Illegittimo il DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE se il richiedente è "moroso" . Sentenza
[b]TAR CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I – sentenza 22 luglio 2015 n. 1611 [/b]
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N. 01611/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02169/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Edil Basilea s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Fisciano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo De Ruggiero, con domicilio eletto in Salerno, via Staibano n. 3, presso l’avv. Rocco;
per la declaratoria
dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata dalla società ricorrente in data 14.3.2012, prot. n. 5839, volta al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale nell’area di cui al lotto n. 5 della lottizzazione denominata “Campo” del Comune di Fisciano, ovvero, in via subordinata, per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Fisciano di provvedere sulla suddetta istanza con atto espresso e motivato, nonché per la declaratoria della fondatezza del diritto della società ricorrente, per l’annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 14401 del 14.10.2014, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Fisciano, sulla scorta di una presunta “non regolarità con tributi comunali”, ha invitato la società ricorrente a “regolarizzare la propria posizione contributiva”, di fatto negando il rilascio del richiesto permesso di costruire, dei provvedimenti di cui alla nota prot. AGR n. 233 del 25.9.2014 e prot. AGR n. 234 del 25.9.2014 del Responsabile dell’Area Finanziaria e Gestione Risorse, della delibera di C.C. n. 71 del 29.12.2011, nella parte in cui ha stabilito che “al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione dei tributi i richiedenti dei permessi di costruire, per la realizzazione di interventi edilizi in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G., unitamente alla presentazione dell’istanza devono allegare la prova di essere in regola con i tributi comunali significando che in mancanza della documentazione di cui innanzi l’istanza non verrà presa in esame”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la società ricorrente di essere proprietaria dell’area corrispondente al lotto n. 5 della lottizzazione denominata “Campo” del Comune di Fisciano, e di aver presentato in data 14.3.2013, con il prot. n. 5839, istanza intesa al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione, sull’area suindicata, di un fabbricato residenziale in attuazione dell’approvato P.U.A..
Espresso in data 29.10.2013 dal Responsabile dell’Area Tecnica il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza, con contestuale richiesta di integrazione documentale, ed avendovi provveduto la parte ricorrente in data 11.7.2014, nonostante l’obbligo di definire il procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, entro il successivo termine di venti giorni, ovvero entro il 10.8.2014, l’amministrazione comunale intimata non lo ha ancora concluso mediante il rilascio del titolo edilizio, peraltro ricognitivo dell’ormai formatosi silenzio-assenso: a fondamento della domanda di accertamento di tale ultimo evento giuridico, la parte ricorrente invoca quindi la disciplina acceleratoria di cui all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001.
In via subordinata, per l’ipotesi che il Tribunale ritenga ricorrere una ipotesi di mero silenzio-rifiuto, viene dedotto in ricorso il superamento del termine imposto all’amministrazione per la conclusione del relativo procedimento, anche ammettendo l’applicabilità della disciplina dei termini del procedimento di cui all’art. 1 l.r. n. 19/2001.
Infine, viene dalla parte ricorrente richiesto l’accertamento della fondatezza dell’istanza presentata in data 14.3.2013.
Con i motivi aggiunti depositati in data 21.11.2014, la parte ricorrente ha gravato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Fisciano, contestandole il mancato pagamento di alcuni tributi comunali, ha di fatto sospeso ogni istruttoria sull’istanza di permesso di costruire presentata in data 14.3.2013, facendo leva sulla delibera di C.C. n. 71 del 29.12.2011, anch’essa oggetto di impugnazione nella parte in cui ha stabilito che “al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione dei tributi, i richiedenti dei permessi di costruire, per la realizzazione di interventi edilizi in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G., unitamente alla presentazione dell’istanza, devono allegare la prova di essere in regola con i tributi comunali, significando che in mancanza della documentazione di cui innanzi l’istanza non verrà presa in esame”.
Mediante le censure integrative, la parte ricorrente lamenta che l’amministrazione comunale ha addotto motivi di diniego estranei a quelli legittimamente opponibili, in considerazione del carattere vincolato del potere di rilascio del permesso di costruire, ancorato esclusivamente alla verifica della conformità del progetto edilizio alle pertinenti disposizioni edilizie ed urbanistiche.
Sotto altro profilo, viene dedotto che i provvedimenti impugnati si sovrappongono illegittimamente al titolo edilizio ormai formatosi per silentium.
Viene poi allegato dalla società ricorrente che non sussiste la predicata sua irregolarità tributaria, essendosi sulla questione pronunciata, in senso favorevole alla parte ricorrente, la competente Commissione Tributaria con la sentenza n. 475/2013, a seguito della quale essa ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, ovvero dell’ICI per gli anni 2006, 2007 e 2008, trasmettendo al Comune di Fisciano le relative ricevute di pagamento.
Viene inoltre dedotto il difetto di motivazione degli atti impugnati, non evincendosi da essi quali sarebbero le somme dovute e tali da incidere sulla “regolarità con tributi comunali”.
Quanto specificamente alla delibera consiliare n. 71 del 29.12.2011, viene evidenziato che la convenzione sottoscritta dal Comune di Fisciano e dall’Agenzia delle Entrate in data 19.12.2011, in armonia con il disposto dell’art. 1 d.l. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, concernente la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo, non contiene alcun riferimento al rilascio di titoli edilizi, con la conseguenza che il Comune, prevedendo che nell’ipotesi di irregolarità tributaria “l’istanza non verrà presa in esame”, ha introdotto una vera e propria sanzione accessoria, estranea ai propri poteri ed alle proprie competenze.
Il difensore del Comune di Fisciano eccepisce l’inammissibilità del ricorso, non avendo la parte ricorrente tempestivamente impugnato la delibera consiliare n. 71/2011, pur avendone acquisito conoscenza unitamente alla ricezione del provvedimento n. 19513 del 29.10.2013 (avente il seguente tenore: “in virtù di quanto stabilito con atto di Consiglio comunale n. 71 del 29.12.2011, si chiede copia della documentazione dalla quale si rileva la regolarità con i tributi comunali significando che in mancanza di detta documentazione il permesso non potrà essere rilasciato”).
In data 6.2.2015, in allegato alla riproposta istanza cautelare (respinta con ordinanza n. 152/2015), la parte ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento di tutte le somme richieste a titolo di ICI per le annualità 2006, 2007 e 2008, comprese le sanzioni, nonché di aver provveduto al pagamento dell’ICI per gli anni 2010-2014, assumendo a riferimento la superficie determinata con la sentenza della C.T.P. n. 475/2013 (pari a mq. 13.671).
Con memoria del 2.3.2015, il difensore del Comune intimato ha evidenziato, sulla scorta della nota del Responsabile dell’Area Finanziaria e Gestione Risorse prot. n. 51 del 27.2.2015, che la società ricorrente continua ad essere debitrice, relativamente alle annualità 2006, 2007 e 2008, delle intere somme dovute a titolo di sanzioni, interessi e spese di notifica, così come dell’imposta dovuta per le annualità 2009-2014 (dovendo assumersi a riferimento la maggiore superficie di mq. 22.624), mentre non risultano pagati gli importi dovuti sulla scorta degli avvisi di accertamento notificati relativamente alle annualità 1997-2000.
In data 2.3.2015 la parte ricorrente ha depositato la documentazione dimostrativa dei pagamenti effettuati, a suo dire, con valenza estintiva di ogni residuo debito tributario.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che possa prescindersi dalla verifica della fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti formulata dalla parte resistente, sulla scorta dell’omessa impugnazione della delibera consiliare n. 71/2011, laddove subordina l’esame dell’istanza di permesso di costruire alla sussistenza di una situazione di regolarità tributaria in capo al richiedente il titolo edilizio: impugnazione che, secondo il Comune di Fisciano, avrebbe dovuto essere proposta allorché la società ricorrente ha ricevuto la nota prot. n. 19513 del 29.10.2013, con la quale, richiamata la citata delibera, veniva richiesta dall’amministrazione “copia della documentazione dalla quale si rileva la regolarità con i tributi comunali significando che in mancanza di detta documentazione il permesso non potrà essere rilasciato”.
[b]Evidenziato infatti che la suddetta delibera assume, in parte qua, carattere regolamentare, essendo diretta a fissare in via generale ed astratta, sebbene praeter legem, i presupposti in presenza dei quali è assentibile l’istanza di rilascio del permesso di costruire, ritiene il Tribunale che l’interesse della parte ricorrente, rivolto all’annullamento del provvedimento applicativo di diniego, possa trovare pieno soddisfacimento nell’esercizio del potere di disapplicazione, alla luce dell’insegnamento della più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3623 del 14 luglio 2014: “al giudice amministrativo è consentito disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe dare esecuzione" (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2535; ma si veda anche, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5098: “il giudice amministrativo, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti, può valutare direttamente, attraverso lo strumento della disapplicazione del regolamento, il contrasto tra provvedimento e legge, eventualmente annullando il provvedimento a prescindere dell'impugnazione congiunta del regolamento").[/b]
[b]Sussiste invero, nella fattispecie in esame, il dedotto contrasto della citata prescrizione regolamentare con la disciplina di rango sovraordinato, rappresentata dal disposto di cui all’art. 12, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale “il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.[/b]
[color=red][b]L’amministrazione intimata infatti, introducendo un ulteriore presupposto per il rilascio del permesso di costruire, attinente peraltro ad un ordine di valutazioni e di interessi estraneo alla materia urbanistico-edilizia, ha palesemente violato la norma suindicata, piegando l’esercizio del potere de quo, in deroga allo schema legislativo, al perseguimento di interessi eterogenei rispetto a quelli tipici.[/b][/color]
L’accertata illegittimità della norma regolamentare, posta a fondamento del provvedimento di diniego impugnato, non può che ridondare nella invalidità di quest’ultimo, che deve quindi essere annullato, in accoglimento dei relativi motivi aggiunti: può quindi prescindersi, perché irrilevante ai fini del decidere, dall’esaminare funditus la censura con la quale la parte ricorrente ha dedotto di essere pienamente in regola dal punto di vista tributario.
Non può essere accolta, invece, la domanda di declaratoria della intervenuta formazione per silentium del provvedimento di assenso, formulata con il ricorso introduttivo: basti osservare che, mediante la richiesta di integrazione documentale del 29.10.2013, comprensiva anche della documentazione dimostrativa della regolarità tributaria della parte ricorrente, l’amministrazione comunale ha interrotto il termine per il perfezionamento tacito del titolo edilizio, senza che la parte ricorrente provvedesse, mediante la presentazione all’amministrazione della suddetta documentazione, ad evadere pienamente la richiesta istruttoria (al fine di dimostrare, già nella sede procedimentale, la sua perfetta regolarità dal punto di vista dell’adempimento degli obblighi tributari).
Improcedibile deve essere invece dichiarata l’ulteriore domanda articolata con il ricorso introduttivo, avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune in relazione alla suddetta istanza di rilascio del permesso di costruire, avendo l’amministrazione comunale, con il provvedimento prot. n. 14401 del 14.10.2014, impugnato con i motivi aggiunti, assunto una determinazione espressa contraria al suo accoglimento.
In conclusione, quindi, mentre la domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti è meritevole di accoglimento, quelle - di accertamento dell’avvenuta formazione per silentium del titolo edilizio richiesto ed, in via subordinata, di declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento - devono essere dichiarate, rispettivamente, infondata ed improcedibile.
Infine, la peculiarità e la novità dell’oggetto della controversia giustificano la statuizione di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2169/2014 e sui relativi motivi aggiunti:
- respinge la domanda di accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 24.3.2012, formulata con il ricorso introduttivo;
- dichiara l’improcedibilità della domanda di declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi in relazione alla predetta istanza, formulata con il medesimo ricorso introduttivo;
- accoglie la domanda di annullamento del provvedimento di cui alla nota comunale prot. n. 14401 del 14.10.2014, formulata con i motivi aggiunti, ed annulla per l’effetto il suddetto provvedimento, previa disapplicazione, per quanto di interesse, della delibera di C.C. n. 71 del 29.12.2011.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)