Data: 2015-07-22 17:19:57

ordinanza orari pubblico esercizio

Buonasera,
a seguito delle  continue  lamentele, segnalazioni, petizioni ,  esposti di cittadini  ( a cui sono seguiti numerosi interventi delle forze dell'ordine )  per gli  schiamazzi , rumori molesti ( canti, cori, urla ) atti vandalici  degli avventori di un pubblico esercizio  sino a tarda notte ( 2.00/3.00 di notte ) il Comune ha avviato il procedimento per la riduzione degli orari di apertura del bar in questione. Ora siamo giunti al termine dell'istruttoria con la necessità di emissione di un'ordinanza di limitazione degli orari di apertura  ( anticipazione dell'orario di chiusura alle ore 24.00 ).
Il dubbio è questo :
si tratta di un'ordinanza ordinaria a firma del Responsabile del Servizio o può essere considerata un'ordinanza contingibile e urgente o riguardante la sicurezza pubblica e quindi a firma del Sindaco . probabilmente i titolari faranno ricorso .
I fatti contestati hanno avuto inizio a dicembre 2014.
Grazie     

riferimento id:27955

Data: 2015-07-22 20:47:35

Re:ordinanza orari pubblico esercizio

A mio avviso ordinanza contingibile ed urgente a firma del Sindaco.

Ti segnalo alcune sentenze sull'argomento prese da un post di Simone, che lui consigliava di citare nell'atto:

L'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico - pur se non coinvolgente l'intera collettività - deve ritenersi sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l'ordinanza sindacale di cui all'art. 9 comma 1, l. 26 ottobre 1995, n. 447 ben può essere adottata anche a seguito dell'esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale.
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 27-10-2011, n. 1127

La presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta ex se una minaccia per la salute pubblica ed è sufficiente a concretare il presupposto dell'eccezionale ed urgente necessità di intervento del Sindaco di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995.
La disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995 non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali.
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 29-09-2011, n. 1663

La legge n. 447 del 1995 legge quadro sull'inquinamento acustico prevede che le autorità preposte alla tutela della salute pubblica possano, per eccezionali ed urgenti necessità, ordinare l'inibitoria anche totale delle attività, attraverso ordinanze "libere", senza un contenuto predeterminato per legge; spetta solamente all'autorità amministrativa d'individuare la situazione di necessità ed urgenza e imporre le disposizioni che la stessa autorità reputi adeguate.
Cons. Stato Sez. II, 14-04-2010, n. 3690

Il superamento dei limiti di legge, in materia di inquinamento acustico, implica automaticamente la sussistenza di una situazione di rischio per la salute pubblica che i soggetti preposti al controllo sono tenuti a rimuovere attraverso l'unico mezzo a disposizione rappresentato dall'ordinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995. La motivazione espressa "per relationem" al verbale dei rilievi fonometrici operati dall'U.s.s.l. appare, quindi, del tutto sufficiente ad integrare il rispetto dell'obbligo di legge.
L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 rappresenta l'ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali.
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II Sent., 02-11-2009, n. 1814

La disposizione posta dall'art. 9 della legge n. 447 del 1995, in tema di inquinamento acustico, si riferisce ad eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non fronteggiabili nell'ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull'osservanza della normativa vigente; pertanto, il problema dell'inquinamento acustico proveniente dalla attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area cortiliva di un circolo può essere risolto attraverso gli ordinari strumenti di intervento a tutela della salute pubblica previsti dall'art. 6 della legge n. 447 del 1995 di competenza del dirigente comunale.
Cons. Stato Sez. V Sent., 10-09-2009, n. 5420

Lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente - nonché unicamente - il potere di ordinanza ex art. 9 della L. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Per conseguenza, è sufficiente, per l'esercizio del suddetto potere, anche la segnalazione di un solo cittadino (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715).
T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 17-04-2009, n. 668



Per un maggiore approfondimento ti segnalo anche la sezione ABBONATI, ed in particolare il post "RUMORE - inquinamento acustico fra procedure e sentenze"
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