Data: 2015-07-25 11:16:45

ASSEGNAZIONE E GESTIONE STAND ESPOSITIVI

Una società partecipata che cura, in collaborazione con il Comune, la fiera di settembre da tanti anni (come soggetto diverso dall'Amministrazione comunale) di norma organizza manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio e l'assegnazione degli spazi espositivi e la scelta degli espositori si base sui criteri di opportunità e di immagine oltre che di promozione delle imprese del territorio che rientra fra compiti istituzionali della Camera di cui sono società inhouse ed è anche nel loro Statuto, art.4, comma 1.
Alla fiera di settembre, per gli operatori di commercio su aree pubbliche, assegna gli stand senza avvalersi di una graduatoria e diritti di anzianità, ed ogni anno parte da capo con la scelta degli operatori.
Quest’anno, su indicazione dell’Assessore di settore, assegnerà gli stand ad operatori locali con precedenza alle aziende del territorio, dopodichè, nel caso in cui restino spazi liberi, contatteranno espositori da fuori Comune e Provincia.
Un operatore di commercio su area pubblica, titolare di ditta individuale con sede a Padova, che partecipa alla fiera da quasi 20 anni, quest’anno, presentata domanda di partecipazione, ad oggi, non ha ricevuto positivo riscontro, pertanto si è avvalso di uno studio legale per essere ammesso alla prossima fiera.
Purtroppo la scelta dell’Assessore “non condivisa e non discussa” con il funzionario del Commercio e Attività Produttive, secondo me, viola la normativa statale, regionale e comunale che disciplina il settore commercio (su aree pubbliche) oppure mi sfuggono le competenze di scelta della società partecipata!?!
Come ovviare alla suddetta questione?
Il regolamento comunale per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche stabilisce che “nel territorio toscano è consentito l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti abilitati nelle altre Regioni o nei Paesi dell’Unione Europea di provenienza, alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana”.
Inoltre la normativa precisa criteri di assegnazione dei posteggi…maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alle presenze comunque acquisite per la Fiera…anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche…
Considerato che l'ente organizzatore è un soggetto diverso dal Comune - e che segue criteri diversi - ma è anche vero che la società opera su un'area pubblica, su incarico del Comune stesso, pertanto la società deve far riferimento alle normative di settore in vigore, giusto?
In attesa di riscontro, saluto

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Data: 2015-07-26 08:44:32

Re:ASSEGNAZIONE E GESTIONE STAND ESPOSITIVI

Da quello che dici sembrerebbe quasi che si trattasse di una fiera campionaria, ma evidentemente non è così.
Per la precisione, la normativa sul commercio non si applica alle fiere campionarie (ad esempio la fiera del mobile a Milano). La stessa legge regionale sul commercio n. 28/05 lo detta espressamente:
Art. 11, comma 2, lett. k):
La legge non si applica....
[i]all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse[/i];
Per le fiere campionarie puoi vedere la LR 18/05 e il DPGR 50R/2006.
Nelle fiere campionarie le aziende comprano un servizio ivi compreso il noleggio dello stand nel quartiere fieristico.

Detto questo, tornando alle fiere commerciali ai sensi della LR 28/05, quindi al commercio su area pubblica, è chiaro che la legge si debbaa applicare in ogni caso. Purtroppo per queste manifestazioni le amministrazioni hanno la tendenza ad agire in modo molto sbrigativo ma se la manifestazione è classificata “fiera” e non “manifestazione straordinaria del commercio  su area pubblica” né “fiera promozionale”, allora le regole da seguire sono quelle dettate dalla normativa: concessioni pluriennali o in alternativa il criterio della “cadenza prestabilita” così come introdotto dall’Intesa della conferenza unificata e riportato dalla regione nella LR all’art. 34, comma 4, questo a prescindere dal soggetto organizzatore (fra l’altro anche il soggetto organizzatore andrebbe scelto con procedura ad evidenza pubblica -  vedi  Consiglio di Stato n. 2342/2013).

Comunque, anche se le procedure di codesta fiera sono e restano un po’ “garibaldine”, almeno i principi generali del diritti andrebbero rispettati, per questo non sarebbe possibile portare avanti discriminazioni basate sull'ubicazione della sede dell’azienda. Tutt’al più, in via indiretta è possibile prevedere la vendita di determinati prodotti tipici che portano poi alla conseguenza della scelta di operatori locali. In genere queste fiere sono “fiere promozionali” dedicate a specifici prodotti del territorio. Le "fiere" in senso stretto sono come dei mercati che si svolgono in particolari date. Nel tuo caso il regolamento e piano comunale dovrebbero fare chiarezza sull'aspetto.

Concludo dicendo che la prassi che mi descrivi rappresenta una costante. Mi rendo conto che la teoria è molto diversa dalla pratica, spesso situazioni contingenti spingono a dover effettuare determinate scelte organizzative pratiche ed efficai ma è sempre bene essere imparziali: anche se non è possibile applicare in toto la LR 28/05 è comunque doveroso attuare [i]il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione[/i] così come impone la Costituzione.

ti riporto un passo della sentenza della C.Cost. n. 264/2013 (riguarda l'attività di trasposrto persone ma il principio è applicabile al commercio):
[i]...essendo [servizi] quindi soggetti alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, alinea e lettera d) della medesima direttiva – è espressamente previsto il divieto di subordinare «l’accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare: […] b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza» (art. 14, alinea e numero 1, lettera b, della citata direttiva n. 2006/123/CE). [/i]

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