Elettrosmog.Illegittimità regolamento comunale SRB nella parte in cui limita in modo generalizzato l'istallazione degli impianti di telefonia mobile
TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 440, del 28 maggio 2015
[color=red][b]Elettrosmog.Illegittimità regolamento comunale SRB nella parte in cui limita in modo generalizzato l'istallazione degli impianti di telefonia mobile[/b][/color]
È illegittimo il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per radio-telecomunicazione nella parte in cui limita, in modo generalizzato, l'istallazione degli impianti di telefonia mobile, tale da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del relativo servizio pubblico; ai comuni è infatti consentito, ai sensi dell'art. 8 comma 6, l. n. 22 febbraio 2001 n. 36, soltanto individuare i siti non idonei o sensibili senza però vincolare intere zone del territorio comunale; inoltre l'art. 86 comma 3, d. lg. 1° agosto 2003 n. 259 ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziando ulteriormente il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/11565-elettrosmog-illegittimit%C3%A0-regolamento-comunale-srb-nella-parte-in-cui-limita-in-modo-generalizzato-l-istallazione-degli-impianti-di-telefonia-mobile.html
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