Data: 2015-07-22 09:35:57

giocoleria medievale

Buongiorno, in occasione di una rievocazione storica, spettacoli e/o trattenimenti di giocoleria medievale come devono essere autorizzati? E' sufficiente una Scia per trattenimenti senza strutture?
Nella dizione "giocoleria medievale" secondo gli organizzatori dell'evento potrebbero rientrare anche i c.d. "guerrieri armati" (di spade!).
In quest'ultimo caso come comportarsi?
Occorre il rilascio di una autorizzazione di P.S.? Oppure si fà rientrare il tutto nella Scia?
Grazie,
Fulvia

riferimento id:27948

Data: 2015-07-22 15:10:50

Re:giocoleria medievale

L’art. 45 del Regolamento al TULPS (RD 635/40) dispone testualmente:
[i]Per gli effetti dell' art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili. [/i]

L’art. 45 citato è una specificazione dell’art. 30 TULPS e quindi tutto ciò che ricade nella definizione del comma 2 non comporta l’attivazione di procedure di competenza della questura.
A questo si aggiunge l’art. 5 della legge n. 36/1990 che recita:
[i]La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.[/i]

In sintesi, farei dichiarare che si tratta di armi afferenti ad attività culturale associativa avente ad oggetto la rievocazione storica, ricadenti delle ipotesi delle disposizioni citate e usate e trasportate solo in ambito della manifestazione X che si svolgerà in Y nei giorni Z. Manderei tale dichiarazione, per opportuna conoscenza, alla Questura.
Resta inteso che puoi sentire la Questura in modo preventivo e farti confermare quanto ti ho detto.

Detto questo, per il resto direi le stesse cose che dico sempre. Se la manifestazione è gratuita, su area pubblica, in luogo non recintato allora esula dall’applicazione degli articoli 68 e 80. A questo proposito puoi far dichiarare le condizioni di non applicazione e, se del caso, le dichiarazioni di conformità impiantistiche per impianti temporanei, il corretto montaggio e le idoneità statiche delle attrezzature.

Rammenta che l’impatto acustico è sempre da tenere in considerazione (possibilità di autorizzazione in deroga o comunicazione di rispetto dei limiti)

Un’altra cosa. Anche se per adesso è caduta nel silenzio generale, rammenta che la DGR 149/15 ha ratificato l’accordo Stato Regioni sulle procedure inerenti ai soccorsi sanitari in occasione delle manifestazioni.
vedi qua:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2015DG00000000161
In merito puoi sentire il 118 di riferimento

riferimento id:27948
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