La Sig.ra X esercente l'attività di pubblico esercizio in locali in locazione ha stipulato un contratto di affitto in gestione di azienda al Sig. Y. Il contratto tra X ed Y riporta che trattasi di affitto azienda di somministrazione esercitata nei locali siti in Via ______________ ma specifica successivamente che trattasi di affitto della sola autorizzazione. Il sig. Y non ha un contratto di locazione per l'immobile in cui viene esercitata l'attività tra l'altro il contratto di locazione stipulato con i proprietari dalla Sig.ra X vietava la sublocazione ed ha una validità inferiore rispetto al contratto di affitto in gestione dell'azienda stipulato tra X ed Y. Secondo me il Sig. Y non ha la disponibilità dei locali e quindi ritengo procedere ai conseguenti atti ma vorrei gentilmente un vs. parere, grazie
riferimento id:27952
La Sig.ra X esercente l'attività di pubblico esercizio in locali in locazione ha stipulato un contratto di affitto in gestione di azienda al Sig. Y. Il contratto tra X ed Y riporta che trattasi di affitto azienda di somministrazione esercitata nei locali siti in Via ______________ ma specifica successivamente che trattasi di affitto della sola autorizzazione. Il sig. Y non ha un contratto di locazione per l'immobile in cui viene esercitata l'attività tra l'altro il contratto di locazione stipulato con i proprietari dalla Sig.ra X vietava la sublocazione ed ha una validità inferiore rispetto al contratto di affitto in gestione dell'azienda stipulato tra X ed Y. Secondo me il Sig. Y non ha la disponibilità dei locali e quindi ritengo procedere ai conseguenti atti ma vorrei gentilmente un vs. parere, grazie
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La Sig.ra X esercente l'attività di pubblico esercizio in locali in locazione ha stipulato un contratto di affitto in gestione di azienda al Sig. Y. Il contratto tra X ed Y riporta che trattasi di affitto azienda di somministrazione esercitata nei locali siti in Via ______________ ma specifica successivamente che trattasi di affitto della sola autorizzazione. Il sig. Y non ha un contratto di locazione per l'immobile in cui viene esercitata l'attività tra l'altro il contratto di locazione stipulato con i proprietari dalla Sig.ra X vietava la sublocazione ed ha una validità inferiore rispetto al contratto di affitto in gestione dell'azienda stipulato tra X ed Y. Secondo me il Sig. Y non ha la disponibilità dei locali e quindi ritengo procedere ai conseguenti atti ma vorrei gentilmente un vs. parere, grazie
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PREMESSA: in via generale la disponibilità dei locali NON è mai requisito indispensabile per la validità del titolo amministrativo.
A maggior ragione nel caso del LAZIO dove la vs. legge regionale lo esclude esplicitamente:
Lazio
L.R. 29/11/2006, n. 21
Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e alla L.R. 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.
L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:
[color=red][b]a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività di somministrazione;[/b][/color]
ok ma il Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 all'art. 4 comma 7 recita: Non sono richiesti ai fini dell’esame dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività:
a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l’attività di somministrazione;
b) l’indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell’attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge;
c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto
Quindi secondo voi nel caso proposto vi è la disponibilità dei locali per Y?
Grazie
ok ma il Regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 all'art. 4 comma 7 recita: Non sono richiesti ai fini dell’esame dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati alla struttura competente almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività:
a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l’attività di somministrazione;
b) l’indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell’attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge;
c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto
Quindi secondo voi nel caso proposto vi è la disponibilità dei locali per Y?
Grazie
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Purtroppo il legislatore regionale, in alcuni casi, fa riferimento alla "disponibilità dei locali" (anche in Lombardia esiste una norma analoga), senza precisare se si faccia riferimento alla disponibilità giuridica o a quella materiale.
E' il problema della proprietà, possesso, troppo lunga da sintetizzare qui.
SOLUZIONE: a te è sufficiente verificare la DISPONIBILITA' MATERIALE del bene, il possesso, senza poter sindacare il titolo giuridico che ne sta alla base se comunque è "ragionevolmente legittimante".
Se esiste un titolo, ancorchè scaduto, non spetta a te, ma semmai al GIUDICE CIVILE, disporre in merito al contratto fra le parti, alla sua esistenza e vincolatività.
Per te ci sono i requisiti.
Ti ringrazio per la cortesia ed il parere, purtroppo come responsabili SUAP ci troviamo di fronte ai casi più strani e disparati in cui pur conoscendo bene la normativa la stessa non ci aiuta a dirimere le situazioni più controverse, nel caso specifico ho tra l'altro una richiesta di accesso agli atti da parte di uno dei comproprietari del locale che non vuole sottoscrivere il contratto di locazione con il nuovo gestore, quindi la questione è alquanto delicata e non vorrei che tra i due litiganti il terzo - che sarei io - ne subisca le conseguenze
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Ti ringrazio per la cortesia ed il parere, purtroppo come responsabili SUAP ci troviamo di fronte ai casi più strani e disparati in cui pur conoscendo bene la normativa la stessa non ci aiuta a dirimere le situazioni più controverse, nel caso specifico ho tra l'altro una richiesta di accesso agli atti da parte di uno dei comproprietari del locale che non vuole sottoscrivere il contratto di locazione con il nuovo gestore, quindi la questione è alquanto delicata e non vorrei che tra i due litiganti il terzo - che sarei io - ne subisca le conseguenze
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Fai bene ad andare cauta, spesso la PA viene messa in mezzo a vertenze civilistiche.
E l'errore più grande è farsi coinvolgere quando non si hanno competenze, adottando atti impugnabili ....
Come dice giustamente Simone, è opportuno che nel caso in esame il SUAP non adotti assolutamente alcun atto inibitorio nei confronti dell’acquirente dell’azienda, che si trovi a non avere più la disponibilità dell’immobile.
Ciò, a mio avviso, per il disposto dell’art. 36 della L. 27/07/1978, n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” che prevede:
“Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”
In base a detta disposizione l’acquirente o l’affittuario dell’azienda, subentrano di diritto nel contratto di locazione, avente per oggetto l’immobile ove l’attività è esercitata, stipulato dal venditore o proprietario dell’azienda, ed il SUAP altro non può fare che prendere atto di detto subentro, e presumere che esso vi sia stato.
Ciò anche se la norma consente al proprietario dell’immobile di fare opposizione, per gravi motivi, nel termine di trenta giorni, e se detta opposizione, di fatto si verifica. In tal caso, il SUAP non deve adottare alcuna atto, perché non ha alcuna competenza nel giudizio circa la fondatezza o meno dei motivi dell’opposizione (essa infatti spetta al Giudice Civile).
PREMESSA: in via generale la disponibilità dei locali NON è mai requisito indispensabile per la validità del titolo amministrativo.
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Vorrei capire di più di questa situazione. Mi sono ritrovato (da tecnico) più volte in casi praticamente identici: in genere i SUAP considerano il contratto di locazione dell'immobile documento "fondamentale".
Nel mio caso siamo in Sicilia. Ci sono riferimenti normativi specifici?
Grazie!
PREMESSA: in via generale la disponibilità dei locali NON è mai requisito indispensabile per la validità del titolo amministrativo.
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Vorrei capire di più di questa situazione. Mi sono ritrovato (da tecnico) più volte in casi praticamente identici: in genere i SUAP considerano il contratto di locazione dell'immobile documento "fondamentale".
Nel mio caso siamo in Sicilia. Ci sono riferimenti normativi specifici?
Grazie!
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NON ESISTE UNA DISPOSIZIONE SPECIFICA e proprio l'assenza di una disposizione porta a concludere che DIFETTI IL POTERE AMMINISTRATIVO (che deve fondarsi su una legge) nel caso di mancanza del titolo di godimento del bene.
Cioè il Comune non può sindacare l'assenza di un contratto (o eventualmente l'illegittimità dello stesso), altrimenti si troverebbe a sostituirsi al giudice civile.
E' come se il SUAP rifiutasse una pratica perchè Tizio non ha pagato l'IMU o è moroso con il fisco!!!!
Tecnicamente si tratta di ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, vizio tipico dell'atto amministrativo.
La Sig.ra X esercente l'attività di pubblico esercizio in locali in locazione ha stipulato un contratto di affitto in gestione di azienda al Sig. Y. Il contratto tra X ed Y riporta che trattasi di affitto azienda di somministrazione esercitata nei locali siti in Via ______________ ma specifica successivamente che trattasi di affitto della sola autorizzazione.
Buonasera,
a parte gli altri aspetti, mi pare che non sia giuridicamente corretto parlare di "affitto di autorizzazione". Che sia licenza o scia, essa è comunque personale (art.8 tulps con rif. all'art.86 c.1 tulps e 152 reg. Tulps) e non può essere trasmessa ad altri.