AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
[color=red][b]Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ del 3 novembre 2011 (15A05617) [/b][/color]
(GU n.170 del 24-7-2015)
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In data 14 luglio 2015 alle ore 17,00 presso la sede dell'ARAN ha
avuto luogo l'incontro tra L'ARAN nella persona del Presidente dott.
Sergio Gasparrini (Firmato) e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL (Firmato);
CISL (Firmato);
UIL (Firmato);
CGU-CISAL: (Firmato);
CONFSAL: (Firmato);
UGL: (Firmato);
CSE: (Firmato);
USB: (Firmato);
USAE: (Firmato).
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
«Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ del 3
novembre 2011».
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
DI MODIFICA DEL CCNQ DEL 3 NOVEMBRE 2011
Premessa.
L'art. 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge
11 agosto 2014, n. 114, nel decurtare le prerogative sindacali del
50% ha previsto, al comma 3, la possibilita', attraverso procedure
contrattuali, di modificare la ripartizione dei contingenti residui
nonche' di definire forme di utilizzo compensativo tra distacchi e
permessi.
In tale ambito, le parti, al fine di non comprimere l'esercizio
delle prerogative sindacali, ritengono necessario affrontare
prioritariamente la problematica riguardante gli effetti della
decurtazione del 50% dei permessi sindacali, prevista dal citato art.
7, sul recupero delle eccedenze dei permessi sindacali ex art. 11 del
CCNQ del 7 agosto 1998 definite con i Piani di compensazione, di cui
al CCNQ del 3 novembre 2011.
La predetta decurtazione, intervenendo nel corso dell'anno 2014,
ha altresi' comportato in alcuni casi la fruizione di un numero di
ore di permesso ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 maggiore di quelle
disponibili a seguito dell'applicazione del citato art. 7, generando
un ulteriore ed imprevedibile debito, per il quale si ritiene
opportuno individuare procedure di recupero in analogia a quanto
previsto nel citato CCNQ del 3 novembre 2011.
Il presente contratto, pertanto, rappresenta la prima parte del
negoziato complessivo di cui all'art. 7 del citato D.L. 90 del 2014
e, pertanto, le parti si impegnano a proseguire le trattative sulle
altre tematiche ivi previste, assumendo l'impegno di incontrarsi con
cadenza ravvicinata per pervenire alla definizione di un testo
condiviso entro il 30 aprile 2015.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello
stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione
collettiva.
2. Con la locuzione «associazioni sindacali» si intendono le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
4. Con la dicitura «CCNQ 7 agosto 1998» si intende il CCNQ 7
agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Con la dicitura «D.L. 90 del 2014», si intende il D.L. 24
giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 2.
Modifiche alle procedure di compensazione previste dal CCNQ 3
novembre 2011
1. Le associazioni sindacali che si sono avvalse della facolta'
di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 novembre 2011, possono chiedere di
rimodulare i Piani gia' concordati, al fine di estendere la durata
temporale degli stessi per un ulteriore periodo non superiore a tre
anni.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica, con tempestivita',
quantifica le ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7 agosto
1998 non interamente compensate. Di tale quantificazione verra'
fornita immediata comunicazione alle associazioni sindacali
interessate.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono
avvalersi della facolta' di cui al comma 1, entro 10 giorni dal
ricevimento della quantificazione, presentano al Dipartimento della
funzione pubblica una nuova specifica proposta di compensazione del
residuo dei permessi fruiti in eccedenza e non ancora compensati.
4. La proposta di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione
del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro 5
giorni dalla ricezione della stessa.
Art. 3.
Procedure di compensazione per le eccedenze per l'anno 2014
1. Le associazioni sindacali che a seguito della decurtazione di
cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014 hanno utilizzato, nell'anno 2014,
un numero di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998 superiore a
quello disponibile, possono compensare le ore fruite in eccedenza
nell'ambito dei contingenti previsti per i successivi tre anni con
riferimento alla stessa tipologia di permessi.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica, con tempestivita',
verifica i dati di cui al comma 1 e ne fornisce immediata
comunicazione alle associazioni sindacali interessate.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che intendono
avvalersi della facolta' di cui al comma 1, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, presentano al
Dipartimento della funzione pubblica una specifica proposta di
compensazione dei permessi fruiti in eccedenza nell'anno 2014.
4. La proposta di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione
del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro 5
giorni dalla ricezione della stessa.
Art. 4.
Norme transitorie e finali
1. Transitoriamente, ove le associazioni sindacali abbiano una
disponibilita' di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto 1998, inferiore
del 30% del contingente derivante dalla decurtazione di cui all'art.
7 del D.L. 90 del 2014, nelle more della sottoscrizione definitiva
della presente Ipotesi e della definizione dei Piani di compensazione
di cui agli articoli 2 e 3, viene immediatamente assicurato un
contingente di permessi sindacali pari al 30% della quota residua a
seguito della citata decurtazione. Tale contingente viene assegnato
in acconto e salvo successivo conguaglio, al fine di non comprimere
l'esercizio delle prerogative sindacali ai sensi di quanto gia'
previsto dall'art. 4, comma 3 del CCNQ 3 novembre 2011.
2. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 4, commi
3, 4, 5, 6 del CCNQ del 3 novembre 2011.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riguardo all'art. 4, comma 1, le parti precisano che, ove la
garanzia del contingente minimo del 30% determini in concreto una
eccedenza dei permessi sindacali realmente fruiti rispetto a quelli
spettanti nell'anno 2015, si proceda comunque al previsto conguaglio
nell'ambito delle procedure di compensazione.