Data: 2015-07-23 10:45:23

Le caratteristiche di un CENTRO COMMERCIALE - sentenza 22/5/2015

Le caratteristiche di un CENTRO COMMERCIALE - sentenza 22/5/2015

T.A.R. Marche, Sezione I, 22 maggio 2015 n. 416

In particolare, le prescrizioni contestate dalla ricorrente sono le seguenti:
- il divieto di accesso volto a non consentire l’ingresso ai parcheggi di entrambe le strutture da via Pascoli.
- i pannelli di orsogrill nei parcheggi interrati volti a separare i posti riservati a ciascuna delle due strutture di vendita
- le fioriere atte a interrompere la continuità dei marciapiedi per garantire la separazione delle due strutture.

Osserva il Collegio che appare con assoluta chiarezza come si tratti di prescrizioni non irragionevoli e non contrarie ad alcuna normativa nazionale, regionale o comunitaria in tema di edilizia e commercio dato che due medie strutture di vendita devono essere separate per non costituire una grande strutture di vendita o centro commerciale, sottoposto a diversa disciplina normativa ed iter autorizzatorio. Ed appare altresì evidente che la separazione non può riguardare solo gli ingressi o le strutture ma anche le infrastrutture comuni. E’ quindi del tutto logica la prescrizione, nel permesso di costruire, di accorgimenti atti ad evitare che il parcheggio interrato, comune ai due edifici, possa permettere l’accesso ad entrambe le strutture. La separazione è garantita, nel permesso, con semplici fioriere e pannelli in orsogrill che non costituiscono un onere di alcuna rilevanza per la ricorrente, non procurandogli alcun danno se non la separazione delle strutture, che è appunto alla base della concessione del permesso di costruire per una media struttura di vendita e non per un centro commerciale.

Come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, non può ravvisarsi l’esistenza di un centro commerciale nel caso di due strutture che, pur caratterizzate da vicinanza, sono distinte, materialmente separate e prive di collegamenti nonché dotate ciascuna di propri servizi e destinate ad autonoma e separata gestione, risultano isolate l’una dall’altra per l’esistenza di una alta recinzione, che impedisce ogni accesso e comunicazione tra un complesso e l’altro, sono dotate di una autonoma centralina elettrica, di un separato impianto di condizionamento e sistema antincendio, di un separato sistema di raccolta delle acque reflue e sono dotate di una autonoma viabilità esterna, di ingressi separati e di distinti parcheggi privi di collegamento (oltre a non avere in comune gallerie, aree di carico e scarico, magazzini, uffici, o altro). Esse, quindi, si configurano come due strutture incomunicabili, che non usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente, criterio questo individuato dall’art. 4 del d.lgs. 114/1998 per individuare, appunto, i centri commerciali (CdS, Sez. V, sent. n. 6686 del 29.10.2009, CdS Sez. V 6.5.2013 n.6646).

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