Data: 2015-07-22 04:43:25

CONCESSIONI DEMANIALI - decadenza, fallimento e mancato pagamento canoni

CONCESSIONI DEMANIALI - decadenza, fallimento e mancato pagamento canoni

[color=red][b]Tar Liguria, sent. n. 686 del 17 luglio 2015[/b][/color]

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N. 00686/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00476/2012 REG.RIC.

N. 00477/2012 REG.RIC.

N. 00021/2015 REG.RIC.

N. 00022/2015 REG.RIC.

N. 00023/2015 REG.RIC.

N. 00124/2015 REG.RIC.

N. 00126/2015 REG.RIC.

N. 00152/2015 REG.RIC.

N. 00260/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2012, proposto da:
Fallimento società Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Carlo Mirabile, Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Società Porto di Imperia Spa, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;
contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Società Imperia Sviluppo S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;


sul ricorso numero di registro generale 477 del 2012, proposto da:
Acquamare s.r.l., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;
contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;
nei confronti di
Porto Imperia s.p.a., non costituita in giudizio;


sul ricorso numero di registro generale 21 del 2015, proposto da:
Societa' Immobiliare Chiusanico s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;
contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di

Societa' Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico T. Panero, Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;
Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mirabile, Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Società Acquamare S.r.l.,
Società Imperia Sviluppo S.r.l.;
Società Porto d'Imperia S.p.A., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Acquarone, Lorenzo Acquarone, Alberto Ricci, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;



sul ricorso numero di registro generale 22 del 2015, proposto da:
Ebertor Commercial Ltd, Metalesta Ltd, Rumenige Ltd, Trakovora Trading Ltd, Veterline Ltd in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, Giuseppe Saverio Sorda, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di
Societa' Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico T. Panero, Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mirabile, Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Societa' Acquamare S.r.l.,
Società Imperia Sviluppo S.r.l.;
Società Porto d'Imperia S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;



sul ricorso numero di registro generale 23 del 2015, proposto da:
Graham Corrett, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Saverio Sorda, Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di
Societa' Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico T. Panero, Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mirabile, Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Societa' Acquamare S.r.l.,
Societa' Imperia Sviluppo S.r.l.;
Società Porto di Imperia S.P.A, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Ricci, Giovanni Acquarone, Lorenzo Acquarone, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;


sul ricorso numero di registro generale 124 del 2015, proposto da:
Porto di Imperia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di
Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico T. Panero, Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;
Fallimento Porto di Imperia S.p.A. in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mirabile, Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;



sul ricorso numero di registro generale 126 del 2015, proposto da:
Fallimento Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Mannocchi, Carlo Mirabile, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;

contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di
Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Loriano Maccari, Enrico T. Panero, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;



sul ricorso numero di registro generale 152 del 2015, proposto da:
Acquamare s.r.l. in concordato preventivo, in persona del commissario giudiziale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Torri, Sandro Campilongo, Filippo Degni, Aristide Police, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, Via Roma 4/3;

contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;
Porto di Imperia S.p.A.;
Fallimento Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Mannocchi, Carlo Mirabile, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;

nei confronti di
Go Imperia S.r.l., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico T. Panero, Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria Tar Liguria;
Imperia Sviluppo S.r.l.,
Immobiliare Chiusanico S.p.A.;



sul ricorso numero di registro generale 260 del 2015, proposto da:
Dianovacanze Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Alberto Ricci, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica, 21/20;

contro
Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Montarsolo, con domicilio eletto presso Luigino Montarsolo in Genova, Via Corsica 19/10;

nei confronti di
Go Imperia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico T. Panero, Loriano Maccari, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la segreteria Tar Liguria;
Fallimento Porto di Imperia S.p.A., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mirabile, Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, Via Corsica N. 9/1;
Porto di Imperia S.p.A.,
Acquamare S.r.l.,
Imperia Sviluppo S.r.l.;

per l'annullamento
quanto ai ricorsi nn. 476 e 477 del 2012:
del provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184 di rigetto istanza di proroga dei termini di realizzazione delle opere di cui alla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306
della deliberazione del consiglio comunale di Imperia 12 - 13 aprile 2012 che ha disposto l’avvio della verifica dei presupposti per la decadenza dalla concessione demaniale marittima
quanto ai ricorsi nn. 21, 22, 23, 124 e 260 del 2015:
della determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306
della concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l. ..
quanto al ricorso n. 126 del 2015:
della determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.
quanto al ricorso n. 152 del 2015:
della determinazione dirigenziale 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306;
della deliberazione del consiglio comunale di Imperia 15 luglio 2014 n. 65;
della deliberazione della giunta municipale di Imperia 5 settembre 2014;
della concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imperia e di Comune di Imperia e di Comune di Imperia e di Societa' Go Imperia S.r.l. e di Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A. e di Società Porto D'Imperia S.p.A. e di Comune di Imperia e di Societa' Go Imperia S.r.l. e di Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A. e di Società Porto D'Imperia S.p.A. e di Comune di Imperia e di Societa' Go Imperia S.r.l. e di Fallimento della Societa' Porto di Imperia S.p.A. e di Società Porto di Imperia S.P.A e di Comune di Imperia e di Go Imperia Srl e di Fallimento Porto di Imperia S.p.A. (Non Notificato) e di Comune di Imperia e di Go Imperia S.r.l. e di Comune di Imperia e di Go Imperia S.r.l. e di Fallimento Porto di Imperia S.p.A. e di Comune di Imperia e di Go Imperia S.r.l. e di Fallimento Porto di Imperia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso (iscritto al n. 476/12 di R.G. ) notificato il 15 maggio 2012 al Comune di Imperia e depositato il successivo 24 maggio 2012 la società Porto di Imperia s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184 di cui in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza di proroga del termine di conclusione dei lavori di cui alla concessione 28 dicembre 2006 n. 2306 .
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) tempestività della richiesta di proroga;
2) violazione dell’art. 2719 c.c.;
3) violazione dell’art. 1.1. 1.1. bis e 2 l. 241/90;
4) violazione delle norme relative alla notificazione per posta;
5) diritto alla proroga in quanto la proroga avrebbe dovuto essere concessa per tutto il periodo necessario all’amministrazione ad esitare il procedimento di variante.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
Con ordinanza 14.6.2012 n.205 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Con ricorso (iscritto al n. 477/12 di R.G.) notificato il 11 maggio 2012 al Comune di Imperia e depositato il 24 maggio 2012 la società Acquamare s.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184 in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza di proroga del termine di conclusione dei lavori di cui alla concessione 28 dicembre 2006 n. 2306, deducendo motivi simili a quelli dedotti dalla società Porto di Imperia s.p.a..
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata
Con ordinanza 7 giugno 2013 i due ricorsi sono stati riuniti e sono stati disposti incombenti istruttori.
Successivamente la società Porto di Imperia s.p.a. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Imperia 20 maggio 2014 n. 14.
Si è costituito, pertanto, in giudizio il fallimento della società Porto di Imperia s.p.a.
E’ , dipoi, intervenuta in giudizio la società Sviluppo Imperia s.r.l.
La declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia s.p.a. è stata annullata con sentenza della Corte d’appello di Genova 22 gennaio 2015 n. 6.
Si è nuovamente costituita in giudizio la società Porto di Imperia s.p.a.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 i ricorsi sono passati in decisione.
Con ricorso (iscritto al n. 21/15 di R.G.) notificato il 13 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. la società Immobiliare Chiusanico s.p.a., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;
2) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
3) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;
4) violazione dell’at. 47, comma 1, lett. d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione, avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;
5) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. D) c.nav. violazione degli artt. 44, comma 1, 52, comma 1 e 2 e 161 , comma 7, r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1 d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto dal momento dell’ammissione a concordato preventivo la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre, relativamente all’anno 2014, al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;
6) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima, in quanto prima di pronunciare la decadenza non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;
7) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c. nav., violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a., avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;
8) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione, non facendo riferimento all’art. 47 c.nav., escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia s.r.l..
Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 24 febbraio 2015 la ricorrente deduceva i seguenti motivi aggiunti:
1) violazione dell’art. 47 cod. nav., eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;
2) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod nav., difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto il dirigente, nell’autorizzare l’iscrizione di ipoteca sui beni oggetto della concessione, era perfettamente al corrente che la stessa non avrebbe potuto avere ad oggetto le opere in quanto non ancora realizzate;
3) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c. nav., violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto la mancata conclusione dei lavori nei termini non sarebbe stata imputabile alla società Porto di Imperia s.p.a. ma ad una congerie di eventi che le avrebbero impedito di procedere alla realizzazione dei lavori stessi.
Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:
1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;
2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;
3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione non impone la costituzione di deposito cauzionale;
4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;
5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto, pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere, non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.
Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.
Con ricorso (iscritto al n. 22/15 di R.G.) notificato il 13 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. e depositato il successivo 14 gennaio 2015 le società Ebertor Commercial ltd, Metalesta ltd, Rumenige ltd, Trakovora trading ltd, Veterline ltd hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.
Avverso il provvedimento impugnato le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;
2) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
3) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;
4) violazione dell’at. 47, comma 1, lett.d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;
5) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. D) c.nav., violazione degli artt. 44, comma 1, 52, comma 1 e 2, e 161 , comma 7, r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1 d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, dal momento dell’ammissione a concordato preventivo, la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre, relativamente all’anno 2014, al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;
6) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima, in quanto, prima di pronunciare la decadenza, non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;
7) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a. avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;
8) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione non facendo riferimento all’art. 47 c.nav. escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza..
Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia.
Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 24 febbraio 2015 le ricorrenti deducevano i seguenti motivi aggiunti:
1) violazione dell’art. 47 cod. nav. eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;
2) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto il dirigente nell’autorizzare l’iscrizione di ipoteca sui beni oggetto della concessione era perfettamente al corrente che la stessa non avrebbe potuto avere ad oggetto le opere in quanto non ancora realizzate;
3) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto la mancata conclusione dei lavori nei termini non sarebbe stata imputabile alla società porto di Imperia s.p.a. ma ad una congerie di eventi che le avrebbero impedito di procedere alla realizzazione dei lavori stessi.
Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 le ricorrenti impugnavano, con motivi aggiunti, anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:
1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;
2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;
3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione non impone la costituzione di deposito cauzionale;
4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;
5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.
Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.
Con ricorso (iscritto al n. 23/15 di R.G.) notificato il 13 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. e depositato il successivo 14 gennaio 2015 il sig. Corrett Graham ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;
2) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
3) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;
4) violazione dell’at. 47, comma 1, lett.d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;
5) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. D) c.nav. violazione degli artt. 44, comma 1 52, comma 1 e 2 e 161 , comma 7 r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1, d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, dal momento dell’ammissione a concordato preventivo, la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre relativamente all’anno 2014 al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;
6) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima, in quanto prima di pronunciare la decadenza non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;
7) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a., avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;
8) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione, non facendo riferimento all’art. 47 c.nav., escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza..
Le ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia s.r.l..
Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 24 febbraio 2015 il ricorrente deduceva i seguenti motivi aggiunti:
1) violazione dell’art. 47 cod. nav. eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;
2) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto il dirigente, nell’autorizzare l’iscrizione di ipoteca sui beni oggetto della concessione, era perfettamente al corrente che la stessa non avrebbe potuto avere ad oggetto le opere in quanto non ancora realizzate;
3) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto la mancata conclusione dei lavori nei termini non sarebbe stata imputabile alla società porto di Imperia s.p.a. ma ad una congerie di eventi che le avrebbero impedito di procedere alla realizzazione dei lavori stessi.
Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 il ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:
1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;
2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;
3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione non impone la costituzione di deposito cauzionale;
4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;
5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto, pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere, non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.
Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.
Con atto depositato in data 25 maggio 2015 il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso a spese compensate.
Con atto depositato in data 28 maggio 2015 il Comune di Imperia accettava la compensazione delle spese.
Con successivo atto depositato in data 11 giugno 2015 i difensori del ricorrente dismettevano il mandato.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.
Con ricorso (iscritto al n. 124/15 di R.G.) notificato il 16 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. la società Porto di Imperia s.p.a., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;
2) violazione dell’art. 47 cod. nav. eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;
3) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
4) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;
5) violazione dell’at. 47, comma 1, lett.d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;
6) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. D) c.nav. violazione degli artt. 44, comma 1 52, comma 1 e 2 e 161 , comma 7 r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1 d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto dal momento dell’ammissione a concordato preventivo la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre relativamente all’anno 2014 al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;
7) violazione dell’art. 26, comma 2 del regolamento per la navigazione marittima, in quanto prima di pronunciare la decadenza non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;
8) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a,. avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;
9) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione, non facendo riferimento all’art. 47 c.nav., escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza..
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia.
Con atto notificato in data 19 febbraio 2015 e depositato in data 2 marzo 2015 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 REP in favore della società Go Imperia s.r.l. deducendo:
1) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;
2) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;
3) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione on impone la costituzione di deposito cauzionale;
4) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;
5) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.
Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.
Con ricorso (iscritto al n. 126/15 di R.G.) notificato il 12 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. il Fallimento Porto di Imperia s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 47 lett. F) cod navigazione, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria perplessità, inidoneità del fallimento a comportare la decadenza dalla concessione, in quanto, da un lato, la sentenza di fallimento sarebbe stata annullata, mentre, dall’altro lato, il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
2) violazione dell’art. 47 lett. A), B), D), F) cod navigazione, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, violazione art. 26, comma 2 d.p.r. 328/1952, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria perplessità, in quanto anche le ulteriori ragioni addotte dall’amministrazione a sostegno della pronuncia di decadenza (iscrizione dell’ipoteca su beni demaniali, mancato pagamento del canone e mancata ultimazione dei lavori nei termini) sarebbero insussistenti;
3) illegittimità costituzionale dell’art. 47 cod nav. per contrasto con l’art. 3 Costituzione nella parte in cui non prevede una indennizzo per il concessionario, ovvero la valutazione della responsabilità del concessionario, ovvero, ancora non istituisce una proporzione tra la sanzione e la condotta antigiuridica cui la stessa e collegata;
4) contrarietà dell’art. 47 c.nav. al trattato UE per violazione dei principi di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.
Con ricorso (iscritto al n. 152/15 di R.G.) notificato il 26 febbraio 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. la società Acquamare s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306 della deliberazione del consiglio comunale di Imperia 15 luglio 2014 n. 65. la deliberazione della giunta municipale di Imperia 5 settembre 2014; la concessione demaniale marittima 24 dicembre 2014 n. 3384 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l..
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 104 l.f., eccesso di potere per travisamento irragionevolezza e illogicità, difetto di proporzionalità e manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 47, comma, 1 lett. d) cod navigazione, violazione dell’art. 51 l.f.;
2) violazione dell’art. 9, comma 2 della concessione 28 dicembre 2006 n. 2306 e dell’art. 41 c.nav, violazione dell’art. 47, comma 1 lett. b) e f) c.nav., eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità;
3) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. a) c.nav, violazione dell’art. 4.5 e 4.6 della concessione eccesso di potere per travisamento difetto di proporzionalità, perplessità, manifesta ingiustizia, violazione del principio di leale collaborazione,
4) violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/90, eccesso di potere per perplessità, travisamento, difetto di proporzionalità, incompetenza;
5) illegittimità propria e derivata della concessione n. 3384/14 rep rilasciata alla società Go Imperia.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia s.r.l. e il Fallimento porto di Imperia.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.
Con ricorso (iscritto al n. 260/15 di R.G.) notificato il 6 marzo 2015 al Comune di Imperia e alla società Go Imperia s.r.l. e depositato il successivo 23 marzo 2015 la società Dianovacanzemare s.r.l.., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 di decadenza dalla concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306 nonché la concessione 3384/14 rep rilasciata a favore della società Go Imperia s.r.l.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione del principio del contrarius actus in quanto la decadenza avrebbe dovuto essere pronunciata con il coinvolgimento degli stessi organi che avevano contribuito al rilascio della concessione;
2) violazione dell’art. 47 cod. nav. eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto, sviamento, in quanto la sentenza di declaratoria di fallimento della società Porto di Imperia è stata annullata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 6;
3) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. F) c.nav., in quanto il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima;
4) violazione degli artt. 41 e 47, comma 1, lett. B), F) cod navigazione, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, in quanto la presunta irrituale concessione di ipoteca sui beni demaniali non costituirebbe causa di decadenza;
5) violazione dell’at. 47, comma 1, lett.d) c. nav., difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di presupposto, violazione dei principi di correttezza, buona fede e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pronunciare la decadenza per il mancato pagamento dei canoni, escutere la garanzia;
6) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. D) c.nav. violazione degli artt. 44, comma 1 52, comma 1 e 2 e 161 , comma 7, r.d. 267/1942, violazione dell’art. 12 – bis comma 1 d.l. 24.4.2014 n. 66 difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto dal momento dell’ammissione a concordato preventivo la società Porto di Imperia è stata impossibilitata a pagare i canoni di concessione, con conseguente non imputabilità del mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2011 e 2012, mentre relativamente all’anno 2014 al momento della comunicazione di avvio di procedimento non era ancora scaduto il termine legale per il pagamento;
7) violazione dell’art. 26, comma 2, del regolamento per la navigazione marittima, in quanto prima di pronunciare la decadenza non sarebbe stata sentita l’Intendenza di finanza;
8) violazione dell’art. 47, comma 1, lett. a) , b) f) e comma 2, c.nav. violazione del giudicato cautelare conseguente all’ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 difetto di presupposto, in quanto il mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori non potrebbe essere imputato alla società Porto di Imperia s.p.a., avendo questa formulato tempestiva istanza di proroga il cui diniego è stato sospeso dal Tribunale amministrativo;
9) violazione dell’art. 47, comma 1 lett. f) c.nav. in quanto l’art. 11 della concessione non facendo riferimento all’art. 47 c.nav. escluderebbe la rilevanza del mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori ai fini della decadenza;
10) illegittimità derivata dall’illegittimità della decadenza della concessione già impugnata in principalità;
11) violazione dell’art. 18, comma 2, reg c.nav., difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, in quanto l’affissione dell’avviso di pubblicazione sarebbe avvenuta per soli 5 giorni in luogo dei prescritti 20;
12) violazione dell’art. 17, commi 1 e 4 reg. cod .nav., perplessità in quanto la concessione non impone la costituzione di deposito cauzionale;
13) difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, eccesso di potere difetto di presupposto, in quanto la concessione avrebbe ad oggetto un bene affetto da vizi di progettazione, di realizzazione e difetto di manutenzione;
14) violazione del d.lgs. 509/1997, in quanto pur avendo la concessione ad oggetto la realizzazione di opere non sarebbe stato seguito il procedimento di cui al d.lgs. 509/97.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il Fallimento Porto di Imperia s.p.a. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata e la società GO Imperia.
All’udienza pubblica del 18 giugno 2015 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
I ricorsi devono essere riuniti stante la connessione oggettiva e soggettiva ed emergendo l’opportunità di una trattazione congiunta per ragioni di economia processuale.
La vicenda portata all’attenzione del Collegio può essere ricostruita come segue.
Ad esito di un complesso procedimento la società Porto di Imperia s.p.a. ha ottenuto, dal Comune di Imperia, la concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306 avente ad oggetto la realizzazione e la gestione del nuovo porto turistico di Imperia
La concessione prevedeva il termine di cinque anni per la realizzazione delle opere e la successiva gestione delle stesse e del porto turistico per 50 anni
La società Porto di Imperia s.p.a., approssimandosi la scadenza del termine ha richiesto la proroga del termine di realizzazione delle opere proroga che, tuttavia, è stata negata dal Comune di Imperia con provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184.
Tale provvedimento è stato impugnato, sia dalla società Porto di Imperia, sia dalla società Acquamare s.r.l., soggetto incaricato della realizzazione dei lavori e cessionario dei diritti di uso dei beni stessi.
Con ordinanza TAR Liguria 14 giugno 2012 n. 205 tale provvedimento è stato sospeso.
Successivamente, a seguito di complesse vicende, la situazione economica della società Porto di Imperia si deteriorava e la stessa veniva ammessa al concordato preventivo con decreto del Tribunale di Imperia 30 agosto 2013 n. 2.
La situazione, tuttavia, peggiorava ulteriormente tanto è vero con sentenza 20 maggio 2014 n. 2 la società Porto di Imperia è stata dichiarata fallita.
Il Comune di Imperia, pertanto, sul presupposto dell’avvenuta declaratoria di fallimento e sulla base di altri presupposti, (concessione di ipoteche sui beni demaniali, mancato pagamento dei canoni e mancata realizzazione dei lavori nei termini) pronunciava la decadenza della concessione e rilasciava una distinta concessione alla società Go Imperia s.r.l..
La sentenza di fallimento è stata successivamente annullata con sentenza della Corte di Appello di Genova 22 gennaio 2015 n. 20 .
Ciò premesso, devono essere esaminati preliminarmente i ricorsi nn. 21, 22, 23, 124, 126, 152, 260/15 esperiti avverso il provvedimento 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306
Tale provvedimento si fonda su quattro ordini di motivazioni idonee, singolarmente considerate, a giustificare ciascuna la decadenza dalla concessione demaniale marittima.
In particolare la decadenza è stata pronunciata per: a) essere stata dichiarata fallita la concessionaria Porto di Imperia s.p.a.; b) avere la concessionaria concesso ipoteche su beni demaniali anzichè sulle opere realizzate sugli stessi; c) avere la concessionaria omesso il pagamento dei canoni di concessione per le annualità 2011, 2012 e 2014; d) non avere la concessionaria terminato i lavori nel termine di cinque anni stabilito dall’atto di concessione.
Il provvedimento di decadenza è stato impugnato da un serie eterogenea di soggetti, il fallimento della società porto di Imperia s.p.a., la società Porto di Imperia s.p.a. in bonis, la società Acquamare s.r.l., e da un gruppo di soggetti qualificatisi come sub concessionari che hanno acquistato diritti personali di godimento dei posti barca nel porto di Imperia .
Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente esaminare la legittimazione processuale e ad agire di tutti i ricorrenti al fine di delibare l’ammissibilità delle impugnative dagli stessi proposte.
La società porto di Imperia in bonis è priva di legittimazione processuale.
La stessa, infatti, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Imperia 20 maggio 2014 n. 2.
A tal riguardo la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. A questa regola, enunciata dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio. Situazione che, peraltro, non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisce il risultato di una ponderata valutazione negativa. (Cass. civ. I 25 ottobre 2013 n. 24159).
Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi di cui sopra atteso che la controversia, all’evidenza, non attiene a diritti strettamente personali della società fallita, né può sostenersi che la curatela sia stata inerte nella tutela dei diritti avendo, anch’essa, impugnato il provvedimento di decadenza.
Neppure la circostanza che la sentenza di fallimento sia stata successivamente annullata dalla Corte di appello di Genova con sentenza 22 gennaio 2015 n. 20 assume rilevanza nel caso di specie.
Da un primo punto di vista, infatti, il ricorso è stato notificato (in data 18 gennaio 2015) e depositato (in data 19 gennaio 2015) anteriormente al deposito della sentenza di annullamento della dichiarazione di fallimento (22 gennaio 2015). La sussistenza dei presupposti processuali (tra cui la legittimazione processuale) deve essere valutata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, essendo irrilevanti i successivi mutamenti (arg. ex art. 5 c.p.c.). E’, pertanto, evidente il difetto di legittimazione processuale della società Porto di Imperia s.p.a. in bonis.
Da altro punto di vista, occorre rilevare come la Corte di Cassazione, abbia costantemente espresso l’avviso secondo cui gli effetti della sentenza di fallimento (la cui esecutività in via provvisoria sancita dall’art. 16, comma 3 legge fallimentare non è suscettibile di sospensione, ai sensi dell’art. 18, comma 4 legge fallimentare) avuto riguardo alla finalità della disciplina, diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto all'interesse del debitore sono rimossi, sia per quanto attiene allo status di fallito sia per quanto attiene agli aspetti conservativi del patrimonio, solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione, revoca il fallimento mentre anteriormente a tale momento, può provvedersi in via discrezionale esclusivamente alla sospensione dell'attività liquidatoria (così, tra le altre, le pronunce 4707/2011, 4632/2009, 16505/2003). Tale orientamento è stato confermato dalla pronuncia n. 13100/2013 anche dopo la riforma sia sulla base della perdurante vigenza sia dell’art. 16, comma 2, legge fallimentare, che prevede l'esecutività immediata della sentenza, sia sulla base del principio della non sospensione per effetto del reclamo, espresso dall’art. 19 legge fallimentare che prevede che il giudice possa disporre solo la sospensione della liquidazione dell'attivo, così assicurando, al contempo, ai creditori gli effetti dello spossessamento dei beni, e quindi la permanenza della garanzia di questi all'esito del giudizio di reclamo, ed al debitore, previa valutazione giudiziale, la possibilità di impedire la dispersione del patrimonio in una situazione di incertezza circa l'esito finale dell'impugnazione della sentenza di fallimento (Cass. civ. sez. I 29 luglio 2014 n. 17191).
Ne consegue il difetto di legittimazione processuale della società Porto di Imperia s.p.a. non essendo, circostanza quest’ultima incontestata, ancora passata in giudicato la sentenza di annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il difetto di legittimazione processuale della società Porto di Imperia s.p.a. in bonis comporta la radicale inammissibilità dell’impugnazione; impugnazione che, in ragione del difetto di cui si è dato conto, neppure può essere qualificata alla stregua di un intervento ad adiuvandum dell’impugnativa proposta dal Fallimento della società Porto di Imperia s.p.a..
La declaratoria di inammissibilità comporta, in ossequio al principio della soccombenza, il pagamento delle spese processuali a carico della ricorrente società Porto di Imperia s.p.a..
Deve essere dato atto della rinuncia al ricorso n. 23/15rg proposto dal sig. Corrett Graham, avendo, costui, depositato in data 25 maggio 2015 apposita dichiarazione.
Le spese possono compensarsi stante l’intervenuta adesione dell’amministrazione comunale (dichiarazione 28 maggio 2015).
Devono essere ora esaminate le posizioni dei sub concessionari titolari diritti derivati dalla concessionaria.
In primo luogo deve osservarsi come, in realtà, tutti costoro derivino le loro posizioni soggettive da atti di diritto privato con cui la concessionaria Porto di Imperia s.p.a., valendosi della autorizzazione generale e preventiva di cui all’art. 9, comma 2, dell‘atto di concessione 28 dicembre 2006 n. 2309, che facoltizzava la concessionaria a “costituire rapporti giuridici di diritto privato relativamente ai beni ed ai diritti originati dalla presente concessione e/o da essa originati”, aveva concesso alla società Acquamare s.r.l. “il diritto di natura meramente obbligatoria di fruire e a sua volta di far fruire a terzi sub concessionari (con facoltà, per gli stessi, di subconcessione del diritto medesimo) totalmente o parzialmente, delle opere a mare..” (si cfr. le premesse di fatto contenute nei contratti di sub concessione).
Ne consegue, pertanto, che tutti i sub concessionari sono in realtà titolari di posizioni obbligatorie di diritto privato derivate da Acquamare s.r.l. che le ha sua volta derivate dalla concessionaria società Porto di Imperia s.p.a..
Tale circostanza esclude la legittimazione ad esperire ricorso autonomo avverso il provvedimento di decadenza. Deve, infatti, rilevarsi come l’autorizzazione generale e preventiva alla concessionaria a costituire rapporti giuridici di diritto privato sui beni oggetto della concessione ovvero sulle opere, prevista dall’art. 9 della concessione 28 dicembre 2006 n. 2309, non configuri in capo ai sub concessionari una posizione di interesse legittimo tutelabile rispetto alle determinazione dell’amministrazione relativo al rapporto concessorio, dal momento che siffatti soggetti sono sostanzialmente estranei al rapporto concessorio stesso. La sub concessione, infatti, (così come strutturata dal provvedimento di concessione 28 dicembre 2006 n. 2306 e dai successivi atti) non realizza l’effetto di sostituire un terzo all’originario titolare del rapporto concessorio ma realizza esclusivamente il reimpiego, mediante strumenti di diritto privato, di alcuni beni oggetto della concessione ovvero di alcune opere realizzate in forza del rapporto concessorio. Si tratta, all’evidenza, di una posizione derivata e dipendente da quella del concessionario inidonea ad assumere autonoma rilevanza nei confronti della p.a. In altre parole l’autorizzazione alla cessione di alcuni diritti di godimento, se vale ad escludere l’illegittimità delle cessioni, tuttavia, non conferisce ai cessionari la titolarità del rapporto concessorio neppure pro quota, con conseguente esclusione della legittimazione a ricorrere avverso gli atti che su tale rapporto concessorio vengano ad incidere.
La posizione derivata e dipendente dei sub concessionari legittima costoro ad esperire, accanto ai consueti rimedi civilistici a tutela delle posizioni contrattuali, esclusivamente l’intervento ad adiuvandum, esponendo ragioni a sostegno del gravame del concessionario senza, peraltro, la possibilità ampliare il tema decidendum proposto dal concessionario stesso.
Dalla carenza di autonoma legittimazione a ricorrere deriva la inammissibilità dei ricorsi proposti dalle società Immobiliare Chiusanico s.p.a. (ricorso n. 21/15 di R.G.), le società Ebertor Commercial ltd, Metalestra ltd, Rumenige ltd, Trakovora Trading ltd, Veterline ltd (ricorso n. 22/15 di R.G.), Dianovacanze mare s.r.l. (ricorso n. 260/15 di R.G.).
Anche la posizione della società Acquamare s.r.l. (ricorso n. 152/15 di R.G.) non si differenzia in maniera significativa da quella degli altri sub concessionari. La circostanza che la società Acquamare s.r.l. abbia assunto al veste di general contractor per la realizzazione delle opere di cui alla concessione e l’ulteriore circostanza che la stessa società sia stata la originaria cessionaria dei diritti di “fruizione” dei beni non cambia significativamente la sua posizione.
Si tratta di diritti di natura esclusivamente obbligatoria derivanti e dipendenti dalla concessione di talchè la sostanziale estraneità della società Acquamare s.r.l. rispetto al rapporto concessorio di cui è parte esclusivamente la società porto di Imperia s.pa..
Anche in questo caso, pertanto, difetta la legittimazione alla proposizione di autonoma impugnativa.
L’impugnativa deve essere dichiarata inammissibile.
All’esito della valutazione preliminare di cui sopra il Collegio ritiene ammissibile esclusivamente l’impugnativa del fallimento della società Porto di Imperia s.p.a.
Nel merito il ricorso non è fondato.
Come accennato poc’anzi il provvedimento impugnato 18 dicembre 2014 n. 1649 recante decreto di decadenza concessione demaniale marittima 28 dicembre 2006 n. 2306, l’unico impugnato dal Fallimento della società Porto di Imperia s.p.a. (che non ha esteso l’impugnazione anche alla concessione rilasciata alla società Go Imperia s.r.l.), si fonda su una pluralità di ragioni ognuna delle quali astrattamente idonee, se ritenuta fondata a giustificare la decadenza della concessione.
La ricorrente censura bensì tutte questa ragioni, ma l’impugnativa non è egualmente persuasiva.
Con il primo motivo il fallimento ha dedotto: violazione dell’art. 47 lett. F) cod navigazione, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria perplessità, inidoneità del fallimento a comportare la decadenza dalla concessione, in quanto da un lato la sentenza di fallimento sarebbe stata annullata, mentre dall’altro lato il fallimento non sarebbe causa di decadenza dalla concessione demaniale marittima.
La prima censura è infondata.
Si è già dato conto della perdurante produzione degli effetti della dichiarazione di fallimento fino al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l’opposizione alla declaratoria stessa.
Il motivo si appalesa, tuttavia, fondato, con riferimento alla seconda censura.
[b]Il provvedimento di decadenza della concessione disciplinato dall’art. 47 codice della navigazione ha natura sanzionatoria.[/b]
Ne consegue la tassatività delle ipotesi in presenza delle quali tale provvedimento può essere assunto. L’art. 47 c. nav . non contempla il fallimento del concessionario onde l’impossibilità di irrogare la sanzione della decadenza per il solo fatto del fallimento del concessionario.
L’avviso secondo il quale il fallimento, non costituisce causa di decadenza della concessione, è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza 26 maggio 2009 n. 12140 che ha deciso una vicenda contenziosa avente ad oggetto proprio la realizzazione di un porto turistico, al pari di quello di Imperia. In particolare la Suprema Corte ha affermato che per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 46 l. fall. e salva l'applicazione di normative particolari di diritto amministrativo in materia, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A. ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, come quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo, senza necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di indicazione specifica da parte della sentenza di omologazione del concordato; l'interesse pubblico risulta, infatti, tutelato dal potere dell'Amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli art. 42 e 47 c. nav., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza necessità del consenso di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c. nav. Nella specie non è rinvenibile una disciplina speciale di diritto amministrativo che contempla il fallimento quale causa autonomamente individuata di decadenza dalla concessione dal momento che l’art. 47 cod.nav. non contempla il fallimento del concessionario tra le sue ipotesi.
Né può applicarsi alla presente fattispecie la disciplina del codice degli appalti che attribuisce rilevanza al fallimento. Il compendio normativo applicabile alla concessione demaniale marittima, anche se finalizzata alla realizzazione di opere, è costituito dal d.p.r. 2 dicembre 1997 n. 509 che, espressamente, richiama la disciplina del codice della navigazione.
Sempre in ordine alla disciplina applicabile e alla valutazione in ordine alla rilevanza della fallimento sul rapporto di concessione demaniale marittima non è persuasiva la difesa del Comune di Imperia, che sostiene la sostanziale discrezionalità dell’amministrazione concedente nella valutazione del fallimento quale causa di decadenza della concessione. Il difensore dell’amministrazione nel ritenere che l’amministrazione abbia scelto un modello di gestione del rapporto concessorio diverso da quello adottato nel caso deciso dalla Cassazione 26 maggio 2009 n. 12140, dove, in effetti, l’amministrazione aveva consentito il sub ingresso di altro soggetto nella concessione, vorrebbe accreditare la sussistenza di una facoltà di scelta discrezionale dell’amministrazione nella scelta del modello di gestione della concessione. In realtà tale scelta non è configurabile, ostandovi la previsione tassativa delle ipotesi di decadenza contemplate dall’art. 47 ce c. nav, tra le quali non è contemplato il fallimento.
Alla cospicua messe di argomenti escludenti la immediata rilevanza del fallimento del concessionario quale causa di decadenza della concessione il Collegio ritiene di aggiungere solo sintetiche osservazioni in merito alla tutela dei creditori.
Riconnettere immediatamente al fallimento la decadenza della concessione frustra irrimediabilmente le ragioni del ceto creditorio che perde la possibilità di rivalersi sulle opere realizzate ovvero di conseguire un qualche vantaggio economico dalla gestione della concessione ovvero dalla cessione onerosa, ove l’amministrazione lo consenta, della concessione ad una terzo.
A fronte di simile frustrazione non corrisponde una speculare maggiore tutela dell’interesse pubblico atteso che comunque l’amministrazione conserva nei confronti del fallimento tutti i poteri di cui disponeva nei confronti del concessionario originario tra i quali vanno annoverati la possibilità di consentire la continuazione della gestione della concessione ovvero la cessione ad un terzo di gradimento dell’amministrazione, ovvero ancora l’esercizio dei poteri di decadenza o revoca al ricorrere dei relativi presupposti.
Pertanto l’esclusione del fallimento dalle ipotesi di decadenza non frustra in alcun modo l’interesse pubblico e al contempo impedisce la sostanziale vanificazione delle ragioni dei creditori.
Naturalmente il fatto che il concessionario sia fallito non può valere a conferirgli uno status diverso e maggiormente tutelato rispetto a quello che avrebbe il concessionario rimasto in bonis. Ne consegue che al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 47 c.nav. l’amministrazione potrà sempre disporre la decadenza anche nei confronti del fallimento.
Con il secondo motivo il fallimento della società porto di Imperia s.p.a. ha dedotto: violazione dell’art. 47 lett. A), B), D), F) cod navigazione, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, violazione art. 26, comma 2 d.p.r. 328/1952, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria perplessità, in quanto anche le ulteriori ragioni addotte dall’amministrazione a sostegno della pronuncia di decadenza (iscrizione dell’ipoteca su beni demaniali, mancato pagamento del canone e mancata ultimazione dei lavori nei termini) sarebbero insussistenti.
Il motivo è fondato solo in parte.
L’avere autorizzato l’iscrizione di ipoteche sui beni demaniali non costituisce causa di decadenza dalla concessione.
I beni demaniali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.).
L’art. 41 c. nav. prevede, bensì, la costituzione di ipoteca ma non già sui beni demaniali ma esclusivamente sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali. Il silenzio della norma è chiaro nell’escludere che i beni del demanio marittimo possano formare oggetto di ipoteca.
Peraltro l’ipoteca, quale diritto reale di garanzia, è preordinato alla alienazione del bene in danno del proprietario datore della stessa, alienazione che, nel caso di bene demaniale, sarebbe comunque impossibile per effetto della particolare natura ed incommmerciabilità del bene stesso.
Ne consegue, per effetto delle disposizioni codicistiche relative ai beni demaniali e alla natura del diritto di ipoteca, la nullità delle ipoteche concesse, ai sensi dell’art. 41 cod. nav. sui beni demaniali stessi e non già sulle opere realizzate dalla concessionaria sugli stessi.
Conseguentemente l’avere consentito l’iscrizione di una ipoteca nulla non integra nessuna delle ipotesi di decadenza contemplate dall’art. 47 c. nav.. Non integra l’ipotesi di cui all’art. 47, comma 1 lett. b c.nav., che contempla tra l’altro il cattivo uso in quanto l’iscrizione di una ipoteca nulla, e come tale improduttiva di effetti, non si sostanzia nell’uso, né buono né cattivo del bene demaniale. Non integra neppure un’inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, dalla legge o da regolamento art. 47, comma lett. f) c.nav.), in quanto, anche ove fosse configurabile un obbligo di astensione dalla concessione dell’ipoteca, in capo al concessionario simile obbligo non può ritenersi violato dalla concessione di una ipoteca nulla.
In sostanza simile comportamento, se pur pregiudizievole ai creditori per la sua inidoneità a pregiudicare la proprietà demaniale del bene, non può costituire causa di decadenza dalla concessione.
Donde la fondatezza del motivo.
Il motivo è fondato anche relativamente alla contestazione di omesso rispetto dei termini di realizzazione dei lavori.
A tal riguardo occorre porre mente al fatto che la ricorrente avesse, approssimandosi la scadenza del termine previsto dalla concessione per la ultimazione dei lavori, chiesto la proroga del termine, proroga che è stata negata con provvedimento 15 marzo 2012 n. 9184 impugnato dalla società porto di Imperia s.p.a. e dalla società Acquamare s.r.l.
Nel contesto di tale impugnazione il provvedimento di diniego è stato sospeso dalla sezione con ordinanza 14 giugno 2012 n. 205
Tale sospensione ha impedito al provvedimento di produrre alcun effetto per tutta la durata della sospensione tutt’ora perdurante.
La sospensione del provvedimento di diniego di proroga ha, altresì, impedito la decorrenza di un nuovo termine di conclusione dei lavori atteso che, stante la pendenza dell’istanza di proroga del termine di conclusione dei lavori, finchè non fosse stata decisa la causa relativa al diniego della proroga del termine ovvero finchè l’amministrazione non si fosse nuovamente determinata sull’istanza di proroga nessuna decadenza per mancato rispetto dei termini avrebbe potuto essere dichiarata.
Né, per le ragioni di cui sopra, è possibile sostenere, come fa la difesa dell’amministrazione, la decorrenza del termine annuale con decorrenza dall’adozione del provvedimento cautelare.
In presenza di un provvedimento cautelare, che ha paralizzato il diniego di proroga del termine di conclusione dei lavori, l’amministrazione, per potere ritenere rilevante l’inerzia, avrebbe dovuto riesaminare l’istanza di proroga e determinarsi nuovamente sulla stessa in senso negativo. Non avendo fatto ciò non può oggi lamentarsi della mancata realizzazione delle opere nei termini atteso che a tutt’oggi risulta pendente una istanza di proroga.
Il motivo è infondato, invece, nella parte in cui censura la contestazione del mancato pagamento di due annualità del canone che costituisce una ipotesi di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. d) c.nav.
La norma contempla quale causa di decadenza dalla concessione il mancato pagamento del canone per le rate fissate a questo fine nell’atto di concessione
La concessione 28 dicembre 2006 n. 2306 all’art. 5, comma 5 ha previsto nel numero di due le annualità di canone la cui omissione determinerà la decadenza dalla concessione.
Il motivo si fonda sull’impossibilità ad adempiere da parte della società porto di Imperia s.p.a. che per effetto dell’ammissione a concordato preventivo sarebbe stata impossibilitata a pagare i canoni.
La tesi non convince.
Non convince sul piano puramente giuridico, avendo la giurisprudenza ammesso la possibilità che il soggetto ammesso a concordato preventivo possa pagare crediti rientranti nell’ordinaria amministrazione dell’impresa ed essenziali al suo svolgimento. Sarebbe, infatti, illogico ammettere un soggetto a concordato e poi impedirgli di continuare la propria attività.
La giurisprudenza ha infatti ammesso in diverse ipotesi la legittimità del pagamento di debiti preconcordatari.
I pagamenti di crediti sorti anteriormente all'ammissione a concordato preventivo devono ritenersi inefficaci quando eccedano l'ordinaria amministrazione, in mancanza dell'espressa autorizzazione del giudice delegato, anche se relativi ad un contratto di appalto, la cui prosecuzione venga autorizzata dagli organi della procedura. (Cass. civ. sez. I 12 giugno 2007 n. 13759).
il pagamento di un debito preconcordatario è in sé legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purché non integri l'ipotesi di un atto "diretto a frodare le ragioni dei creditori", e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, comma 2, e revocabile in forza dell'art. 167, comma 2. (Cass. civ. III 29 novembre 2005 n. 26036)
Tale ordine di idee è stato poi recepito dal legislatore con il d.l. 22 giugno 2012 n. 83 che ha introdotto l’art. 185 – quinquies l.fall. che espressamente disciplina tale ipotesi ammettendo tale possibilità.
Di talchè la società Porto di Imperia s.p.a. in concordato ben avrebbe potuto chiedere ed ottenere autorizzazione al pagamento dei canoni. Tuttavia non è stato dimostrato in giudizio tale pagamento né la richiesta di autorizzazione allo stesso, onde l’inconsistenza delle ritenuta giustificazione dell’inadempimento.
[b]Sul punto il Collegio ritiene di ribadire che se la declaratoria di [color=red]fallimento [/color]non costituisce motivo di decadenza neppure può lo stato di insolvenza costituire giustificazione per ottenere un trattamento favorevole rispetto agli altri concessionari. Ragionare in questi termini condurrebbe all’assurda conseguenza per cui il fallimento, da un lato non costituirebbe causa di decadenza e dall’altro lato però, giustificherebbe l’inadempimento dei doveri derivanti dal rapporto concessorio. Tale assurda conseguenza può essere evitata, in assenza di specifiche disposizioni legislative di segno contrario, assoggettando anche il concessionario insolvente alla normale disciplina del rapporto concessorio.[/b]
La ricorrente deduce anche un vizio di procedura per non essere stata sentita l’Agenzia del demanio sul punto. In realtà il Comune ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento anche all’Agenzia del demanio, senza, tuttavia, ottenere risposta (doc. 18 prod. Comune di Imperia 16.3.2015).
In conclusione poiché è incontestato il mancato pagamento di due annualità del canone 2011 e 2012 legittimamente l’amministrazione ha assunto il provvedimento impugnato.
[color=red][b]La ricorrente eccepisce inoltre la illegittimità costituzionale della disciplina sulla decadenza dalla concessione stabilita dal’art. 47 c nav nella parte in cui non prevede alcun indennizzo a favore del concessionario per le opere realizzate che vengono incamerate dall’amministrazione. in particolare si lamenta che inadempienze oggettivamente minime rispetto al valore delle opere da realizzare determinino in caso di decadenza un indebito arricchimento dell’amministrazione.[/b][/color]
Da altro punto di vista la sanzione dell’incameramento dei beni sarebbe sproporzionata rispetto all’inadempimento.
L’eccezione è manifestamente infondata.
Da un primo punto di vista il pregiudizio che la ricorrente lamenta è un pregiudizio di fatto derivante cioè dal particolare atteggiarsi della concessione e del valore delle opere di cui era prevista la realizzazione. Si vuol dire, in altre parole, che la lamentata sproporzione della sanzione non si verifica in tutti i casi in cui le opere realizzate hanno un valore inferiore a quello dei canoni o comunque non eccessivamente superiore. Ciò tuttavia dipende dal concreto rapporto concessorio e non già dell’atteggiarsi della norma.
Da altro punto di vista la norma prevede un meccanismo di protezione contro situazioni ed ipotesi in cui la sanzione potrebbe concretamente essere sproporzionata. [color=red][b]L’art. 47, comma 1 lett. d), cnav, infatti, non prevede un numero fisso di canoni il cui mancato pagamento determina la decadenza della concessione, ma rimette tale valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento all’amministrazione e alla sua discrezionalità, in sede di provvedimento di concessione.[/b][/color]
E’ in questa sede che l’amministrazione può, mediante l’esercizio concreto della propria discrezionalità, adattare il paradigma normativo alla concreta struttura del rapporto. Tale possibilità, contemplata dalla norma, sottrae la norma alle censure di costituzionalità dedotte in ricorso. Deve inoltre rilevarsi come, se la concessionaria non avesse ritenuto corretto l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione, avrebbe dovuto dolersi nei confronti dell’atto di concessione, circostanza che non si è verificata né antecedentemente né in questa sede.
[b]Le conclusioni di cui sopra possono essere utilizzate per confutare anche la questione di compatibilità dell’art. 47 c.nav. con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.[/b]
Il diritto dell’unione europea contempla una vasta gamma di sanzioni onde una volta accertato, per quanto si è detto, che la norma in questione non impone, di per sé, una sanzione sproporzionata rispetto all’inadempimento deve escludersi che tale norma confligga con i principi invocati dalla ricorrente.
In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.
I ricorsi n. 476/12 e 477/12 devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, stante la reiezione del ricorso avverso il provvedimento di decadenza dalla concessione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando, sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi nn. 21/15, 22/15, 124/15, 152/15 e 260/15, respinge il ricorso n. 126/15.
Dichiara improcedibili i ricorsi nn. 476/12 e n. 477/12.
Condanna le ricorrenti in solido tra loro al pagamento, in favore delle controparti costituite delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €.. 5000, 00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA come per legge per ciascuna di esse.
Dichiara estinto per rinuncia il giudizio n. 23/15.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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