaco, che ha disposto l’attribuzione delle somme, sia in capo al segretario comunale, che, nell’ambito della sua funzione di garante della legalità dell’azione amministrativa dell’Ente, non ha rilevato le illegittimità delle operazioni poste in essere, beneficiando dei relativi effetti.
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