Data: 2015-07-22 10:47:17

SOSPESIONE ATTIVITA' AGRITURISMO STAGIONALE

Buongiorno, una struttura agrituristica con apertura stagionale ha comunicato il posticipo dell’apertura da maggio a luglio. Ad oggi la proprietaria mi ricontatta dicendo che deve nuovamente sospendere l’attività per gravi ed inderogabili problemi familiari già addotti nel primo posticipo di apertura.

Nella norma si legge che l’attività agrituristica non può essere sospesa per oltre 24 mesi nell’arco di un triennio ma che, nel caso di attività stagionale è fatto obbligo di rispettare i giorni complessivi di apertura e chiusura stabiliti.  Ormai la signora non farebbe comunque in tempo a rispettarli…
Quindi, avendo lavorato circa un mese potrebbe andare bene se le consiglio di presentare la sospensione dell’attività? Oppure ritenete non sia possibile nel caso in questione in quanto trattasi di attività stagionale? Rischia di incorrere nella sanzione amministrativa di cui all’art. 24, comma 5, lettera d)?
Grazie,
Fulvia

riferimento id:27949

Data: 2015-07-22 16:28:28

Re:SOSPESIONE ATTIVITA' AGRITURISMO STAGIONALE


Rispettare il periodo di apertura è importante perché se venisse superato potrebbe non essere più rispettata la principalità dell’attività agricola su quella ricettiva. Nella SCIA è indicato il periodo di apertura soprattutto per questo motivo. Quando l’art. 11 della legge dispone: “[i]nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti[/i]”, la ratio che sottende è proprio quella.
Sempre all’art. 11 viene previsto pure l’obbligo di:
c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;

Il riferimento al rispetto dei “giorni complessivi” trova la stessa motivazione accennata sopra.

Per come è scritto l’art. 11, comma 1, lett. a) pare che l’imprenditore stagionale non possa mai venire meno all’impegno di apertura pena la sanzione da te rammentata. Chiaramente non può essere così (non è un lager), basta che comunichi i giorni di chiusura temporanea o di variazione del periodo di apertura.

Quindi, il soggetto in questione può benissimo fare quante comunicazioni di variazione ritiene opportune senza incorrere in sanzioni (in questo caso c’è una permutazione dei giorni di apertura ma non una variazione come quantità) o, in alternativa, comunicare la chiusura temporanea magari indicando una motivazione adeguata.

riferimento id:27949
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it