TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1260, del 27 maggio 2015
[color=red][b]Rifiuti.Illegittimità Regolamento comunale per l'utilizzo su terreno agricolo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazione[/b][/color]
Deve considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione ex art. 196 del D.Lgs. n. 152/06, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene. Pertanto, deve ritenersi illegittimo che il comune, nell'ambito dei propri poteri, detti norme derogatorie sia della disciplina sopra richiamata che delle specifiche norme della Regione Lombardia, di regolamentazione della materia e di delega alle province delle funzioni autorizzative in materia di spandimento di fanghi biologici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
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