Buongiorno, in occasione di una rievocazione storica, spettacoli e/o trattenimenti di giocoleria medievale come devono essere autorizzati? E' sufficiente una Scia per trattenimenti senza strutture?
Nella dizione "giocoleria medievale" secondo gli organizzatori dell'evento potrebbero rientrare anche i c.d. "guerrieri armati" (di spade!).
In quest'ultimo caso come comportarsi?
Occorre il rilascio di una autorizzazione di P.S.? Oppure si fà rientrare il tutto nella Scia?
Grazie,
Fulvia
L’art. 45 del Regolamento al TULPS (RD 635/40) dispone testualmente:
[i]Per gli effetti dell' art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale e l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili. [/i]
L’art. 45 citato è una specificazione dell’art. 30 TULPS e quindi tutto ciò che ricade nella definizione del comma 2 non comporta l’attivazione di procedure di competenza della questura.
A questo si aggiunge l’art. 5 della legge n. 36/1990 che recita:
[i]La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.[/i]
In sintesi, farei dichiarare che si tratta di armi afferenti ad attività culturale associativa avente ad oggetto la rievocazione storica, ricadenti delle ipotesi delle disposizioni citate e usate e trasportate solo in ambito della manifestazione X che si svolgerà in Y nei giorni Z. Manderei tale dichiarazione, per opportuna conoscenza, alla Questura.
Resta inteso che puoi sentire la Questura in modo preventivo e farti confermare quanto ti ho detto.
Detto questo, per il resto direi le stesse cose che dico sempre. Se la manifestazione è gratuita, su area pubblica, in luogo non recintato allora esula dall’applicazione degli articoli 68 e 80. A questo proposito puoi far dichiarare le condizioni di non applicazione e, se del caso, le dichiarazioni di conformità impiantistiche per impianti temporanei, il corretto montaggio e le idoneità statiche delle attrezzature.
Rammenta che l’impatto acustico è sempre da tenere in considerazione (possibilità di autorizzazione in deroga o comunicazione di rispetto dei limiti)
Un’altra cosa. Anche se per adesso è caduta nel silenzio generale, rammenta che la DGR 149/15 ha ratificato l’accordo Stato Regioni sulle procedure inerenti ai soccorsi sanitari in occasione delle manifestazioni.
vedi qua:
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2015DG00000000161
In merito puoi sentire il 118 di riferimento