Data: 2015-07-24 17:09:35

CCNQ di modifica del CCNQ del 3 novembre 2011 - ARAN

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
[color=red][b]Contratto collettivo nazionale quadro di  modifica  del  CCNQ  del  3 novembre 2011 (15A05617) [/b][/color]
(GU n.170 del 24-7-2015)

[img width=300 height=84]http://classicomacerata.gov.it/wp-content/uploads/2014/05/aran2.jpg[/img]

    In data 14 luglio 2015 alle ore 17,00 presso la sede dell'ARAN ha
avuto luogo l'incontro tra L'ARAN nella persona del Presidente  dott.
Sergio Gasparrini (Firmato) e le seguenti Confederazioni sindacali:
      CGIL (Firmato);
      CISL (Firmato);
      UIL (Firmato);
      CGU-CISAL: (Firmato);
      CONFSAL: (Firmato);
      UGL: (Firmato);
      CSE: (Firmato);
      USB: (Firmato);
      USAE: (Firmato).
    Al termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato
«Contratto collettivo nazionale quadro di modifica  del  CCNQ  del  3
novembre 2011».
                                                            Allegato

                    CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
              DI MODIFICA DEL CCNQ DEL 3 NOVEMBRE 2011

Premessa.
    L'art. 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito  nella  legge
11 agosto 2014, n. 114, nel decurtare le  prerogative  sindacali  del
50% ha previsto, al comma 3, la  possibilita',  attraverso  procedure
contrattuali, di modificare la ripartizione dei  contingenti  residui
nonche' di definire forme di utilizzo compensativo  tra  distacchi  e
permessi.
    In tale ambito, le parti, al fine di non  comprimere  l'esercizio
delle  prerogative  sindacali,  ritengono  necessario  affrontare
prioritariamente  la  problematica  riguardante  gli  effetti  della
decurtazione del 50% dei permessi sindacali, prevista dal citato art.
7, sul recupero delle eccedenze dei permessi sindacali ex art. 11 del
CCNQ del 7 agosto 1998 definite con i Piani di compensazione, di  cui
al CCNQ del 3 novembre 2011.
    La predetta decurtazione, intervenendo nel corso dell'anno  2014,
ha altresi' comportato in alcuni casi la fruizione di  un  numero  di
ore di permesso ex art. 11 CCNQ 7  agosto  1998  maggiore  di  quelle
disponibili a seguito dell'applicazione del citato art. 7,  generando
un ulteriore  ed  imprevedibile  debito,  per  il  quale  si  ritiene
opportuno individuare procedure di  recupero  in  analogia  a  quanto
previsto nel citato CCNQ del 3 novembre 2011.
    Il presente contratto, pertanto, rappresenta la prima  parte  del
negoziato complessivo di cui all'art. 7 del citato D.L. 90  del  2014
e, pertanto, le parti si impegnano a proseguire le  trattative  sulle
altre tematiche ivi previste, assumendo l'impegno di incontrarsi  con
cadenza ravvicinata  per  pervenire  alla  definizione  di  un  testo
condiviso entro il 30 aprile 2015.

                              Art. 1.

                        Campo di applicazione

    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2,  dello
stesso decreto n. 165,  ricomprese  nei  comparti  di  contrattazione
collettiva.
    2. Con la locuzione  «associazioni  sindacali»  si  intendono  le
confederazioni e le organizzazioni di  categoria  rappresentative  ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    3. Con il termine «amministrazione» sono  indicate  genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
    4. Con la dicitura «CCNQ 7 agosto 1998»  si  intende  il  CCNQ  7
agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
    5. Con la dicitura «D.L. 90 del 2014»,  si  intende  il  D.L.  24
giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

                              Art. 2.

Modifiche  alle  procedure  di  compensazione  previste  dal  CCNQ  3
                            novembre 2011

    1. Le associazioni sindacali che si sono avvalse  della  facolta'
di cui all'art. 2 del CCNQ del 3 novembre 2011, possono  chiedere  di
rimodulare i Piani gia' concordati, al fine di  estendere  la  durata
temporale degli stessi per un ulteriore periodo non superiore  a  tre
anni.
    2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  con  tempestivita',
quantifica le ore di permesso sindacale ex art. 11 del CCNQ 7  agosto
1998 non  interamente  compensate.  Di  tale  quantificazione  verra'
fornita  immediata  comunicazione  alle  associazioni  sindacali
interessate.
    3.  Le  associazioni  sindacali  rappresentative  che  intendono
avvalersi della facolta' di cui al  comma  1,  entro  10  giorni  dal
ricevimento della quantificazione, presentano al  Dipartimento  della
funzione pubblica una nuova specifica proposta di  compensazione  del
residuo dei permessi fruiti in eccedenza e non ancora compensati.
    4. La proposta di cui al comma 3 e'  sottoposta  all'approvazione
del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro  5
giorni dalla ricezione della stessa.

                              Art. 3.

    Procedure di compensazione per le eccedenze per l'anno 2014

    1. Le associazioni sindacali che a seguito della decurtazione  di
cui all'art. 7 del D.L. 90 del 2014 hanno utilizzato, nell'anno 2014,
un numero di permessi ex art. 11  CCNQ  7  agosto  1998  superiore  a
quello disponibile, possono compensare le  ore  fruite  in  eccedenza
nell'ambito dei contingenti previsti per i successivi  tre  anni  con
riferimento alla stessa tipologia di permessi.
    2. Il Dipartimento della funzione  pubblica,  con  tempestivita',
verifica  i  dati  di  cui  al  comma  1  e  ne  fornisce  immediata
comunicazione alle associazioni sindacali interessate.
    3.  Le  associazioni  sindacali  rappresentative  che  intendono
avvalersi della facolta' di cui al comma 1, entro  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui  al  comma  2,  presentano  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  una  specifica  proposta  di
compensazione dei permessi fruiti in eccedenza nell'anno 2014.
    4. La proposta di cui al comma 3 e'  sottoposta  all'approvazione
del Dipartimento della funzione pubblica che deve esprimersi entro  5
giorni dalla ricezione della stessa.

                              Art. 4.

                    Norme transitorie e finali

    1. Transitoriamente, ove le associazioni  sindacali  abbiano  una
disponibilita' di permessi ex art. 11 CCNQ 7 agosto  1998,  inferiore
del 30% del contingente derivante dalla decurtazione di cui  all'art.
7 del D.L. 90 del 2014, nelle more  della  sottoscrizione  definitiva
della presente Ipotesi e della definizione dei Piani di compensazione
di cui agli articoli  2  e  3,  viene  immediatamente  assicurato  un
contingente di permessi sindacali pari al 30% della quota  residua  a
seguito della citata decurtazione. Tale contingente  viene  assegnato
in acconto e salvo successivo conguaglio, al fine di  non  comprimere
l'esercizio delle prerogative  sindacali  ai  sensi  di  quanto  gia'
previsto dall'art. 4, comma 3 del CCNQ 3 novembre 2011.
    2. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 4,  commi
3, 4, 5, 6 del CCNQ del 3 novembre 2011.

                      DICHIARAZIONE CONGIUNTA

    Con riguardo all'art. 4, comma 1, le parti precisano che, ove  la
garanzia del contingente minimo del 30%  determini  in  concreto  una
eccedenza dei permessi sindacali realmente fruiti rispetto  a  quelli
spettanti nell'anno 2015, si proceda comunque al previsto  conguaglio
nell'ambito delle procedure di compensazione.

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