Appalti: i principi del Consiglio di Stato sulla conservazioni dei plichi
La custodia tra una seduta e l'altra, l'individuazione del luogo, del responsabile e delle misure di conservazione nella sentenza della Terza Sezione del 23.7.2015 n. 3649.
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Si discute innanzi al giudice amministrativo della legittimità di una procedura di gara ed in particolare delle conseguenze del notevole lasso di tempo intercorso tra l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e la definitiva attribuzione dei punteggi, senza che siano state indicate le modalità di conservazione dei plichi e senza che sia stata giustificata la ragione del lungo periodo di tempo impiegato.
[b]Il Supremo Consesso, Sezione Terza nella sentenza del 23 luglio 2015 n. 3649 ha sottolineato che, in assenza di disposizioni espresse circa le modalità di conservazione dei plichi tra una seduta e l’altra, la mancata indicazione nei verbali di operazioni singolarmente svolte - quali tra l'altro l’identificazione del soggetto responsabile della custodia dei plichi, il luogo di custodia e le eventuali misure atte a garantire la integrale conservazione dei plichi stessi - non costituisce causa di illegittimità del procedimento, salvo che non sia provato - o siano quanto meno forniti adeguati e ragionevoli indizi - che la documentazione di gara sia stata effettivamente manipolata negli intervalli tra un'operazione e l'altra.[/b]
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/luglio/1437905225248.html