Data: 2015-07-24 09:04:56

Competenze

Premessa n° 1
Il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione CC) disciplina con un articolo specifico il commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime.
Con altro articolo dello stesso regolamento sono definite anche le sanzioni in cui è testualmente riportato “chiunque violi norme e disposizioni riconducibili al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di € 100,00”.
Nell’ordinanza dirigenziale per la disciplina delle attività balneari 2015 in un articolo titolato “disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime” è riportato pari pari il testo dell’articolo del regolamento comunale.
Nell’apposito articolo dell’ordinanza relativo alle sanzioni, all’ultimo comma è indicato che “per le violazioni rilevate, l’autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il comandante della Polizia Municipale”.
Premessa n° 2
Relativamente ad eventuali ricorsi per contestazioni a violazioni della normativa commerciale (comunale o regionale che sia), la competenza è da tempo immemore del settore in cui è inserito l’Ufficio Attività Produttive, infatti le varie ordinanze (archiviazione – ingiunzione – alienazione merce – ecc.) le firma da sempre il dirigente delle attività produttive.
Questo per evitare che il "controllore" decida anche sulla validità o meno del proprio operato.

Alla luce di quanto sopra premesso, nel caso in cui la Polizia Municipale contesti violazioni alla normativa commerciale sull'arenile demaniale, chi è competente a ricevere eventuali ricorsi ed a decidere in merito? Il comandante della Polizia Municipale o il dirigente del settore Attività Produttive?

riferimento id:27984

Data: 2015-08-06 09:08:06

Re:Competenze

Ripropongo quesito sfuggito  ;D

riferimento id:27984

Data: 2015-08-09 04:34:41

Re:Competenze


Ripropongo quesito sfuggito  ;D
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Premessa anche per gli altri lettori. SEGNALATE come ha fatto Mirta eventuali quesiti che ci fossero sfuggiti. Non succede spesso ... ma al ritmo di 150 quesiti alla settimana ... può accadere!!!!!

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NEL MERITO
La disciplina ORGANIZZATIVA dell'Ente (ivi compreso l'ufficio competente a decidere sui rapporti in materia di sanzioni è disposta dalla GIUNTA nel regolamento di organizzazione o in separato atto. E' IMPROPRIO inserirla in regolamenti consiliari o ordinanze sindacali. Le previsioni contenute in tali atti NON hanno valore diretto.
Ricordo inoltre che è BUONA PRASSI (anche se non ho trovato una costante giurisprudenza in merito che determini illegittimità degli atti - ma tale principio si ricava da http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20935.msg39531#msg39531) non attribuire al comando di polizia locale competenze relative al rilascio di autorizzazioni e, tantomeno, relative alle decisioni sull'applicazione di sanzioni amministrative (controllante/controllore).

PROBLEMA
La vostra ordinanza dispone “per le violazioni rilevate, l’autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il comandante della Polizia Municipale”, quindi si pone in contrasto con la citata buona prassi. Ciò però NON è sufficiente per disapplicare l'ordinanza, che seppur potenzialmente illegittima individua chiaramente l'autorità competente.

ERGO: far approvare dal SINDACO (quale contrarius actus) o dalla GIUNTA (quale organo competente) una disposizione che chiarisca che la competenza è di altri (dirigente attività produttive, segretario comunale ecc...). Fino ad allora i rapporti vanno alla Polizia Locale.

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