Data: 2015-07-23 10:41:50

Le caratteristiche di un CENTRO COMMERCIALE - sentenza 22/5/2015

Le caratteristiche di un CENTRO COMMERCIALE - sentenza 22/5/2015

T.A.R. Marche, Sezione I, 22 maggio 2015 n. 416

FATTO e DIRITTO

[img width=300 height=168]http://www.arsengineering.it/userfiles/image/GRAFICA/grafica010.jpg[/img]

La ricorrente è proprietaria di alcune unità immobiliari site nel comune di Porto San Giorgio. Nel 2005, espone la ricorrente, essa ha richiesto, in variante al permesso di costruire 4541/2002, rilasciato al precedente proprietario, un ampliamento nei limiti della SUL della superficie coperta ammissibile, per la realizzazione di un edificio di mq 6910 di superficie coperta e 7390 di SUL. L’ampliamento era concesso con rilascio del permesso di costruire n. 46 dell’8 giugno 2006.
Con autorizzazione 4959/2006 il Comune di San Giorgio autorizzava l’apertura dell’esercizio commerciale, adibito a supermercato.
In data 8 agosto 2013, la ricorrente presentava una nuova istanza di permesso di costruire per il completamento e la realizzazione definitiva dell’edificio contiguo al supermercato. L’intervento era classificato come media struttura di vendita, inferiore ai 2500 mq.
In data 25 settembre 2013 il Comune di Porto San Giorgio rilasciava l’impugnato permesso di costruire, le cui prescrizioni sono oggetto dell’odierno ricorso. Nel mentre, tramite cessione di ramo d’azienda, era volturata alla società Cosmo Srl l’autorizzazione 6360/2013 per la vendita di prodotti non alimentari nell’edificio in questione.
In data 19.11.2013 è stata adottata l’impugnata ordinanza di chiusura della struttura commerciale, basata sul mancato adeguamento dell’edificio alle prescrizioni contestate con il presente ricorso, considerate dal Comune necessarie perché si configurasse una media struttura commerciale e non una struttura di dimensioni superiori.
I provvedimenti impugnati sono contestati sotto molteplici profili.
Si è costituito il Comune di Porto San Giorgio, resistendo al ricorso.
Con ordinanza 10.1.2014 n. 28, questo Tribunale accoglieva parzialmente l’istanza cautelare, con la seguente motivazione “ritenuto che l’istanza cautelare vada accolta, limitatamente alla sospensione dell’ordinanza di chiusura 210/2013, nella parte in cui dispone la chiusura della struttura in assenza di adeguamento alle prescrizioni. Ritenuto altresì che sia, prima facie, infondata l’impugnazione delle prescrizioni di cui al permesso di costruire, per cui sarà onere della ricorrente adeguarsi ad esse in un congruo termine o richiedere una variante al titolo medesimo nel senso delle esigenze manifestate nel presente ricorso”.
La ricorrente presentava quindi domanda di accertamento di conformità in data 8.4.2014, affermando sostanzialmente la legittimità delle esistenti difformità rispetto al permesso di costruire. Inoltre era presentata, in data 28.4.2014, istanza di autorizzazione amministrativa a favore della Cosmo Srl,
In data 5.6.2014 è stato adottato l’impugnato diniego di accertamento di conformità, mentre in data 12.6.2014 è stato adottato il diniego dell’autorizzazione commerciale, anche esso impugnato. I dinieghi sono basati sulla circostanza che il mancato rispetto delle prescrizioni non consente di considerare la struttura quale media struttura commerciale, a causa del progetto del parcheggio e della viabilità esterna.
I provvedimenti sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti, cui resisteva il Comune di Porto San Giorgio.
Alla Camera di Consiglio del 5.3.2015 il ricorso era trattenuto in decisione.
1 Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti, nei come del resto già ritenuto in sede di sommaria cognizione, da questo Tribunale nella decisione dell’istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo, che ha ritenuto la legittimità delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
1.1 Non è quindi necessaria la trattazione delle eccezioni preliminare dedotte dal Comune di Porto San Giorgio.
1.2 Ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti possano essere trattati in maniera unitaria, dato che la situazione di fatto, a quanto risulta in atti, è sempre rimasta la medesima. Difatti, vi è stato il rifiuto dell’adeguamento dell’edificio ad alcune delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire (con impugnazione delle stesse) e la successiva richiesta di accertamento di conformità sempre delle medesime violazioni delle prescrizioni del permesso di costruire, con il conseguente diniego. Ne consegue la sostanziale identità delle questioni trattate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
1.3 Il Collegio ritiene che debba essere preliminarmente trattata la questione della legittimità delle prescrizioni contestate dalla ricorrente, considerato che, con riguardo alle censure procedimentali, il volontario non adempimento a prescrizioni del permesso di costruire atte a garantire la separatezza di due medie strutture di vendita non può che provocare i conseguenti provvedimenti repressivi, di natura vincolata, in caso di mancato adeguamento.
1.4 In particolare, le prescrizioni contestate dalla ricorrente sono le seguenti:
[b]- il divieto di accesso volto a non consentire l’ingresso ai parcheggi di entrambe le strutture da via Pascoli.
- i pannelli di orsogrill nei parcheggi interrati volti a separare i posti riservati a ciascuna delle due strutture di vendita
- le fioriere atte a interrompere la continuità dei marciapiedi per garantire la separazione delle due strutture. [/b]
1.5 Osserva il Collegio che [color=red][b]appare con assoluta chiarezza come si tratti di prescrizioni non irragionevoli e non contrarie ad alcuna normativa nazionale, regionale o comunitaria in tema di edilizia e commercio dato che due medie strutture di vendita devono essere separate per non costituire una grande strutture di vendita o centro commerciale, sottoposto a diversa disciplina normativa ed iter autorizzatorio. Ed appare altresì evidente che la separazione non può riguardare solo gli ingressi o le strutture ma anche le infrastrutture comuni. E’ quindi del tutto logica la prescrizione, nel permesso di costruire, di accorgimenti atti ad evitare che il parcheggio interrato, comune ai due edifici, possa permettere l’accesso ad entrambe le strutture. La separazione è garantita, nel permesso, con semplici fioriere e pannelli in orsogrill che non costituiscono un onere di alcuna rilevanza per la ricorrente, non procurandogli alcun danno se non la separazione delle strutture, che è appunto alla base della concessione del permesso di costruire per una media struttura di vendita e non per un centro commerciale. [/b][/color]
1.6 Un discorso leggermente diverso vale per la viabilità, ma lo stesso conduce a identiche conclusioni. La ricorrente ha depositato un’articolata perizia riguardo il positivo impatto delle modifiche alla viabilità sul traffico veicolare e sulla sicurezza. In realtà le considerazioni di parte non possono trovare cittadinanza, in quanto le decisioni del Comune riguardo la viabilità sono scelte di carattere tecnico e discrezionale che la legge riserva alla pubblica amministrazione e che possono essere oggetto di sindacato solo per eventuali macroscopici profili di erroneità, irragionevolezza o insufficienza di istruttoria o motivazione (si veda, tra le tante, CdS sez. IV 17.92.013 n. 4635). In tutta evidenza, una perizia di parte non è in grado di stabilire la gravosità o la pericolosità della scelta del Comune, volta a garantire la separazione tra le due strutture, posto che si tratta di parametri, appunto, di competenza comunale.
[b]1.7 Come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, non può ravvisarsi l’esistenza di un centro commerciale nel caso di due strutture che, pur caratterizzate da vicinanza, sono distinte, materialmente separate e prive di collegamenti nonché dotate ciascuna di propri servizi e destinate ad autonoma e separata gestione, risultano isolate l’una dall’altra per l’esistenza di una alta recinzione, che impedisce ogni accesso e comunicazione tra un complesso e l’altro, sono dotate di una autonoma centralina elettrica, di un separato impianto di condizionamento e sistema antincendio, di un separato sistema di raccolta delle acque reflue e sono dotate di una autonoma viabilità esterna, di ingressi separati e di distinti parcheggi privi di collegamento (oltre a non avere in comune gallerie, aree di carico e scarico, magazzini, uffici, o altro). Esse, quindi, si configurano come due strutture incomunicabili, che non usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente, criterio questo individuato dall’art. 4 del d.lgs. 114/1998 per individuare, appunto, i centri commerciali (CdS, Sez. V, sent. n. 6686 del 29.10.2009, CdS Sez. V 6.5.2013 n.6646). [/b]
1.8 Nel caso in esame, al contrario, se pure le due strutture rispettano alcune di queste caratteristiche, in tutta evidenza le prescrizioni tese a garantire la separatezza del parcheggio, dei marciapiedi, e l’autonomia della viabilità non possono che essere ritenute come corollario della presenza di due medie strutture di vendita adiacenti invece che di un centro commerciale. Né è ravvisabile una violazione della disciplina comunitaria in materia, dato che la ricorrente è stata autorizzata all’apertura di una media struttura di vendite e non ha mai chiesto l’autorizzazione all’apertura di un centro commerciale, per cui qui non siamo di fronte ad un’autorizzazione commerciale negata per esigenze vietate dalla normativa comunitaria, ma al mancato rispetto di prescrizioni del permesso di costruire e dell’autorizzazione commerciale.
1.9 Infine, la concentrazione degli esercizi, come stabilita dalla Legge Regione Marche 26/1999 e dall’art. 87 delle NTA del Comune di Porto San Giorgio, non può certo obliterare i principi sopra richiamati, dato che concentrazione delle strutture deve comunque mantenerne la separatezza, né si può affermare che il Comune affermi che tutte le strutture contigue siano centri commerciali, dato che ha adottato proprio il permesso di costruire impugnato, prevedendo delle prescrizioni atte a garantire la separatezza delle strutture.
2 Da tali considerazioni consegue l’infondatezza delle censure relative alla violazione e falsa applicazione degli artt. 4,8 e 9 del d.lgs. 114/1998, della Legge Regione Marche 4.10.1999 n. 26, dell’art. 22 d.lgs. 114/1998 e all’eccesso di potere (secondo motivo del ricorso introduttivo, primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
2.1 E’altresì infondato il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, relativo alla violazione del DPR 24.7.1996 n. 503 e del DM 236/1989. Tali norme non possono essere interpretate nel senso che debba essere agevolato il passaggio pedonale tra le due strutture, dato che le stesse devono, nell’intendimento del Comune, rimanere separate.
3 Dall’infondatezza dei motivi di ricorso deriva l’infondatezza del primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si deduce l’illegittimità dell’ordinanza n. 210 del 19.11.2013 emessa dal Comune di Porto San Giorgio avente ad oggetto: "Chiusura attività commerciali non autorizzate di media struttura di vendita e di grande struttura di vendita" – nei confronti della Magazzini Gabrielli Spa e della Ditta Cosmo srl”, per mancata comunicazione di avvio del procedimento, omessa motivazione e difetto di istruttoria, considerato che il provvedimento si presenta come vincolato in assenza del rispetto delle prescrizioni, configurandosi non una media struttura di vendita ma un centro commerciale. Lo stesso, peraltro, non dispone la chiusura immediata della struttura, ma la prevede solo in caso di mancata rimessione in pristino delle violazioni (così come l’ingiunzione del 26.6.2014, impugnata con i motivi aggiunti, prevede l’acquisizione delle opere in caso di mancata rimessione in pristino)
4 Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere quindi respinti, come specificato sopra. Ovviamente, data la rilevanza del potenziale pregiudizio causato dalla chiusura della struttura, il Comune dovrà concedere un congruo termine, non inferiore a 60 giorni, per la rimessione in pristino conforme alle prescrizioni contenute nel Permesso di costruire n. 75 del 25.9.2015, prima di portare in esecuzione l’ordinanza di chiusura.
4.1 Le spese possono essere compensate, in considerazione della complessità della materia e della natura delle opere coinvolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 5 marzo 2015, 2 aprile 2015, con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

riferimento id:27962
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it